Gazzetta n. 2 del 4 gennaio 2005 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 2 dicembre 2004
Cisapuni, Cgil, Cisl, Uilpa e Cisal/LUISS Guido Carli - Accordi sulla individuazione dei servizi essenziali da garantire in caso di sciopero da parte del personale dipendente. (Deliberazione n. 04/657).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI nel procedimento pos. n. 17375;

Premesso:
1) che, con nota del 5 dicembre 2003, la Luiss - Libera Universita' internazionale degli studi sociali Guido Carli ha trasmesso a questa Commissione, ai fini della prescritta valutazione di idoneita', gli accordi sulla regolamentazione del diritto di sciopero del personale non docente dell'Universita' sottoscritti, con il medesimo testo, in data 24 novembre 2003, l'uno tra Luiss e organizzazioni sindacali Cisapuni, Cgil, Cisl e Uilpa e l'altro tra Luiss e l'organizzazione sindacale Cisal;
2) che, con nota dell'11 dicembre 2003, la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, ha trasmesso gli accordi in esame, al fine di acquisirne il parere, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998, concedendo alle stesse il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione per l'invio del predetto parere;
3) che nessuna comunicazione e' giunta da parte delle organizzazioni degli utenti interpellate;
Considerato:
1) che l'art. 1 comma 2 della legge n. 146/1990, anche nel testo riformulato dalla legge n. 83/2000, include nei servizi considerati essenziali, «limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'art. 2», anche l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
2) che gli accordi in esame contengono correttamente:
l'espressa previsione delle procedure di raffreddamento e conciliazione, con la previsione dell'obbligo di esperire preventivamente due distinte fasi di confronto, rispettivamente in sede aziendale nonche', nel caso in cui permanga il disaccordo, in sede amministrativa; inoltre la previsione dell'obbligo di ripetizione della procedura di raffreddamento e conciliazione, anche nell'ambito della stessa vertenza, decorsi 90 giorni dalla conclusione della prima azione di sciopero (art. 2);
le modalita' di proclamazione delle astensioni coerentemente con gli obblighi di legge mediante: a) la predeterminazione di una durata graduale delle astensioni con la previsione, nell'ambito di una stessa vertenza, del limite di una giornata lavorativa per la prima azione di sciopero e di due giornate lavorative per le astensioni successive; b) la previsione di intervalli da rispettare tra la conclusione di un'astensione e la proclamazione della successiva ed in particolare di un intervallo minimo di 3 giorni da osservarsi nel caso di effettuazione del primo sciopero e proclamazione del successivo, nonche' di un intervallo di 10 giorni in caso di astensioni successive alla seconda; c) il divieto di proclamazione di scioperi plurimi o a pacchetto, di scioperi delle mansioni nonche' di altre forme anomale di sciopero conformemente agli orientamenti interpretativi della Commissione (art. 4);
3) che, inoltre, gli accordi individuano adeguatamente le prestazioni indispensabili assicurando, in particolare, la garanzia dell'espletamento degli esami di profitto e di quelli conclusivi dei cicli di istruzione, anche in conformita' ad un indirizzo gia' formulato dalla Commissione in sede di valutazione di altre analoghe discipline finora in vigore (art. 3);
4) che, inoltre, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione dello sciopero l'art. 4, comma 2 degli accordi in esame indica la «Presidenza» e gli «organi direttivi della Luiss Guido Carli»;
5) che va rilevato come tale comunicazione debba essere data anche, specificatamente, al Ministero della istruzione, dell'universita' e della ricerca, al Dipartimento della funzione pubblica nonche' all'apposito ufficio costituito presso l'autorita' competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146/1990;
6) che, inoltre, pur non essendo espressamente previsto il termine entro il quale la revoca deve considerarsi tempestiva e giustificata tuttavia tale termine e' direttamente deducibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 2, comma 6 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;
7) che, infine, per tutto quanto non espressamente disciplinato l'art. 6 degli accordi in esame rinvia alle previsioni della legge n. 146/1990 e successive modifiche;
8) che, pertanto, gli accordi in esame si pongono in linea con le regole della legge n. 146/1990, cosi' come modificata dalla legge n. 83/2000, sia per quanto riguarda le prestazioni indispensabili sia per quanto concerne gli aspetti procedimentali;
Valuta idonei ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990, gli accordi in materia di sciopero del personale non docente dell'Universita' Luiss sottoscritti, nel medesimo testo, in data 24 novembre 2003, l'uno tra Luiss e organizzazioni sindacali Cisapuni, Cgil, Cisl e Uilpa e l'altro tra la Luiss e l'organizzazione sindacale Cisal.
