Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2005 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 10 gennaio 2005
Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'. (Deliberazione n. 1/05/CONS).

L'AUTORITA'

Nella sua riunione di Consiglio del 10 gennaio 2005;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 9, che definisce i regolamenti da adottare entro novanta giorni dall'insediamento dell'Autorita' stessa;
Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilita', il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita', e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1998, n. 169;
Vista la propria delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 con la quale e' stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002, ed in particolare l'art. 27 relativo alla verifica periodica della struttura dell'Autorita';
Ritenuto di apportare alcune modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' al fine di adeguarlo alle concrete modalita' di svolgimento delle attivita' e migliorarne l'efficacia, anche in vista di una ridefinizione della struttura di secondo livello;
Udita la relazione del presidente;
Delibera:
Art. 1.
Modifiche ed integrazioni del regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'

1. All'art. 3, comma 3, le parole «al Consiglio entro i tre giorni successivi per la convalida» sono sostituite come segue «all'Organo collegiale competente per la ratifica nella prima riunione utile».
2. All'art. 4, comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
«Gli assistenti e gli addetti di segreteria sono scelti, di norma, tra i dipendenti dell'Autorita', ovvero tra il personale di cui l'Autorita' puo' avvalersi ai sensi dell'art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 249/1997, secondo i limiti e le modalita' previste dal regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico».
3. All'art. 7, comma 3, dopo le parole: «il Segretario generale assiste alle relative riunioni», e' aggiunto il seguente periodo: «alle quali presenzia, altresi', il direttore del Servizio giuridico».
4. All'art. 8, comma 3 sono soppresse le parole «per un periodo complessivo non superiore alla durata del mandato dell'Autorita'.».
5. All'art. 8, il comma 4 e' abrogato.
6. All'art. 9, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«Il Comitato di coordinamento e monitoraggio ha il compito di coordinare e monitorare l'andamento generale dell'attivita' secondo le direttive del Segretario generale, impartite ai fini dell'esercizio delle sue funzioni».
7. All'art. 9, il secondo periodo del comma 2, e' sostituito dal seguente: «Alle riunioni del Comitato partecipano, su invito del Segretario generale, anche gli altri responsabili delle unita' organizzative di primo livello».
8. All'art. 9, il comma 4 e' abrogato.
9. All'art. 13, e' aggiunto il seguente comma:
«2. Il Servizio Giuridico, per quanto concerne l'attivita' di assistenza e consulenza giuridica prestata agli organi collegiali, risponde direttamente a questi ultimi.».
10. All'art. 22, comma 1, dopo le parole: «e all'art. 13» sono soppresse le seguenti «comma 1, lettera a)».
11. All'art. 23, comma 1, la frase: «Il coordinamento tra i Dipartimenti e tra i Servizi di cui all'art. 12, comma 4, lettera a) e b), e' assicurato da due coordinatori, scelti tra i rispettivi direttori» e' sostituita dalla seguente: «Il coordinamento tra i Dipartimenti e tra i Servizi di cui all'art. 12, comma 4, lettera a) e b) e' assicurato da uno o due coordinatori, scelti tra i direttori».
12. All'art. 25, comma 1, sono soppresse le parole «per un periodo complessivo non superiore alla durata del mandato dell'Autorita».
 
Art. 2.
Disposizioni transitorie

1. Fino all'entrata in vigore della nuova organizzazione degli uffici di secondo e terzo livello rimangono in vigore le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, e nell'ambito del Servizio giuridico sono costituiti l'Ufficio attivita' consultiva e l'Ufficio tutela e contenzioso.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita' ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 10 gennaio 2005
Il presidente: Cheli
 
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