Gazzetta n. 304 del 29 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 13 dicembre 2004
Attuazione dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma politica agricola comune.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;
Visto il regolamento (CE) n. 864/04 del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/03 e, in particolare, l'allegato IV;
Visto il regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalita' di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03;
Visto il regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/03;
Visto il regolamento (CE) n. 1783/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA);
Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2000, n. 23, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1259/99;
Visto il decreto ministeriale del 20 luglio 2004, n. 1628, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 relativamente all'art. 33 ed all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilita' al regime del pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonche' del regolamento (CE) n. 795/04;
Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 2004, n. 1787, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, in particolare l'art. 5;
Visto il decreto ministeriale del 24 settembre 2004, n. 2026, recante disposizioni per l'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;
Visto il decreto legislativo n. 99/2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), e), f), g), l) della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni urgenti per l'avvio a decorrere dal 1° gennaio 2005 del regime di condizionalita', volto a subordinare il pagamento integrale degli aiuti diretti al rispetto di taluni criteri di gestione obbligatori e delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, e ad istituire un sistema di revoca, totale o parziale, degli aiuti diretti ove tali requisiti non fossero rispettati;
Tenuto conto che detti criteri di gestione obbligatori sono intesi ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali secondo disposizioni gia' vigenti nell'ordinamento nazionale, cosi' come le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente al ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressasi nella riunione del 25 novembre 2004;
Decreta:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «atto»: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/03, relativo ai criteri di gestione obbligatori, cosi' come individuati nell'allegato 1 al presente decreto;
b) «norma»: le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'art. 5 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni, cosi' come definite nell'allegato 2 al presente decreto;
c) «autorita' di controllo competente»: l'organismo pagatore ai sensi dell'art. 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/04;
d) «organo di controllo»: l'ente di controllo specializzato ai sensi dell'art. 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/04, delegato dall'organismo pagatore alla verifica del rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali;
e) «azienda»: l'insieme delle unita' di produzione gestite da un agricoltore, cosi' come definita all'art. 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1782/03.
 
Art. 2.
Elenco degli atti e delle norme

1. Ai fini e per gli effetti di cui agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/03, a norma dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787, le regioni e province autonome, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, possono definire l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti elencati nell'allegato 1 al presente decreto ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell'allegato 2 al presente decreto.
2. In assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome emanati in base al precedente comma 1, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni indicati negli allegati 1 e 2 al presente decreto.
3. Le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui ai precedenti commi 1 e 2 riguardano qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di aiuti diretti e sono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzazione delle particelle come di seguito indicato:
a) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell'art. 55 del regolamento n. 1782/03 ed escluse le superfici di cui alla successiva lettera b);
b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03;
c) pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/04;
d) oliveti con riferimento alla cura della pianta;
e) qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti.
4. Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e' tenuto a rispettare gli impegni relativi agli atti e alle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali cosi' come definite dalle regioni e province autonome, ovvero, qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2, le norme indicate negli allegati 1 e 2 al presente decreto. Sono fatti salvi i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore di cui al paragrafo 4 dell'art. 40 del regolamento n. 1782/03, come definiti dal decreto ministeriale 20 luglio 2004, n. 1628.
5. Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonche' le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevatario ai fini dell'applicazione del presente decreto.
 
Art. 3.
Riduzioni ed esclusioni

1. Ove siano accertate delle violazioni degli impegni relativi alla condizionalita', gli organismi pagatori competenti sono responsabili dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni secondo le modalita' di cui agli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 796/04.
2. La violazione parziale o totale dell'impegno, nonche' gli eventuali effetti, in termini di portata, gravita' e durata, comportano la riduzione fino all'esclusione del pagamento diretto per l'anno civile in cui si verifica l'inosservanza, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 4.
 
