Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2005 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004
Disposizioni per l'anno 2005 in materia di gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione. (Deliberazione n. 223/04).

L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 20 dicembre 2004;
Visti:
la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: regolamento n. 1228/2003), in particolare gli articoli 5 e 6;
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la legge 12 dicembre 2002, n. 273 (di seguito: la legge n. 273/2002);
la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 dicembre 2004 recante modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2005 (di seguito: decreto 17 dicembre 2004), trasmesso all'Autorita' in data 20 dicembre 2004, prot. n. 0004832;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 13 dicembre 2004 recante parere della medesima Autorita' al Ministro delle attivita' produttive sullo schema di decreto recante modalita' e criteri per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2005 (di seguito: la deliberazione n. 214/2004);
il documento per la consultazione approvato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) in data 6 agosto 2004 concernente: schema per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del regolamento n. 1228/2003 (di seguito: documento per la consultazione 6 agosto 2004);
Considerato che:
il regolamento n. 1228/2003 prevede, tra l'altro:
a) all'art. 5, comma 2, che i gestori dei sistemi di trasmissione elaborino modelli generali di calcolo della capacita' totale di trasmissione e del margine di affidabilita' della trasmissione con riferimento alle condizioni elettriche e fisiche della rete e che tali modelli siano approvati dalle autorita' nazionali di regolazione;
b) all'art. 6, comma 1, che i problemi di congestione della rete siano risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori dei sistemi di trasmissione;
c) all'art. 9, che, nell'esercizio delle loro competenze, le autorita' di regolazione garantiscano il rispetto del regolamento medesimo e che, se necessario per realizzare gli obiettivi del regolamento, cooperino tra loro e con la Commissione;
nel documento per la consultazione 6 agosto 2004, l'Autorita' ha posto in consultazione, tra l'altro, misure in materia di gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione che prevedono che i problemi di congestione sulla rete di interconnessione siano risolti per mezzo di un metodo di mercato basato sul sistema di asta implicita attualmente in uso, a cadenza oraria e su orizzonte giornaliero, per la risoluzione delle congestioni nel mercato del giorno prima (soluzione identificata nel documento per la consultazione 6 agosto 2004 come metodo S1);
il metodo di asta implicita a cadenza oraria su orizzonte giornaliero di cui al precedente alinea, sebbene consenta il raggiungimento di elevati livelli di efficienza, introduce un corrispettivo orario esplicitato a livello giornaliero che potrebbe essere caratterizzato da alta volatilita'; e che tale rischio necessita di essere mitigato tramite l'introduzione di adeguate coperture (di seguito: le coperture) che potrebbero essere distribuite ai clienti finali ai fini dell'importazione di energia elettrica;
sulle richiamate misure esposte nel documento per la consultazione la gran parte dei soggetti che hanno trasmesso osservazioni ha espresso parere favorevole;
il decreto 17 dicembre 2004 prevede che l'assegnazione della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione sia effettuata mediante un metodo di asta implicita sulla base di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, per l'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica da parte di operatori esteri e nazionali, che vengano presentate nel mercato elettrico secondo disposizioni dell'Autorita' adottate in coerenza con la vigente struttura e funzionamento di detto mercato;
in data 14 dicembre 2004 l'Autorita' ha concluso un accordo con la Commission de regulation de l'energie recante Cooperation agreement on Cross border issues in 2005 and 2006, nel quale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del regolamento n. 1228/2003, si stabilisce, tra l'altro, che i problemi di congestione sulla frontiera elettrica con la Francia siano risolti mediante due procedure distinte, tra loro compatibili e coerenti con i relativi quadri legislativi in materia di scambio transfrontaliero di energia elettrica ivi incluso il regolamento n. 1228/2003 e riguardanti la quota di capacita' di trasporto di pertinenza di ciascun Paese, specificatamente:
a) per quanto riguarda la Francia una procedura di asta esplicita;
b) per quanto riguarda l'Italia una procedura di asta implicita con assegnazione di coperture;
Ritenuto che sia opportuno, in forza delle disposizioni di cui all'art. 9 del regolamento n. 1228/2003, stabilire disposizioni per l'anno 2005 in materia di gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione coerentemente con le disposizioni di cui al medesimo regolamento, nonche' di cui al decreto 17 dicembre 2004;
Delibera:
di approvare le disposizioni per l'anno 2005 in materia di gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione come definite nell'allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
di inviare per informazione copia dell'allegato A alla Commission de regulation de l'energie, 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris, Francia, all'Ufficio federale dell'energia, Worblenstrasse 32, Ittigen, Svizzera, all'E-Control GmbH, Kaerntner Rudolfsplaz 13a, 1010, Wien, Austria, all'Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia ed alla Regulatory Authority for Energy, Michalakopoulou Street 80, 10192 Athens (Grecia);
di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attivita' produttive, al Ministro degli affari esteri, al Ministro delle politiche comunitarie ed alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;
di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 20 dicembre 2004
Il presidente: Ortis
 
Allegato A DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2005 IN MATERIA DI GESTIONE DELLE CONGESTIONI
SULLA RETE DI INTERCONNESSIONE.
