Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2005 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 22 dicembre 2004
Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. (Deliberazione n. 464/04/CONS).

L'AUTORITA'
Nella sua riunione di Consiglio del 21 dicembre e, in particolare, nella sua prosecuzione del 22 dicembre 2004;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Vista la delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti la gestione amministrativa e la contabilita', il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;
Vista la delibera n. 294/01/CONS dell'11 luglio 2001, recante «Cessazione dell'efficacia delle disposizioni transitorie relative alla fase di avviamento delle attivita' istituzionali» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 agosto 2001, n. 183;
Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, con la quale e' stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002;
Vista la delibera n. 336/04/CONS del 19 ottobre 2004, recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 novembre 2004, n. 267;
Vista la delibera n. 337/04/CONS del 19 ottobre, concernente «Regolamento recante l'adozione della pianta organica definitiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 novembre 2004, n. 265;
Visto l'accordo stipulato con le organizzazioni sindacali il 15 luglio 2004 relativo alla revisione del trattamento economico del personale dipendente dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto l'accordo concernente la definizione della pianta organica e l'ordinamento del personale, stipulato tra la delegazione trattante dell'Autorita' e le organizzazioni sindacali SIBC e FALBI in data 30 luglio 2004, approvato dal Consiglio in data 8 settembre 2004;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 novembre 2004;
Considerata la necessita' di procedere alle conseguenti modifiche regolamentari;
Valutata l'esigenza di tenere in debito conto le professionalita' possedute e le esperienze maturate dal personale attualmente in servizio;
Ritenuto pertanto opportuno, nelle norme transitorie, considerare, ai soli fini del requisito di anzianita' previsto per la legittimazione alla partecipazione ai concorsi, anche il servizio prestato in posizione non di ruolo, ossia con contratto a tempo determinato, comando, distacco o fuori ruolo;
Udita la relazione del prof. Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1. Modifiche ed integrazioni del regolamento concernente il trattamento
giuridico ed economico del personale
1. Gli articoli 24, 25, 26, 27 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale sono cosi' sostituiti:
«Art. 24.
Dirigenti
1. I dirigenti, nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla legge e dal regolamento di organizzazione e funzionamento, svolgono compiti di direzione, coordinamento, propulsione e controllo delle attivita' relative all'incarico ricevuto, assicurando il rispetto degli indirizzi dell'Autorita' e l'attuazione delle deliberazioni adottate. I dirigenti sono responsabili della gestione e dei risultati dei procedimenti in ordine ai quali organizzano le risorse umane e materiali.
2. I dirigenti delle varie fasce sono, di norma, preposti a corrispondenti unita' organizzative.
3. Quando non sia loro affidato uno specifico incarico di direzione, i dirigenti svolgono funzioni ispettive, di consulenza, di studio, ricerca e analisi o eventuali altre funzioni loro assegnate direttamente dall'Autorita', sulla base di un apposito incarico.
Art. 25.
Funzionari
1. Il personale della carriera funzionariale svolge compiti connessi all'attivita' procedimentale di pertinenza dell'Autorita', nell'area giuridica, tecnica, economica, sociologica e amministrativa, effettua attivita' di studio e di ricerca ed assolve tutte le altre attribuzioni ad esso affidate dai dirigenti, esplicando la propria attivita' secondo le direttive ricevute. Puo' partecipare a commissioni, comitati o gruppi di lavoro sia interni che esterni.
2. I primi funzionari svolgono con continuita' funzioni che richiedono alto grado di autonomia e di responsabilita' nonche' capacita' di coordinamento delle attivita' loro affidate secondo le direttive generali impartite dai dirigenti. Assumono, di norma, la responsabilita' di procedimenti che coinvolgono altri uffici e soggetti istituzionali e svolgono attivita' di coordinamento anche assumendo la responsabilita' di gruppi di lavoro o di studio. Assumono la responsabilita' di settori e materie di lavoro nell'ambito delle attivita' di competenza dell'ufficio. Collaborano con il titolare dell'ufficio nelle attivita' di programmazione, coordinamento, propulsione e controllo. Assolvono funzioni di sostituzione del titolare dell'ufficio. Possono, in relazione a specifiche esigenze di servizio, essere incaricati della reggenza di uffici.
