Gazzetta n. 304 del 29 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 6 dicembre 2004
Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di pesca nelle giornate festive nei giorni 8 dicembre 2004 e 6 gennaio 2005.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
delegato per la pesca e l'acquacoltura

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2004, concernente il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004;
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2004, recante gli «Interventi, per l'anno 2004, del Piano triennale 2004-2006 per la protezione delle risorse acquatiche, nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile»;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001, recante «Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi»;
Considerata la tradizione nazionale di consumare prodotti ittici freschi in occasioni di particolari e solenni festivita' per cui occorre assicurare un adeguato rifornimento dei mercati ittici;
Considerato che il recente reiterarsi di condizioni meteomarine avverse durante l'attuale stagione ha notevolmente ridotto l'attivita' in mare e, di conseguenza, lo sforzo di pesca;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;
Decreta:

Art. 1.

1. E' consentito, facoltativamente e per singola impresa l'esercizio della pesca nei giorni 8 dicembre 2004 e 6 gennaio 2005.
2. Le imprese hanno l'obbligo di segnalare alle autorita' marittime, entro il 7 dicembre 2004, la volonta' di svolgere l'attivita' di pesca in una delle giornate o in entrambe le giornate di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare un corretto equilibrio tra risorse disponibili e catture in mare, le imprese di pesca sono tenute ad indicare al momento della richiesta di uscita nei giorni indicati, le giornate di recupero da effettuarsi entro il 28 febbraio 2005.
 
Art. 2.

1. Il disposto dell'art. 1 e' esteso anche alle imprese dedite alla cattura dei molluschi bivalvi, sempreche', in relazione alle risorse disponibili, i singoli Consorzi di gestione siano interessati all'esercizio dell'attivita' di prelievo, in deroga alle disposizioni dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, citato in premessa.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2004
Il Sottosegretario di Stato
Scarpa Bonazza Buora
 
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