Art. 4.
Accertamento e risoluzione delle violazioni

1. L'autorita' di controllo competente e' responsabile dell'attuazione delle procedure di cui all'art. 48 del regolamento (CE) n. 796/04.
2. Allo scopo di eliminare le violazioni accertate, l'autorita' di controllo competente definisce con propri provvedimenti le prescrizioni per il rispetto delle disposizioni violate, fissando i relativi termini per la regolarizzazione.
3. Quando risulta l'adempimento alle prescrizioni di cui al precedente comma 2, o nel caso tali prescrizioni non possano essere attuate per cause indipendenti dalla volonta' dell'agricoltore, l'organismo pagatore competente quantifica la riduzione nella misura minima prevista dagli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 796/2004, rispettivamente per le violazioni dovute a negligenza e per le violazioni intenzionali.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui la natura della violazione produca effetti tali da non consentire il ripristino di una situazione di fatto conforme a quella prescritta dalle disposizioni violate e non si applicano in caso di recidiva da parte dell'agricoltore nella violazione delle medesime disposizioni.
5. Resta fermo l'obbligo dell'autorita' di controllo di riferire al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria ove la violazione accertata costituisca reato.
 
Art. 5.
Importi risultanti dalla condizionalita'

1. I fondi risultanti dalle riduzioni operate dagli organismi pagatori a seguito dell'applicazione della condizionalita', al netto della trattenuta del 25% a norma dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1782/03, sono accreditati alla sezione Garanzia del FEOGA.
2. La rimanente parte dei fondi non restituiti al FEOGA, in base alla procedura di cui al precedente comma 1, e' destinata ad azioni di formazione ed informazione a carattere regionale a supporto degli agricoltori per favorire l'applicazione della condizionalita'.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite modalita' di riparto fra le regioni e le province autonome degli importi di cui al precedente comma 2 risultanti dalla condizionalita'.
 
Art. 6.
Monitoraggio della condizionalita'

1. Il comitato paritetico di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787, svolge il compito di monitorare l'applicazione della condizionalita'. Per lo svolgimento di tale compito il comitato viene integrato dai rappresentanti degli organismi pagatori, dei Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, del Ministero della salute, delle organizzazioni professionali agricole e da un rappresentante delle associazioni ambientaliste riconosciute.
2. Il comitato si avvale dell'assistenza tecnica di INEA e di ISMEA, del CRA e della consulenza giuridica dell'IDAIC.
 
Art. 7.
Attuazione temporale della condizionalita'

1. I criteri di gestione obbligatori e le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.
 
Art. 8.
Autorita' competente al coordinamento dei controlli

1. AGEA, in qualita' di autorita' competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 99/2004, con propri provvedimenti, sentiti gli organismi pagatori competenti, determina i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del presente decreto nonche' i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni.
2. Gli organismi pagatori competenti possono affidare ad enti di controllo specializzati l'effettuazione dei controlli in materia di condizionalita' di loro competenza, in attuazione del paragrafo 1, art. 42, del regolamento (CE) n. 796/04.
3. AGEA, a norma dell'art. 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/04, mette in atto le opportune modalita' di verifica e garanzia affinche' l'efficacia dei controlli effettuati direttamente dall'organismo pagatore sia almeno pari a quella ottenibile affidando l'esecuzione degli stessi ad enti di controllo specializzati.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2004
Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 5, foglio n. 58
 
ALLEGATO I

ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03
CAMPO DI CONDIZIONALITA': AMBIENTE
ATTO Al - DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI
ARTICOLO 3, ART.4, PARAGRAFI 1, 2, 4, ARTT. 5, 7, 8
Recepimento)
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. I e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 e' stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 5 comma 2 del Decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, possono definire sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 79/409/CEE, dove completamente attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.
A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, di cui al comma i del medesimo articolo, devono essere rispettate le norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del presente decreto.

ATTO A2 - DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE
ARTICOLI 4 E 5
Recepimento)
- Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" (Supplemento Ordinario n. 101/L G.U. n. 124 del 29 maggio 1999), artt. 28-30.

ATTO A3 - DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA
ARTICOLO 3
Recepimento)
- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario GU 15 febbraio 1992, n 38) art.3
La norma si applica sia nel caso di utilizzazione da parte dell'agricoltore di fanghi propri, sia nel caso di utilizzazione di fanghi di terzi.