Parte I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini dell'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente integrata e modificata ed all'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione della medesima Autorita' 30 gennaio 2004, n. 05/2004, come successivamente integrata e modificata, nonche' le seguenti definizioni:
capacita' di trasporto e' la massima potenza oraria destinabile, con garanzia di continuita' di utilizzo in ciascuna ora all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o piu' Stati confinanti e l'Italia. La capacita' di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonche' ad un predefinito orizzonte temporale;
capacita' di trasporto annuale e' la capacita' di trasporto definita su base annuale ed utilizzabile per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica a partire dal 1° gennaio 2005;
capacita' di trasporto giornaliera e' la capacita' di trasporto effettivamente utilizzabile per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica definita, con cadenza giornaliera, per ciascuna ora di ciascun giorno dell'anno 2005;
contratti pluriennali sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva 96/92/CE, abrogata e ora sostituita dalla direttiva 2003/54/CE;
frontiera elettrica e' l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o piu' reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;
quote di capacita' di trasporto allocate autonomamente sono le quote di capacita' di trasporto allocate tramite assegnazione autonoma da parte gestori di rete esteri e pari, complessivamente, alla misura massima del 50% della capacita' di trasporto giornaliera;
quote di capacita' di trasporto pre-assegnate sono le quote di capacita' di trasporto corrispondenti:
a) alle riserve per l'importazione, vale a dire le quote di capacita' di trasporto riservate, ai fini dell'importazione di energia elettrica, alla parte italiana titolare del contratto pluriennale la cui controparte ha sede nello Stato francese, che risulta essere strettamente necessaria all'esecuzione di detto contratto qualora l'energia elettrica cosi' importata sia destinata ai clienti del mercato vincolato, nonche' in misura non superiore a 150 MW, alla societa' Raetia energie;
b) alle riserve per il transito, vale a dire le quote di capacita' di trasporto riservate ai fini della consegna di energia elettrica nella Repubblica di San Marino, nello Stato della Citta' del Vaticano - Santa Sede, nonche' in Corsica;
c) alla riserva per il reingresso, vale a dire la quota di capacita' di trasporto riservata alla societa' Edison S.p.a. per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera;
rete di interconnessione e' la rete elettrica costituita dalle reti di trasmissione nazionali degli Stati confinanti;
scambi transfrontalieri di energia elettrica sono l'importazione o l'esportazione di energia elettrica attraverso una frontiera elettrica con l'Italia;
Stato confinante e' qualunque Stato la cui rete di trasmissione e' interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;
transito di energia elettrica e' l'importazione di energia elettrica e la sua contestuale esportazione;
zona e' ciascuna zona della rete rilevante definita dal GRTN ai sensi dell'art. 8 della deliberazione n. 168/2003 ed approvata dall'Autorita' con deliberazione n. 47/2004;
zona virtuale e' una zona non stabilita sul territorio nazionale e corrispondente ad una frontiera elettrica;
regolamento n. 1228/2003 e' il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 176 del 15 luglio 2003, applicabile dal 1° luglio 2004;
Art. 2.
Oggetto e finalita'
2.1 Con il presente provvedimento, relativamente alle frontiere elettriche settentrionale e meridionale, vengono definite disposizioni attuative degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 1228/2003 al fine di:
a) consentire l'accesso alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano, nonche' per l'esportazione ed il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale;
b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale mediante l'assegnazione della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione con metodi di mercato che prevedano la formazione di segnali economici ai gestori di rete ed agli operatori di mercato atti alla valorizzazione dell'utilizzo della medesima rete in caso di scarsita';
c) assicurare la liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di trasmissione sulla rete di interconnessione, promuovendo la concorrenza.