3. I funzionari inquadrati nella prima fascia esplicano le funzioni assegnate anche con assunzione di iniziative, sempre nell'ambito delle direttive impartite dai responsabili della struttura di riferimento. Possono assumere la responsabilita' di procedimenti che coinvolgono altri uffici e soggetti istituzionali e svolgere attivita' di coordinamento, anche assumendo la responsabilita' di gruppi di lavoro o di studio. Possono assumere, nell'ambito dell'ufficio, la responsabilita' di linee di attivita' in relazione a particolari settori e materie. Supportano il titolare dell'ufficio nelle attivita' di programmazione, coordinamento, propulsione e controllo. Possono assolvere, in relazione a specifiche esigenze di servizio, funzioni di sostituzione del titolare dell'ufficio.
4. I funzionari inquadrati nella seconda fascia esplicano le funzioni assegnate sulla base delle direttive ricevute. Assumono, di norma, la responsabilita' di procedimenti, compiono atti istruttori nelle materie di competenza. Svolgono compiti di studio e ricerca, partecipano alle attivita' di gruppi di lavoro o di studio. Possono assumere, nell'ambito dell'ufficio, la responsabilita' di linee di attivita' in relazione a particolari settori e materie.
5. I funzionari inquadrati nella terza fascia operano sulla base delle direttive ricevute. Possono assumere la responsabilita' di procedimenti, svolgono compiti relativi ad altri procedimenti. Svolgono attivita' di studio e ricerca, partecipano a gruppi di lavoro o di studio.
Art. 26.
Personale operativo
1. Il personale operativo svolge, nel quadro di direttive definite, compiti che richiedono specifiche conoscenze tecnico-pratiche; svolge attivita' di supporto in ambito giuridico, tecnico, economico, sociologico e amministrativo. Puo' essere designato a partecipare in veste di segretario a gruppi di lavoro, commissioni o comitati. Svolge altri compiti specificatamente assegnati.
2. Gli operativi inquadrati nella prima fascia, esplicano la propria funzione nello svolgimento di attivita' complesse con autonomia e assunzione di responsabilita' nel quadro delle direttive ricevute. Possono svolgere compiti di coordinamento di unita' operative nell'ambito di attivita' di segreteria e, in relazione a motivate esigenze di servizio nel limite del 30% possono loro essere attribuiti incarichi speciali in ragione di particolari conoscenze tecniche o professionali.
3. Gli operativi inquadrati nella seconda fascia svolgono i propri compiti secondo specifiche direttive, nell'ambito di attivita' non caratterizzate da un elevato grado di complessita'.
Art. 27.
Personale esecutivo
1. Il personale esecutivo svolge compiti sussidiari connessi al funzionamento degli uffici; provvede al funzionamento e all'utilizzazione delle apparecchiature anche tecniche ed elettroniche; svolge, all'occorrenza, compiti di anticamera; se munito delle necessarie abilitazioni puo' essere destinato alla guida degli autoveicoli e motoveicoli dell'Autorita'. Svolge altri compiti che gli sono specificamente assegnati.
2. Gli esecutivi inquadrati nella prima fascia svolgono i propri compiti, con responsabilita' nell'applicazione delle disposizioni impartite per il corretto svolgimento di attivita' complesse.
3. Gli esecutivi inquadrati nella seconda fascia svolgono i propri compiti secondo specifiche disposizioni per l'esecuzione di attivita' limitatamente complesse.».
2. Nel capo secondo del titolo III del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale gli articoli 28, 29, 30 e 32 sono cosi' sostituiti:
«Art. 28.
Criteri e requisiti generali
1. Possono partecipare al concorso pubblico per dirigenti, funzionari e operativi coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di cittadino appartenente ad un Paese dell'Unione europea;
b) idoneita' fisica all'impiego, da accertarsi da parte di istituzioni sanitarie pubbliche;
c) eta', non inferiore agli anni diciotto.
2. I concorsi pubblici per l'inquadramento nel ruolo organico delle varie qualifiche del personale di cui all'art. 23, sono banditi per la fascia iniziale di ciascuna qualifica per una quota pari al 50% dei posti disponibili nell'intera qualifica.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita dal bando di concorso per la presentazione delle domande.
