Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 16 dicembre 2004
Riconoscimento, al sig. Mohamed Monem Khalil Abd El Naeim, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di gommista.

IL DIRETTORE GENERALE
per il commercio, le assicurazioni e i servizi
Vista la domanda con la quale il sig. Mohamed Monem Khalil Abd El Naeim, cittadino egiziano, ha chiesto il riconoscimento del titolo finale di scuola secondaria tecnica industriale di II grado e di un certificato di abilita' per il mestiere di convergenza e regolamento di equilibrio di autovetture e saldatura di pneumatici, conseguiti presso scuole facenti parte dell'ordinamento scolastico della Repubblica Araba d'Egitto, al fine dell'esercizio in Italia dell'attivita' di gommista, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera d), della legge 5 febbraio 1992, n. 122;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 7 ottobre 2004, che ha ritenuto il titolo dell'interessato riconducibile, per i suoi contenuti formativi, ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioe' ai titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», e non ha ritenuto di dover applicare alcuna misura compensativa;
Visto il conforme parere dell'associazione di categoria di Confartigianato;
Decreta:
Art. 1.
1. Al sig. Mohamed Monem Khalil Abd El Naeim, nato il 1° novembre 1975 ad Alessandria d'Egitto, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualita' di responsabile tecnico, dell'attivita' di «gommista», ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera d), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza del titolo di studio prodotto.
2. Lo svolgimento dell'attivita' in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2004
Il direttore generale: Spigarelli
 
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