Dispone la trasmissione della presente delibera all'Universita' Luiss - Libera Universita' internazionale degli studi sociali Guido Carli e alle organizzazioni sindacali Cisapuni, Cgil, Cisl, Uilpa e Cisal nonche' la comunicazione della stessa ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, al Ministro della funzione pubblica.
Dispone inoltre a norma dell'art. 13, comma 1, lettera l) della legge n. 146/1990, la pubblicazione degli accordi e della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2004

Il presidente: Martone
 
Accordo sottoscritto in data 24 novembre 2003 tra la LUISS Libera Universita' degli studi Guido Carli e le organizzazioni sindacali CISAPUNI, CGIL, CISL e UILPA (accordo valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 04/657 del 2 dicembre 2004).
«(Omissis).
Art. 1.
Diritto di sciopero
Le parti stipulanti il presente protocollo si danno reciproco atto che l'attivita' della Luiss Guido Carli, come previsto anche dal vigente CCL, indipendentemente dalla natura di diritto privato del rapporto di lavoro dei suoi dipendenti, rientra tra i servizi pubblici essenziali previsti e disciplinati dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni e integrazioni, alle cui norme resta, pertanto, assoggettata per la regolamentazione delle modalita' di esercizio del diritto di sciopero.
Art. 2.
Procedure di raffreddamento e conciliazione
Ferme le previsioni di cui all'accordo del '93 sugli assetti contrattuali, con riferimento alle specifiche procedure per i rinnovi contrattuali e agli accordi di secondo livello, nel casi in cui si dovessero creare situazioni di conflitto relative a controversie collettive, le Parti firmatarie del presente accordo sindacale si impegnano reciprocamente a far rispettare le procedure di raffreddamento e conciliazione per come di seguito disciplinate.
Il soggetto sindacale che intenda proclamare uno sciopero invia alla Luiss Guido Carli una comunicazione in forma scritta indicante i termini della controversia, specificando in particolare i motivi per cui intenda proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle di proclamazione dello sciopero. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento, l'Universita' provvede a fissare, un apposito incontro con le OO.SS. firmatarie del presente protocollo, per valutare una composizione della vertenza. Laddove non sia convocato tale incontro o siano inutilmente decorsi tre giorni lavorativi dalla formale convocazione, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.
A seguito dell'esaurimento con esito negativo della procedura, di cui al comma precedente, le parti esperiscono un tentativo di conciliazione da effettuarsi nella sede amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In tale ipotesi, la conciliazione deve avvenire entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti.
Anche nell'ambito di una stessa vertenza, decorsi 90 giorni dalla conclusione della prima azione di sciopero, il soggetto sindacale che intenda proclamare una successiva azione di sciopero e' tenuto a reiterare la procedura di raffreddamento e conciliazione.
In ogni caso, l'attivazione delle procedure di cui al presente articolo, la partecipazione alle stesse e la sottoscrizione dei relativi verbali non producono alcun effetto ai fini della titolarita' negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti.
Art. 3.
Servizi pubblici essenziali in caso di sciopero
E' fatto obbligo di assicurare comunque, in occasione di scioperi, l'organizzazione dei servizi essenziali.
