Gazzetta n. 8 del 12 gennaio 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2004
Istituzione del Dipartimento per il programma di Governo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 7;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 2001, concernente l'organizzazione dell'Ufficio per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato;
Visto il proprio decreto in data 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 2002, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il proprio decreto in data 1° febbraio 2003, istitutivo della struttura di missione per il monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo;
Visto il proprio decreto in data 23 luglio 2003, recante «Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, con il quale l'on. dott. Claudio Scajola e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto in data 28 agosto 2003 con il quale all'on. dott. Claudio Scajola e' stato conferito l'incarico di Ministro per l'attuazione del programma di Governo;
Visto il proprio decreto in data 28 agosto 2003, recante delega all'on. dott. Claudio Scajola delle funzioni in materia di attuazione del programma di Governo;
Su proposta del Ministro per l'attuazione del programma di Governo;
Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.
Dipartimento per il programma di Governo

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Dipartimento per il programma di Governo, di seguito denominato «Dipartimento», quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
 
Art. 2.
Funzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento fornisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro per l'attuazione del programma di Governo, se nominato, il supporto tecnico-amministrativo per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 19, comma 2, lettere a), b), e g) della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'art. 2, comma 2, lettere h), n), o), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'attivita' di supporto per la Conferenza dei Capi di Gabinetto di cui all'art. 24, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, per il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' per gli altri comitati, commissioni e gruppi di lavoro di cui si avvale il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, se nominato.
3. Il Dipartimento provvede, infine, alla gestione degli affari generali, amministrativi e contabili relativi al personale ed al funzionamento degli uffici.
 
Art. 3.
Capo del Dipartimento

1. Il capo del Dipartimento e' nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro, se nominato; coordina l'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale ed assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro, se nominato, fermo restando, in tal caso, il coordinamento da parte del Capo di Gabinetto tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Dipartimento.
 
Art. 4.
Organizzazione

1. Il Dipartimento si articola in tre uffici di livello dirigenziale generale e sei servizi.
2. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, e' definita l'organizzazione interna del Dipartimento, anche in relazione all'attivita' di supporto degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, se nominato.
3. Presso il Dipartimento continuano ad operare la banca dati e l'osservatorio di cui all'art. 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 5.
Personale

1. All'assegnazione del personale al Dipartimento provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, se nominato.
2. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto l'Ufficio per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2001, e la struttura di missione «Ufficio per il programma di Governo», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° febbraio 2003, sono soppressi. Il personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso i citati uffici, anche in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altre similari, e' assegnato, al Dipartimento per il programma di Governo, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 6. Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002

1. All'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, dopo le parole «17) l'ufficio nazionale per il servizio civile;» sono inserite le seguenti «18) il Dipartimento per il programma di Governo».
2. L'art. 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e' sostituito dal seguente articolo:
«Art. 33 (Dipartimento per il programma di Governo). - 1. Il Dipartimento per il programma di Governo e' la struttura di supporto tecnico-amministrativo del Presidente del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo e delle politiche settoriali. In particolare il Dipartimento cura il supporto per: l'analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali; l'analisi delle direttive ministeriali in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo; l'impulso e il coordinamento delle attivita' necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; il monitoraggio e la verifica, sia in via legislativa che amministrativa, dell'attuazione del programma e delle politiche settoriali nonche' del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati; la segnalazione dei ritardi, delle difficolta' o degli scostamenti eventualmente rilevati; l'informazione, la comunicazione e la promozione dell'attivita' e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa; il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.
2. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'attivita' di supporto del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni. Presso il Dipartimento operano altresi' la banca dati e l'osservatorio di cui all'art. 7, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo n. 286.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu' di sei servizi.».
 
Art. 7.
Individuazione del datore di lavoro

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al Dipartimento per il programma di Governo si applica l'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003.
Il presente decreto viene trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio bilancio e ragioneria del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2004

p. Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2005

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 4
 
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