4. Nei singoli bandi di concorso possono essere determinati ulteriori titoli e/o requisiti professionali, di ricerca, o studio oltre quelli previsti nei successivi articoli 29, 30, 31, 32 in relazione alle specifiche esigenze dell'Autorita' e per la copertura di qualificate esigenze specialistiche.
5. Nei limiti previsti dalla normativa in vigore puo' essere stabilita una riserva di posti nei concorsi pubblici per il personale di ruolo dell'Autorita', per il personale con contratto a tempo determinato ovvero per il personale in comando, fuori ruolo o provvedimenti analoghi.
6. I criteri di svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni di concorso sono precisati nei relativi bandi.
7. In relazione al numero dei candidati ammessi al concorso, l'Autorita' valuta la possibilita' che le prove d'esame siano precedute da una prova preselettiva, effettuata anche con l'ausilio di sistemi elettronici, secondo il programma e le modalita' indicati nei relativi bandi.
Art. 29.
Concorso per dirigenti: ammissione e titoli
1. I concorsi pubblici per dirigente sono, di norma, banditi al livello iniziale della terza fascia - dirigente di III - della qualifica dirigenziale.
2. Possono partecipare al concorso pubblico per l'assunzione nella terza fascia della qualifica di dirigente coloro che, muniti del diploma di laurea specialistica indicato nel bando di concorso con la votazione richiesta, risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale di cui all'art. 28 e di quelli eventualmente previsti dal bando in relazione alle specifiche esigenze dell'Autorita':
a) abbiano un'esperienza documentata di almeno quattro anni in settori e materie di interesse dell'Autorita' maturate:
come dirigenti, in enti ovvero istituzioni o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale, in amministrazioni dello Stato o enti pubblici con competenza nei settori e materie che interessano l'Autorita';
come ricercatori e docenti di ruolo in istituti di istruzione universitaria, o funzione analoga in enti o istituti di ricerca pubblici o privati di livello nazionale o internazionale;
come dipendenti dello Stato con qualifica dirigenziale, muniti di laurea specialistica;
b) abbiano prestato servizio, in qualita' di dirigente presso l'Autorita', per un periodo non inferiore ad un anno, in base a contratto a tempo determinato ovvero in seguito a comando o distacco fuori ruolo;
c) abbiano prestato servizio nel ruolo del personale dell'Autorita' come funzionario di seconda fascia, di prima fascia o primo funzionario senza demerito per un periodo non inferiore a cinque anni e siano in possesso della laurea specialistica richiesta.
3. I concorsi per la terza fascia della qualifica di dirigente si svolgono per titoli ed esami.
4. I titoli sono costituiti:
a) da quelli di servizio indicati nel comma 2, limitatamente al periodo eccedente quello minimo necessario per l'ammissione al concorso;
b) da ogni altro titolo accademico, professionale o di studio, in materie di interesse dell'Autorita';
c) da pubblicazioni in materie di interesse per l'Autorita'
d) dalla conoscenza di lingue straniere.
I criteri di valutazione dei titoli sono specificati nel bando di concorso.
5. L'Autorita' puo' bandire concorsi per il livello iniziale della seconda fascia della qualifica di dirigente - dirigente di seconda - qualora, all'esito di verifica interna, le competenze richieste non possano essere individuate tra il personale di ruolo e, comunque, nel limite della quota non riservata alla progressione interna di carriera.
6. Possono partecipare al concorso pubblico al livello iniziale della seconda fascia della qualifica di dirigente coloro che, muniti del diploma di laurea specialistica indicato nel bando di concorso con la votazione richiesta, risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale di cui all'art. 28 e di quelli eventualmente previsti dal bando in relazione alle specifiche esigenze dell'Autorita':
a) abbiano un'esperienza documentata di almeno otto anni in settori e materie di interesse dell'Autorita' maturata:
come dirigenti, in enti ovvero istituzioni o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale, in amministrazioni dello Stato o enti pubblici con competenza nei settori e materie che interessano l'Autorita';
come docenti di ruolo in istituti di istruzione universitaria, o funzione analoga in enti o istituti di ricerca pubblici o privati di livello nazionale o internazionale;
come magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato ordinario di tribunale, od equiparato;
b) abbiano prestato servizio presso l'Autorita', per un periodo non inferiore a tre anni in qualita' di dirigente di ruolo .