In ogni caso e salva l'indifferibilita' di garantire ulteriori servizi, dovra' essere regolarmente assicurato:
a) l'espletamento degli esami di profitto sia semestrali che annuali, e degli esami conclusivi dei cicli di istruzione, quali quelli di diploma di laurea, di diploma di specializzazione, di dottorato di ricerca e di abilitazione professionale, garantendo a tal fine, tutti i servizi accessori o comunque correlati;
b) le procedure di immatricolazione e di iscrizione ai corsi universitari e quelle di preiscrizione e di selezione per l'ammissione ai corsi, nei 15 giorni precedenti i termini di scadenza per iscrizione, preiscrizione e/o immatricolazione. Pertanto, nel caso vengano proclamati scioperi nei periodi indicati, il personale addetto dovra' garantire tale servizio;
c) il rilascio di certificazioni, esclusivamente nei casi in cui l'urgenza sia espressamente attestata, per scadenza di termini, non rinviabili, per la partecipazione a concorsi di qualsiasi natura, nonche' per gare di appalto e atti legali in genere;
d) l'espletamento delle prove concorsuali, per le quali, all'atto della comunicazione dello sciopero alla Direzione amministrativa, siano gia' state inviate o pubblicate le convocazioni;
e) l'agibilita' degli edifici e la salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, anche al di fuori dell'orario di servizio, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
f) gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli emolumenti retributivi e gli adempimenti previdenziali e fiscali, nei termini di legge, con particolare ed esplicito riferimento alla corresponsione di assegni alimentari o di sostentamento.
Ad ogni modo, sara' sempre assicurato l'accesso a tutte le strutture dell'Universita', per garantire l'agibilita' dei complessi edilizi.
In ogni caso, in occasione di agitazioni, non potra' essere comandato un numero di lavoratori superiore ad un terzo del personale, tale da garantire almeno il 50% del servizio.
Art. 4.
Modalita' di esercizio del diritto di sciopero
La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio ai diritti degli utenti. Le norme del presente accordo si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario e supplementare.
Le Rappresentanze sindacali firmatarie del presente accordo e gli altri organismi sindacali che intendono indire azioni di sciopero, esaurite le procedure di raffreddamento e conciliazione, sono tenuti a darne comunicazione scritta alla Presidenza ed agli organi direttivi della Luiss Guido Carli con un preavviso non inferiore a 10 giorni, indicando le motivazioni e specificando, giornate e orari, modalita' e durata, nonche' settori coinvolti dallo sciopero e dipendenti esonerati. In caso di revoca di uno sciopero gia' indetto, i predetti organismi sindacali devono darne comunicazione alla Luiss Guido Carli senza indugio.
La proclamazione deve avere ad oggetto una singola azione di sciopero. Non e' consentita la proclamazione di scioperi plurimi o a pacchetto, ne' la proclamazione di scioperi per singoli livelli o mansioni, lo sciopero bianco, lo sciopero ad oltranza o a scacchiera o a singhiozzo. La durata del primo sciopero di ciascuna vertenza non puo' comunque superare la durata di una giornata lavorativa. Tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali diversi, deve intervenire un intervallo di almeno tre giorni.
Almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero i responsabili delle strutture sono tenuti ad indicare le prestazioni che le circostanze rendano strettamente indispensabili nello specifico periodo di sciopero individuando il contingente necessario e i singoli nominativi del personale esonerato. Successive conseguenti astensioni non potranno essere proclamate prima di 10 giorni a decorrere dall'azione di sciopero, ne' superare la durata di due giornate lavorative. Le astensioni devono comunque svolgersi in un unico periodo continuativo.
I contingenti di lavoratori che dovranno garantire l'erogazione dei servizi minimi essenziali sono normalmente individuati secondo principi di rotazione nell'ambito del personale, che normalmente effettua i servizi ritenuti essenziali e giuridicamente inquadrati nel corrispettivo profilo professionale, fatta salva la possibilita', in casi eccezionali, di ricorrere anche ad altro personale, purche' dotato delle competenze necessarie.
Non saranno proclamati scioperi nei tre giorni lavorativi precedenti il termine ultimo di iscrizione, preiscrizione e/o immatricolazione, ne' in concomitanza con eventi o manifestazioni di rilevanza che comunque coinvolgano l'Universita' e siano gia' stati organizzati all'atto della proclamazione.
Art. 5.
Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili
Il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili predisposto dall'Universita' sara' preventivamente comunicato alle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
Entro trenta giorni dalla valutazione di idoneita' del presente protocollo da parte della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero, l'Universita' predisporra' il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, individuando i contingenti numerici e/o percentuali di cui all'articolo precedente.
Nell'ipotesi di rilevante dissenso da parte delle OO.SS. sulle modalita' relative all'effettuazione delle prestazioni indispensabili e dei lavoratori interessati le parti potranno adire l'autorita' di cui al punto 2 dell'art. 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
Art. 6.
Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente protocollo si applicano le disposizioni di legge vigenti.».
 
Accordo sottoscritto in data 24 novembre 2003 tra la LUISS Libera Universita' degli Studi Guido Carli e l'organizzazione sindacale CISAL (accordo valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 04/657 del 2 dicembre 2004). «(Omissis).
Art. 1.
Diritto di sciopero
Le parti stipulanti il presente protocollo si danno reciproco atto che l'attivita' della Luiss Guido Carli, come previsto anche dal vigente CCL, indipendentemente dalla natura di diritto privato del rapporto di lavoro dei suoi dipendenti, rientra tra i servizi pubblici essenziali previsti e disciplinati dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni e integrazioni, alle cui norme resta, pertanto, assoggettata per la regolamentazione delle modalita' di esercizio del diritto di sciopero.
Art. 2.
Procedure di raffreddamento e conciliazione
Ferme le previsioni di cui all'accordo del '93 sugli assetti contrattuali, con riferimento alle specifiche procedure per i rinnovi contrattuali e agli accordi di secondo livello, nei casi in cui si dovessero creare situazioni di conflitto relative a controversie collettive, le Parti firmatarie del presente accordo sindacale si impegnano reciprocamente a far rispettare le procedure di raffreddamento e conciliazione per come di seguito disciplinate.
Il soggetto sindacale che intenda proclamare uno sciopero invia alla Luiss Guido Carli una comunicazione in forma scritta indicante i termini della controversia, specificando in particolare i motivi per cui intenda proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle di proclamazione dello sciopero. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento, l'Universita' provvede a fissare, un apposito incontro con le OO.SS. firmatarie del presente protocollo, per valutare una composizione della vertenza. Laddove non sia convocato tale incontro o siano inutilmente decorsi tre giorni lavorativi dalla formale convocazione, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.
A seguito dell'esaurimento con esito negativo della procedura, di cui al comma precedente, le parti esperiscono un tentativo di conciliazione da effettuarsi nella sede amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2 della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In tale ipotesi, la conciliazione deve avvenire entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti.
Anche nell'ambito di una stessa vertenza, decorsi 90 giorni dalla conclusione della prima azione di sciopero, il soggetto sindacale che intenda proclamare una successiva azione di sciopero e' tenuto a reiterare la procedura di raffreddamento e conciliazione.
In ogni caso, l'attivazione delle procedure di cui al presente articolo, la partecipazione alle stesse e la sottoscrizione dei relativi verbali non producono alcun effetto ai fini della titolarita' negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti.
Art. 3.
Servizi pubblici essenziali in caso di sciopero
E' fatto obbligo di assicurare comunque, in occasione di scioperi, l'organizzazione dei servizi essenziali.
In ogni caso e salva l'indifferibilita' di garantire ulteriori servizi, dovra' essere regolarmente assicurato:
a) l'espletamento degli esami di profitto sia semestrali che annuali, e degli esami conclusivi dei cicli di istruzione, quali quelli di diploma di laurea, di diploma di specializzazione, di dottorato di ricerca e di abilitazione professionale, garantendo a tal fine, tutti i servizi accessori o comunque correlati;
b) le procedure di immatricolazione e di iscrizione ai corsi universitari e quelle di preiscrizione e di selezione per l'ammissione ai corsi, nei 15 giorni precedenti i termini di scadenza per iscrizione, preiscrizione e/o immatricolazione. Pertanto, nel caso vengano proclamati scioperi nei periodi indicati, il personale addetto dovra' garantire tale servizio;
c) il rilascio di certificazioni, esclusivamente nei casi in cui l'urgenza sia espressamente attestata, per scadenza di termini, non rinviabili, per la partecipazione a concorsi di qualsiasi natura, nonche' per gare di appalto e atti legali in genere;
d) l'espletamento delle prove concorsuali, per le quali, all'atto della comunicazione dello sciopero alla Direzione amministrativa, siano gia' state inviate o pubblicate le convocazioni;
e) l'agibilita' degli edifici e la salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, anche al di fuori dell'orario di servizio, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
f) gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli emolumenti retributivi e gli adempimenti previdenziali e fiscali, nei termini di legge, con particolare ed esplicito riferimento alla corresponsione di assegni alimentari o di sostentamento.
