Gazzetta n. 304 del 29 dicembre 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 dicembre 2004
Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico. (Ordinanza n. 3389).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, della legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, del 9 dicembre 2002, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 10 settembre 2002, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile, che prevede, nell'ambito delle attivita' inerenti all'organizzazione ed alla gestione degli interventi in caso di emergenza, l'utilizzo di nuclei operativi di emergenza anche all'estero;
Visto l'art. 1, comma 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
Visto l'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n, 49;
Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale, partecipa alle attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita';
Considerato che il 26 dicembre 2004 si e' verificato nell'area del sud-est asiatico un sisma di notevole gravita' che ha determinato maremoti di eccezionale violenza, e che ha interessato l'India, l'Indonesia, la Malaysia, lo Sri Lanka, la Thailandia e le Maldive;
Considerato che i predetti eventi hanno causato la perdita di numerose vite, umane, nonche' la distruzione di numerosi centri abitati colpiti dal sisma;
Tenuto conto che la situazione calamitosa derivante dal predetto evento sismico e dai maremoti e' caratterizzata da una continua evoluzione, sicche' e' necessario assicurare l'indispensabile attivita' di assistenza, anche mediante le definizione e l'espletamento di iniziative per l'evacuazione di coloro che si trovano nelle zone interessate dall'evento, nonche' realizzando, ogni intervento per garantire un completo e tempestivo aiuto alla popolazione colpita dai predetti eventi;
Ravvisata, pertanto, l'ineludibile esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle strutture e delle componenti di protezione civile;
Acquisita l'intesa del Ministero degli affari esteri;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Nel quadro delle iniziative adottate e da adottarsi per fronteggiare le situazioni di rischio e di emergenza di cui in premessa, anche in un'ottica di necessaria prevenzione, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad assumere tutte le iniziative e gli interventi utili a consentire, anche alle componenti ed alle strutture di protezione civile, di operare nell'attuale contesto calamitoso assicurando ogni possibile assistenza a coloro che si trovano nelle zone interessate dagli eventi, avvalendosi delle risorse umane e materiali all'uopo necessarie.
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a disporre, ove necessario anche autoritativamente esercitando poteri di requisizione, per l'utilizzazione immediata dei necessari beni e materiali da impiegarsi, pure per finalita' di prevenzione, con oneri a carico del Fondo della protezione civile; parimenti dispone per l'obbligatorio espletamento di servizi di pubblica utilita', con oneri a carico del Fondo di protezione civile.
3. Il Dipartimento della protezione civile e', altresi', autorizzato a stipulare direttamente, o attraverso altre strutture, contratti, ove necessario mediante affidamenti diretti o a trattativa privata, stante la situazione di somma urgenza, per l'acquisizione di forniture di beni e servizi idonei a garantire il piu' celere perseguimento delle finalita' di cui alla presente ordinanza, nonche' a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore del personale inviato in missione all'estero.
4. Il personale del Dipartimento della protezione civile inviato in loco puo' provvedere, con le procedure di cui al comma 3, all'acquisizione urgente di beni e servizi in Italia ed all'estero, nei limiti dei fondi posti a disposizione dal Dipartimento stesso.
 
Art. 2.

1. Con successivo provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze il Fondo di protezione civile sara' reintegrato nei limiti degli oneri affrontati per l'emergenza di cui alla presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 dicembre 2004
Il Presidente: Berlusconi
 
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