7. I concorsi per la seconda fascia di dirigente si svolgono per titoli ed esami al fine di individuare le competenze necessarie in termini di conoscenze, esperienza e capacita' secondo le modalita' ed i criteri di volta in volta stabiliti dal bando.
Art. 30.
Concorsi per funzionari: ammissione e titoli
1. I concorsi per funzionario sono, di norma, banditi per il livello iniziale della terza fascia - funzionario di III - della qualifica di funzionario.
2. Possono partecipare al concorso pubblico per l'assunzione alla terza fascia della qualifica di funzionario coloro che, muniti del diploma di laurea specialistica indicato nel bando di concorso con la votazione richiesta, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale di cui al precedente art. 28 e di quelli eventualmente previsti dal bando in relazione alle specifiche esigenze dell'Autorita':
a) abbiano un'esperienza documentata di almeno tre anni in settori e materie di interesse dell'Autorita' maturata:
attraverso l'impiego, nella carriera direttiva, presso uffici della pubblica amministrazione, o di enti o istituti o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale;
in significative e continuative esperienze di formazione, di studio e ricerca, in primarie istituzioni di ricerca o universitarie o presso istituzioni pubbliche nazionali o internazionali;
nell'attivita' professionale presso studi legali, commerciali o tecnici valutando anche il tempo minimo di pratica necessario per il conseguimento del titolo abilitativo qualora quest'ultimo sia stato conseguito;
b) abbiano prestato servizio, in qualita' di funzionario, presso l'Autorita' per un periodo non inferiore ad un anno in base a contratto a tempo determinato ovvero in seguito a comando, distacco o fuori ruolo.
c) abbiano maturato i requisiti di cui all'art. 45.
3. L'Autorita' puo' bandire concorsi per il livello iniziale della seconda fascia della qualifica di funzionario - funzionario II -, qualora, all'esito di verifica interna, le competenze richieste non possano essere individuate tra il personale di ruolo e, comunque, nel limite della quota non riservata alla progressione interna di carriera.
4. Possono partecipare al concorso pubblico per l'assunzione al livello iniziale della seconda fascia della qualifica di funzionario coloro che, muniti del diploma di laurea specialistica indicato nel bando di concorso con la votazione richiesta, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale di cui al precedente art. 28 e di quelli eventualmente previsti dal bando in relazione alle specifiche esigenze dell'Autorita':
a) abbiano un'esperienza documentata di almeno sei anni in settori e materie di interesse dell'Autorita' maturata:
attraverso l'impiego, nella carriera direttiva, presso uffici della pubblica amministrazione, o di enti o istituti o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale;
in significative e continuative esperienze di studio e ricerca in primarie istituzioni di ricerca o universitarie;
nell'attivita' professionale presso studi legali, commerciali o tecnici valutando anche il tempo minimo di pratica necessario per il conseguimento del titolo abilitativo qualora quest'ultimo sia stato conseguito;
b) abbiano prestato servizio presso l'Autorita' per un periodo non inferiore a due anni in qualita' di funzionario di ruolo.
5. L'Autorita' puo' bandire concorsi per il livello iniziale della prima fascia della qualifica di funzionario - funzionario I -, qualora le competenze richieste, all'esito di verifica interna, non possano essere individuate tra il personale di ruolo e, comunque, nel limite della quota non riservata alla progressione interna di carriera.
6. Possono partecipare al concorso pubblico per l'assunzione al livello iniziale della prima fascia della qualifica di funzionario - funzionari di I - coloro che, muniti del diploma di laurea specialistica indicato nel bando di concorso con la votazione richiesta, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale di cui al precedente art. 28 e di quelli eventualmente previsti dal bando in relazione alle specifiche esigenze dell'Autorita':
a) abbiano un'esperienza documentata di almeno nove anni in settori e materie di interesse dell'Autorita' maturata:
attraverso l'impiego, nella carriera direttiva, presso uffici della pubblica amministrazione, o di enti o istituti o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale;
in significative e continuative esperienze di studio e ricerca in primarie istituzioni di ricerca o universitarie;
nell'attivita' professionale presso studi legali, commerciali o tecnici valutando anche il tempo minimo di pratica necessario per il conseguimento del titolo abilitativo qualora quest'ultimo sia stato conseguito;
b) abbiano prestato servizio presso l'Autorita' per un periodo non inferiore a tre anni in qualita' di funzionario di ruolo.
7. I concorsi per funzionari si svolgono per titoli ed esami.
8. I titoli sono costituiti:
a) da quelli di servizio indicati nel precedente articolo, limitatamente al periodo eccedente quello minimo necessario per l'ammissione al concorso;
b) da ogni altro titolo accademico, professionale o di studio, attinente l'attivita' dell'Autorita';
c) da pubblicazioni in materie di interesse per l'Autorita';
d) dalla conoscenza di lingue straniere.
I criteri di valutazione dei titoli sono specificati nel bando di concorso.
Art. 32.
Concorsi per operativi: ammissione e titoli
1. I concorsi per operativo sono, di norma, banditi per il livello iniziale della seconda fascia - operativo II - della qualifica di operativo.
2. Possono partecipare al concorso pubblico per il livello iniziale della seconda fascia di operativo coloro i quali siano in possesso di diploma conclusivo di corso di studio di istruzione secondaria superiore e di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano svolto per almeno due anni attivita' debitamente documentata nelle mansioni del personale operativo in uffici pubblici o privati;
b) abbiano prestato servizio presso l'Autorita' con analoghe funzioni per almeno un anno in base a contratto a tempo determinato ovvero a seguito di comando, distacco o fuori ruolo;
c) abbiano maturato i requisiti di cui all'art. 46.
3. L'Autorita' puo' bandire concorsi per il livello iniziale della prima fascia della qualifica di operativo - operativo I -, qualora, all'esito di verifica interna, le competenze richieste non possano essere individuate tra il personale di ruolo e, comunque, nel limite della quota non riservata alla progressione interna di carriera.
4. Possono partecipare al concorso pubblico per il livello iniziale della prima fascia della qualifica di operativo coloro i quali siano in possesso di diploma conclusivo di corso di studio di istruzione secondaria superiore e di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano svolto per almeno quattro anni attivita' debitamente documentata nelle mansioni del personale operativo in uffici pubblici o privati;
b) abbiano prestato servizio presso l'Autorita' con analoghe funzioni per almeno due anni in base a contratto a tempo determinato ovvero a seguito di comando, distacco o fuori ruolo.
5. I concorsi per il personale operativo si svolgono con una prova pratica, una prova scritta ed un colloquio valutativo sulle discipline concernenti le attivita' svolte dall'Autorita'.».
 
Art. 2.
Disposizioni transitorie
1. Al personale in servizio alla data di approvazione della presente delibera e' riconosciuta come anzianita' utile ai soli fini della legittimazione alla partecipazione ai concorsi, ivi compresi quelli di cui agli articoli 29, 30, 31, 32, quella maturata in Autorita' con il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica.
2. Nelle more della definizione delle necessarie modifiche al trattamento giuridico ed economico del personale, ai dirigenti di seconda fascia incaricati di funzione dirigenziale di unita' organizzative di primo livello e' attribuita, per il periodo di svolgimento dell'incarico, un'indennita' perequativa riassorbibile del trattamento stipendiale pari alla differenza tra la retribuzione di livello in godimento all'atto della nomina e quella del primo livello retributivo dei dirigenti di prima fascia.
3. Entro trenta giorni dalla presente delibera sono adottate le necessarie modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento.
4. La disciplina degli incarichi di cui all'art. 26, comma 2, ed il relativo trattamento economico sono definiti con successivo provvedimento.
5. E' inserito nel trattamento economico di tutte le qualifiche funzionali la voce relativa al «premio di presenza», la cui disciplina e' definita successivamente in relazione alle peculiarita' organizzative e funzionali dell'Autorita'.
6. In prima attuazione al personale di ruolo inserito nelle fasce speciali e' riconosciuto il diritto a transitare su base volontaria nel nuovo ordinamento del personale secondo procedure da adottarsi all'esito della definizione del trattamento giuridico ed economico del personale e delle progressioni di carriera, mantenendo comunque all'atto del passaggio il livello retributivo in godimento.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Roma, 22 dicembre 2004
Il presidente: Cheli
 
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