Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 6 dicembre 2004
Rettifica del decreto ministeriale 4 giugno 2004 relativo alle condizioni per la commercializzazione delle sementi di piante foraggere; recepimento della direttiva 2004/55/CE della Commissione del 20 aprile 2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione da fiore e da orto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri delle varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra al fine di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi delle piante foraggere;
Vista la direttiva 2004/55/CE della Commissione, del 20 aprile 2004, che modifica la predetta direttiva 66/401/CEE;
Visto il decreto 4 giugno 2004 con il quale e' stata recepita la direttiva 2004/55/CE della Commissione;
Considerata la necessita' di rettificare l'art. 3 del predetto decreto 4 giugno 2004 alla voce Vicia sativa;
Decreta:
Nel decreto 4 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 137 del 14 giugno 2004, all'art. 3, le parole «Vicia sativa» sono sostituite dalle parole «Vicia faba».
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2004
Il Ministro: Alemanno
Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti,
art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla
registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
 
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