Parte II
DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA' DI TRASPORTO
Art. 3.
Modello generale di calcolo della capacita' di trasporto
3.1 Entro il 28 dicembre 2004, il Gestore della rete trasmette all'Autorita', per l'approvazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento n. 1228/2003, uno schema di norme di sicurezza, operative e di programmazione per l'anno 2005, corredato dal modello generale di calcolo della capacita' totale di trasporto sulla rete di interconnessione dallo stesso adottato. L'Autorita' si esprime entro tre giorni dal ricevimento del predetto schema. Trascorso tale termine lo schema si intende approvato.
3.2 Entro il 31 ottobre 2005, il Gestore della rete predispone e trasmette all'Autorita', per l'approvazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento n. 1228/2003, un modello generale di calcolo della capacita' totale di trasporto sulla rete di interconnessione elaborato congiuntamente dai gestori delle reti interconnesse con il sistema elettrico nazionale a valere per l'anno 2006. L'Autorita' si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del predetto modello. Trascorso tale termine il modello si intende approvato.
Parte III MISURE UN MATERIA DI GESTIONE DELLE CONGESTIONI SULLA RETE DI
INTERCONNESSIONE
Art. 4.
Capacita' di trasporto assegnabile
4.1 La capacita' di trasporto assegnabile per l'effettuazione di scambi transfrontalieri di energia elettrica in importazione per le frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia e' pari alla corrispondente capacita' di trasporto giornaliera.
Art. 5. Modalita' di gestione della congestione nel mercato del giorno prima
5.1 Il Gestore della rete comunica, con cadenza giornaliera, al Gestore del mercato elettrico il valore della capacita' di trasporto assegnabile di cui all'art. 4.
5.2 La congestione che si verifichi sulle frontiere elettriche con la Francia, con la Svizzera, con l'Austria, con la Slovenia e con la Grecia e' risolta, nel mercato del giorno prima contestualmente alla gestione delle congestioni tra le zone costituite sul territorio nazionale, mediante l'accettazione di offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica, ivi incluse offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica formulate con riferimento alle zone virtuali.
5.3 Ai fini della gestione delle congestioni nel mercato del giorno prima, gli assegnatari di quote di capacita' di trasporto allocate autonomamente, ovvero gli assegnatari di quote di capacita' di trasporto pre-assegnate, formulano offerte di vendita di energia elettrica nel mercato del giorno prima, ovvero, sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla deliberazione n. 168/2003 relativamente all'esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.
5.4 Il Regolamento di cui all'art. 7 prevede che i programmi di immissione relativi alle offerte di vendita di energia elettrica, nonche' ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, di cui al comma 5.3, ai fini della regolazione delle partite economiche corrispondenti, sono riferiti alla zona adiacente alla zona virtuale a cui le assegnazioni della capacita' di trasporto si riferiscono.
Art. 6.
Modalita' di gestione della congestione nel tempo reale
6.1 Il Gestore della rete risolve le eventuali congestioni sulla rete di interconnessione in tempo reale mediante l'approvvigionamento di risorse nel mercato per i servizi di dispacciamento.
6.2 Il Gestore della rete, con cadenza trimestrale, trasmette all'Autorita' una relazione tecnica recante le modalita' adottate per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione in tempo reale, unitamente alla stima dei costi sostenuti per tale attivita' suddivisi per frontiera elettrica.
Parte IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 7.
Regolamento per la gestione delle congestioni
7.1 Entro il 28 dicembre 2004 il Gestore della rete predispone e trasmette all'Autorita' uno o piu' schemi di regolamento in tema di modalita' applicative per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione.
7.2 La Direzione Energia Elettrica dell'Autorita' verifica la conformita' degli schemi di cui al comma 7.1 alle disposizioni di cui all'art. 5, comunicando al Gestore della rete, entro cinque giorni dal loro ricevimento, l'esito di dette verifiche. Trascorso il predetto termine gli schemi si intendono positivamente verificati.
Art. 8.
Destinazione dei proventi
8.3 La destinazione di eventuali proventi derivanti dalle procedure per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione di cui all'art. 5 e' disciplinata dall'Autorita' secondo le disposizioni di cui all'art. 6, comma 6, del regolamento n. 1228/2003.
 
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