ATTO A4 - DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE
ARTICOLI 4 E 5
Recepimento
- Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Supplemento Ordinario n. 172 G.U. del 20 ottobre 2000, n.246 -) art. 28 - 30
- Art. 2, lett. ii, Decreto legislativo 152/99, definizione di "zone vulnerabili"
- Art. 19 Decreto legislativo 152/99, "zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
- Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le seguenti zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152:
- quelle gia' individuate dalla Regione Lombardia con il regolamento attuativo della legge regionale n. 37 del dicembre 1993;
- quelle gia' individuate dalla Regione Emilia Romagna con la deliberazione del Consiglio regionale del 11 febbraio 1997, n. 570;
- la zona delle conoidi delle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;
- l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge
29 agosto 1989, n. 305, del bacino Burana Po di Volano della provincia di
Ferrara;
- l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, dei bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e PO di Levante (della regione Veneto).
- Provvedimenti di designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola da parte delle Regioni e delle Province autonome:
- Basilicata: D.G.R. n. 508 del 25 marzo 2002
- Campania: D.G.R. n. 700 del 18 febbraio 2003
- Friuli Venezia Giulia: D.G.R. n. 1516 del 23 maggio 2003
- Lazio: D.G.R. n. 767 del 6 agosto 2004
- Marche: D.D. n. 10/TAM del 10 settembre 2003
- Piemonte: D.P.G.R. n. 9/R del 18 ottobre 2002
- Sicilia: D.D.G. n. 193 del 17 febbraio 2003
- Toscana: D.C.R. n. 170 e 172 dell' 8 ottobre 2003
- Umbria: D.P.C.M. del 19 luglio 2002
D.G.R. n. 1240 del 17 settembre 2002
D.G.R. n. 881 del 25 giugno 2003
- Veneto: D.G.R. n. 118/CR del 28 novembre 2003
- Art. 4.1 dell'Allegato I al Decreto legislativo 152/99, "Organizzazione del monitoraggio"
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999)
Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 5 comma 2 del Decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, possono definire sulla base delle norme di recepimento, dove completamente attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell' azienda agricola.
A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, di cui al comma 1 del medesimo articolo, nelle zone individuate come vulnerabili, devono essere rispettate le norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del presente decreto.

ATTO A5 - DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE
ARTICOLI 6, 13, 15, E 22, LETTERA B)
Recepimento)
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 e' stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004)
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 5 comma 2 del Decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, possono definire sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 92/43/CEE, dove completamente attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.
A norma dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e delle Province Autonome, di cui al comma 1 del medesimo articolo, devono essere rispettate le norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del presente decreto.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A7 - REGOLAMENTO CE 2629/97 (ABROGATO DAL REGOLAMENTO CE 911/2004) CHE STABILISCE MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 820/97 (ABROGATO DAL REGOLAMENTO CE 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI

ATTO A8 - REGOLAMENTO CE 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO CE 820/97
Base giuridica (Recepimento)
- DM 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72)
- DM 7 giugno 2002 - Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 137 GU n. 152 del 1-7-200)e successive modifiche.
- Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura.
 