Ad ogni modo, sara' sempre assicurato l'accesso a tutte le strutture dell'Universita', per garantire l'agibilita' dei complessi edilizi.
In ogni caso, in occasione di agitazioni, non potra' essere comandato un numero di lavoratori superiore ad un terzo del personale, tale da garantire almeno il 50% del servizio.
Art. 4.
Modalita' di esercizio del diritto di sciopero
La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio ai diritti degli utenti. Le norme del presente accordo si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario e supplementare.
Le Rappresentanze sindacali firmatarie del presente accordo e gli altri organismi sindacali che intendono indire azioni di sciopero, esaurite le procedure di raffreddamento e conciliazione, sono tenuti a darne comunicazione scritta alla Presidenza ed agli organi direttivi della Luiss Guido Carli con un preavviso non inferiore a 10 giorni, indicando le motivazioni e specificando, giornate e orari, modalita' e durata, nonche' settori coinvolti dallo sciopero e dipendenti esonerati. In caso di revoca di uno sciopero gia' indetto, i predetti organismi sindacali devono darne comunicazione alla Luiss Guido Carli senza indugio.
La proclamazione deve avere ad oggetto una singola azione di sciopero. Non e' consentita la proclamazione di scioperi plurimi o a pacchetto, ne' la proclamazione di scioperi per singoli livelli o mansioni, lo sciopero bianco, lo sciopero ad oltranza o a scacchiera o a singhiozzo. La durata del primo sciopero di ciascuna vertenza non puo' comunque superare la durata di una giornata lavorativa. Tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali diversi, deve intervenire un intervallo di almeno tre giorni.
Almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero i responsabili delle strutture sono tenuti ad indicare le prestazioni che le circostanze rendano strettamente indispensabili nello specifico periodo di sciopero individuando il contingente necessario e i singoli nominativi del personale esonerato. Successive conseguenti astensioni non potranno essere proclamate prima di 10 giorni a decorrere dall'azione di sciopero, ne' superare la durata di due giornate lavorative. Le astensioni devono comunque svolgersi in un unico periodo continuativo.
I contingenti di lavoratori che dovranno garantire l'erogazione dei servizi minimi essenziali sono normalmente individuati secondo principi di rotazione nell'ambito del personale, che normalmente effettua i servizi ritenuti essenziali e giuridicamente inquadrati nel corrispettivo profilo professionale, fatta salva la possibilita', in casi eccezionali, di ricorrere anche ad altro personale, purche' dotato delle competenze necessarie.
Non saranno proclamati scioperi nei tre giorni lavorativi precedenti il termine ultimo di iscrizione, preiscrizione e/o immatricolazione, ne' in concomitanza con eventi o manifestazioni di rilevanza che comunque coinvolgano l'Universita' e siano gia' stati organizzati all'atto della proclamazione.
Art. 5.
Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili
Il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili predisposto dall'Universita' sara' preventivamente comunicato alle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
Entro trenta giorni dalla valutazione di idoneita' del presente protocollo da parte della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero, l'Universita' predisporra' il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, individuando i contingenti numerici e/o percentuali di cui all'articolo precedente.
Nell'ipotesi di rilevante dissenso da parte delle OO.SS. sulle modalita' relative all'effettuazione delle prestazioni indispensabili e dei lavoratori interessati le parti potranno adire l'autorita' di cui al punto 2 dell'art. 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
Art. 6.
Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente protocollo si applicano le disposizioni di legge vigenti.».
 
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