ALLEGATO 2

ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (Art. 5 Reg. (CE) 1782/03 e Allegato IV)
Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee
NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio
Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell' articolo 2 del presente DM
Descrizione della norma e degli adempimenti
La norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisione diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocita' tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.
Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.
Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalita' e' da ritenersi rispettata.
Intervento delle Regioni e Provincie autonome
Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, possono specificare con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:
- gli aspetti applicativi inerenti la presente norma, comprese le deroghe, con particolare riferimento alle pendenze medie degli appezzamenti, alle aree interessate, alle distanze e ai criteri di esecuzione dei solchi acquai temporanei, in funzione della natura e della destinazione d'uso del suolo e dei caratteri morfometrici dei versanti, compresi gli interventi sostitutivi in caso di rischio per l'operatore;
- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche.
A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m.
Deroghe
Sono previste le seguenti deroghe:
- per le semine autunno-vernine, effettuate prima del 31 dicembre 2004, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale n. 23 del 15 settembre 2000, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CE 1259/99 e successive modifiche;
- laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilita' del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai.
Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche
NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui vegetali
Ambito di applicazione: Superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 2 del presente DM
Descrizione della norma e degli adempimenti:
Al fine di preservare il livello di sostanza organica presente nel suolo, e' opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.
E' pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonche' della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture.
Intervento delle Regioni e Province autonome
Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, possono specificare con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:
- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche vegetazionali (presenza di boschi, etc.);
- gli impegni di condizionalita', in deroga alla presente norma, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie ove normati da provvedimenti regionali.
A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta.
Deroghe:
Sono ammesse deroghe:
- per le superfici investite a riso;
- in presenza di norme regionali o locali.
Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate
NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali
Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del presente DM
Descrizione della norma e degli adempimenti
Al fine del raggiungimento dell'obiettivo fissato, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.
Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:
- manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della suddetta norma, la condizionalita' e' da ritenersi rispettata.
Intervento delle Regioni e Province autonome
Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, possono specificare con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:
- le caratteristiche della rete di sgrondo;
- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno, con particolare riferimento alle pratiche di gestione e conservazione delle scoline e dei canali;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e ordinamenti produttivi delle aziende a cui riferire l'applicazione delle norme.
A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prescrive la manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat
NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente
Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del presente DM
Descrizione della norma e degli adempimenti
Al fine di proteggere il pascolo permanente, la norma prevede:
a. il divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi a norma dell'art.4 del regolamento (CE) n. 796/04;
b. l'esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.
Intervento delle Regioni e Province autonome
Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, possono specificare con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:
- l'eventuale indicazione del carico minimo e/o massimo di bestiame per ettaro di pascolo e/o di pascolo permanente;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche.
A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prescrive gli impegni di cui ai precedenti punti a) e b) per le superfici che erano dichiarate a pascolo fino al 31 dicembre 2004.
Deroghe
Sono fatte salve le deroghe previste:
- dal regolamento (CE) 796/04 in ordine al precedente impegno a);
- dai PSR e da altre norme regionali o locali in ordine al precedente impegno b).
NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione
Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del presente DM
Descrizione della norma e degli adempimenti
Le superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del presente DM, sono soggette alle seguenti prescrizioni:
a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilita' del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccita', ed evitare la diffusione di infestanti.
Intervento delle Regioni e Province autonome
Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, possono specificare con propri provvedimenti:
- con riferimento alla norma b), gli altri interventi ammessi, equivalenti allo sfalcio; il numero degli interventi di sfalcio o altri interventi ammessi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta ogni due anni; l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi di sfalcio o gli altri interventi ammessi, fermo restando che:
- per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non puo' essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 31 agosto di ogni anno;
- per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non puo' essere inferiore a 120 giorni consecutivi compresi fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche;
- la modifica della data di inizio delle lavorazioni del terreno finalizzate all'ottenimento di una produzione agricola nella successiva annata agraria. Tale data non puo' essere precedente alla fine del periodo di raccolta dei cereali autunno-vernini dell'area.
A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede il rispetto delle prescrizioni ai precedenti punti a) e b) e per il punto b) un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.
Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, e' compreso fra il 1 ° marzo e il 31 luglio di ogni anno. Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, e' compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio. Tale obbligo, nelle aree montane, e' presente solo in condizioni di declaratoria di evento siccitoso.
Deroghe
Sono previste le seguenti deroghe:
1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide, se viene comunque garantita una copertura del terreno nel periodo autunno-invernale. Con riferimento ai precedenti impegni a) e b) sono ammesse deroghe nei casi di terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.
2. colture a perdere per la fauna, lettera e) articolo 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002.
3. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio.
NORMA 4.3: Manutenzione degli oliveti
Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del presente DM
Descrizione della norma e degli adempimenti
Al fine del mantenimento degli olivi in buone condizioni vegetative la norma prevede i seguenti interventi:
- attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali.
Intervento delle Regioni e Province autonome
Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, possono specificare con propri provvedimenti:
- la tipologia delle operazioni colturali e il relativo numero di interventi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta ogni cinque anni;
- l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi ammessi;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche;
- le modalita' e la frequenza della potatura anche attraverso deroghe..
A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede la potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni.
Deroghe
Sono previste le seguenti deroghe:
- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario.
- in caso di reimpianto autorizzato.
NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del presente DM
Descrizione della norma e degli adempimenti
Ai fini del mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del Reg.(CE) 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:
a) divieto di eliminazione delle terrazze esistenti;
b) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE.
Intervento delle Regioni e Province autonome
Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, possono prevedere con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, di estendere il divieto ad altre aree.
A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede il divieto di eliminazione delle terrazze e, nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione.
Deroghe
In riferimento al precedente punto a), e' consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone