Gazzetta n. 303 del 28 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 dicembre 2004
Fondo Immobili pubblici: II Decreto di Trasferimento.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
e
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
Visto, in particolare, l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«art. 4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
Visto il comma 2 dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 dell'art. 4;
Visto il comma 1-bis dell'art. 3 del decreto-legge n. 351 ai sensi del quale per quanto concerne i beni immobili di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro vigilante e per i beni dello Stato di particolare valore artistico e storico i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 9 giugno 2004 con il quale e' stata avviata la procedura di costituzione di un fondo di investimento immobiliare ai sensi dell'art. 4 (nel seguito indicato come «il Fondo»);
Visti i decreti dirigenziali emanati, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 351, dall'Agenzia del demanio elencati nell'allegato 1 al presente decreto (nel seguito indicati come i «decreti dell'Agenzia del demanio»), che individuano alcuni beni appartenenti allo Stato ed agli enti pubblici non territoriali ivi indicati (nel seguito indicati come gli «Enti titolari»);
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 15 dicembre 2004 e tenuto conto delle disposizioni in esso contenute volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo degli immobili (come definiti in appresso), ivi incluse previsioni concernenti il contratto di locazione, l'assegnazione degli stessi immobili agli Enti titolari che li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dal contratto stesso e degli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili, le dichiarazioni e impegni che il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a rilasciare, per conto degli Enti titolari (nel seguito indicato come il «decreto operazione»);
Considerato che le banche e istituti finanziari selezionati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 9 giugno 2004 hanno individuato quale gestore del Fondo la societa' Investire Immobiliare SGR S.p.a. (nel seguito indicata come la «SGR»), e che in data 16 dicembre 2004 e' stato approvato dalla Banca d'Italia il regolamento del Fondo denominato «FIP - Fondo Immobili Pubblici - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data odierna con il quale sono stati conferiti al Fondo i beni immobili indicati nell'allegato a tale decreto (nel seguito indicati gli «immobili apportati») degli Enti titolari (nel seguito indicato come il «decreto di apporto»);
Considerato che il decreto di apporto prevede che, quale corrispettivo per l'apporto, il Ministero dell'economia e delle finanze riceva e sottoscriva quote del Fondo e che le stesse vengano offerte ad investitori qualificati nell'ambito di un'operazione di collocamento con le modalita' che saranno previste con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Considerato che con il presente decreto si intendono trasferire i beni immobili indicati nell'allegato che segue e che costituisce parte integrante del decreto medesimo, per i quali e' obbligatoria la verifica della sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio (di seguito «interesse culturale»), da effettuarsi da parte delle competenti direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Considerata quindi la necessita' di procedere, con il presente provvedimento, ad impartire disposizioni che garantiscano la tutela e la valorizzazione di tali beni, nonche' il corretto espletamento delle relative procedure di alienazione e di prelazione;
Considerato il comma 2-ter dell'art. 4 il quale prevede che gli immobili in uso governativo, conferiti o trasferiti con decreti di cui al comma 1 del medesimo art. 4 siano concessi in locazione all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso per periodi di durata sino a nove anni rinnovabili;
Considerato che e' in corso di emanazione, ai sensi dell'art. 4, un ulteriore decreto che attua il trasferimento al Fondo di ulteriori beni immobili degli enti titolari per i quali e' stata gia' verificata l'insussistenza, a seconda dei casi, dell'interesse culturale oppure delle condizioni che rendono obbligatoria la verifica dell'interesse culturale (nel seguito indicati come l'«ulteriore decreto di trasferimento» e, insieme a questo, i «decreti di trasferimento»);
Decreta:

Art. 1.

1. Gli immobili individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio ed indicati nell'allegato del presente decreto, con l'esclusione delle unita' ad uso residenziale eventualmente comprese in tali immobili (nel seguito gli «Immobili trasferiti» e, insieme agli immobili apportati, agli immobili trasferiti ai sensi dell'ulteriore decreto di trasferimento, nonche' agli altri beni immobili eventualmente trasferiti al Fondo dal Ministro dell'economia e delle finanze, con decreti da adottarsi ai sensi dell'art. 4, comma 1, e per gli effetti dell'art. 4, comma 2-bis, successivamente all'apporto ed al trasferimento nei casi previsti nel presente decreto, nel decreto operazione, nell'ulteriore decreto di trasferimento e nel decreto di apporto, gli «immobili») passano al patrimonio disponibile dello Stato.
2. In applicazione dell'art. 4 e salvo quanto previsto ai successivi articoli 6 e 7, sono trasferiti a titolo oneroso al Fondo, a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli immobili trasferiti, che costituiranno patrimonio del Fondo, separato a tutti gli effetti da quello della SGR.
3. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 7 e 8, gli immobili trasferiti comprendono anche gli accessori e le pertinenze ad essi relativi, ancorche' non espressamente individuati nei decreti dell'Agenzia del demanio. Ai sensi dell'art. 3, comma 19, del decreto-legge n. 351, i notai, in occasione degli atti di rivendita degli immobili trasferiti, provvedono a curare le formalita' di trascrizione, di intavolazione e catastali anche in relazione a tali accessori e pertinenze.
 
Art. 2.

1. Il Fondo e' immesso nel possesso giuridico degli immobili trasferiti a far data dal regolamento del collocamento delle quote che saranno emesse dal Fondo a fronte dell'apporto degli immobili apportati e del pagamento del corrispettivo derivante dal trasferimento degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e dell'ulteriore decreto di trasferimento (nel seguito, la «data di efficacia»).
2. Al Fondo e' fatto divieto di alienare gli immobili trasferiti fino a quando non siano formalmente completati i procedimenti di cui ai successivi articoli 7 e 8.
 
Art. 3.

1. A fronte del trasferimento di cui all'art. 1, il Fondo corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze un corrispettivo complessivo determinato sulla base della stima effettuata dagli esperti indipendenti nominati dalla SGR, per conto del Fondo, e congruito ai sensi del comma 9, dell'art 3, del decreto-legge n. 351.
2. Il pagamento del corrispettivo da parte del Fondo e' effettuato entro il giorno successivo alla data di pubblicazione dei decreti di trasferimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il predetto importo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato capo X, capitolo 4057 (u.p.b. 6.3.4) per essere riassegnato, per quanto concerne gli enti previdenziali, sui rispettivi conti di tesoreria vincolati di cui all'art. 3, comma 12, del decreto-legge n. 351.
3. L'entita' del corrispettivo per gli immobili trasferiti di cui al precedente comma 1 e gli ammontari riassegnati agli enti previdenziali, sono fissati entro la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 4.

1. Ai sensi del comma 2-ter dell'art. 4 e del decreto operazione, con effetto dalla data di efficacia, gli immobili trasferiti sono concessi in locazione dal Fondo all'Agenzia del demanio ai sensi del contratto di locazione previsto dal decreto operazione, e sono contestualmente assegnati dalla medesima agenzia ai soggetti assegnatari ai sensi del disciplinare di assegnazione previsto dal decreto operazione. Con la stipula del disciplinare di assegnazione, i soggetti assegnatari assumono nei confronti dell'Agenzia del demanio, ed in relazione agli immobili apportati, gli obblighi e le manleve indicati nel decreto operazione. Il canone annuo complessivo corrisposto dai soggetti assegnatari all'Agenzia del demanio in relazione agli immobili trasferiti loro assegnati e' pari ad a euro 2.229.600 per l'INAIL, ad euro 6.935.600 per l'I.N.P.S. e a complessivi euro 60.218.900 per gli ulteriori soggetti assegnatari, oltre alla rivalutazione secondo quanto previsto dal disciplinare di assegnazione. Per il pagamento all'Agenzia del demanio di tale importo, allocato per ciascun immobile trasferito in proporzione all'ammontare dei canoni di locazione di mercato stimati, per i medesimi immobili, dagli esperti indipendenti di cui all'art. 3, si fa fronte prioritariamente con la ripartizione, per conto dei soggetti assegnatari, del fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'art. 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Il canone che l'Agenzia del demanio corrisponde al Fondo per la locazione degli immobili e' fissato con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. I canoni di locazione degli immobili trasferiti che non sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio sono trasferiti al Fondo a far data dal 1° gennaio 2005. I medesimi canoni, pagati anticipatamente nell'anno in corso, rimangono acquisiti al patrimonio degli enti titolari che li hanno ricevuti.
 
Art. 5.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta dell'Agenzia del demanio ai sensi del contratto di locazione, con la partecipazione dei competenti enti locali territoriali, promuove le attivita' di regolarizzazione e valorizzazione degli immobili trasferiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 15, del decreto-legge n. 351 e ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003.
2. Le attivita' di cui al comma 1 non possono essere avviate fino a quando non si siano formalmente completati i procedimenti di cui ai successivi articoli 7 e 8.
 
Art. 6.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, autonomamente oppure di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, puo' revocare i relativi decreti ed adottare tutti gli atti e provvedimenti necessari e consequenziali qualora entro il 30 dicembre 2004 non siano intervenuti, rispettivamente:
a) il regolamento del collocamento delle quote emesse del Fondo;
b) il pagamento integrale del corrispettivo previsto per il trasferimento degli immobili trasferiti ai sensi dei decreti di trasferimento.
 
Art. 7.

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto le competenti direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attivita' culturali verificano, previa istruttoria delle relative soprintendenze, la sussistenza dell'interesse culturale degli immobili trasferiti e, se la verifica ha esito positivo, esprimono il proprio avviso in ordine all'alienabilita' del bene nonche' in merito al suo trasferimento al Fondo. L'avviso medesimo e' espresso previo parere delle soprintendenze, nonche' sentite le regioni e, per loro tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Se l'avviso e' favorevole, le direzioni regionali:
a) indicano le destinazioni d'uso compatibili con il carattere storico ed artistico degli immobili trasferiti, e tali da non recare danno alla conservazione degli immobili medesimi;
b) dettano prescrizioni affinche' siano assicurate la tutela e la valorizzazione degli immobili trasferiti e non ne sia pregiudicato il pubblico godimento.
2. L'esito della verifica ed il conseguente avviso di cui al comma 1 sono comunicati, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rispettivamente: alla Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici del Ministero per i beni e le attivita' culturali; ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze; alla regione e, per suo tramite, agli altri enti pubblici territoriali interessati; all'Agenzia del demanio; ed alla SGR. La verifica con esito positivo costituisce dichiarazione di interesse storico ed artistico ed e' trascritta, a cura delle soprintendenze competenti, presso i registri di pubblicita' immobiliari, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Il connesso avviso, ivi comprese le indicazioni in ordine alle destinazioni d'uso compatibili con i beni verificati, nonche' le prescrizioni per la loro tutela, valorizzazione e pubblico godimento, integra il presente decreto ed e' riportato in ogni successivo atto di alienazione che abbia ad oggetto i beni immobili cui si riferisce. Qualora alla verifica positiva dell'interesse culturale di un determinato immobile sia connesso un avviso negativo in merito alla sua alienabilita' ovvero al suo trasferimento al Fondo, tale avviso negativo viene comunicato ai medesimi destinatari indicati al primo periodo del presente comma e comporta la revoca del presente decreto, limitatamente all'immobile interessato.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e, se competente, di concerto anche con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dispone la revoca formale del presente decreto limitatamente agli immobili gravati da avviso negativo in merito al loro trasferimento al Fondo. Il provvedimento di revoca e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 8.

1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, per il tramite della competente Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trovano gli immobili trasferiti, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 7, comma 1 possono deliberare, con le modalita' di cui ai successivi commi, l'acquisto di uno o piu' degli immobili trasferiti, assumendo contestualmente il relativo impegno di spesa per una somma corrispondente a quella del valore di trasferimento di ciascuno di tali immobili, siccome indicato nell'allegato al presente decreto.
2. Qualora il Ministero per i beni e le attivita' culturali intenda procedere all'acquisto di uno o piu' degli immobili trasferiti, entro il termine di cui al comma 1 assume la relativa deliberazione, in uno con il decreto di impegno della conseguente spesa, e li notifica, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia del demanio, nonche' alla SGR. La notifica di tale deliberazione comporta la revoca del presente decreto limitatamente all'immobile indicato nella deliberazione medesima. Del deliberato acquisto e' data altresi' comunicazione alla regione e, per suo tramite, agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova l'immobile che ne e' oggetto. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e, se competente, di concerto anche con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dispone la revoca formale del presente decreto limitatamente all'immobile gravato dalla deliberazione di acquisto ed indica l'ente titolare legittimato all'incasso del relativo prezzo. Il provvedimento di revoca e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La proprieta' dell'immobile passa al Ministero per i beni e le attivita' culturali dal momento dell'incasso del prezzo da parte dell'ente titolare che ne ha diritto.
3. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per esso la Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, qualora non intenda assumere la deliberazione di cui al comma 1, ne da' comunicazione, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui all'art. 7, comma 1, alla regione e, per suo tramite, agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova l'immobile trasferito. Ricevuta tale comunicazione, la regione e gli altri enti pubblici territoriali interessati possono proporre, al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per esso alla Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, l'acquisto dell'immobile trasferito, motivando la relativa deliberazione anche con riferimento alle condizioni ed ai limiti posti per l'utilizzo dell'immobile medesimo, ai sensi dell'art. 7, comma 1, e corredandola del decreto di impegno della relativa spesa.
4. La deliberazione di cui al comma 3, corredata del parere favorevole della Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del decreto di impegno della relativa spesa, e' notificata, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione da parte dell'ente interessato della comunicazione di cui all'art. 7, comma 1, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, alla Agenzia del demanio, nonche' alla SGR. La notifica di tale deliberazione comporta la revoca del presente decreto limitatamente all'immobile indicato nella deliberazione medesima. Del deliberato acquisto e' data altresi' comunicazione agli altri enti pubblici territoriali interessati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e, se competente, di concerto anche con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dispone la revoca formale del presente decreto limitatamente all'immobile gravato dalla deliberazione di acquisto ed indica l'ente titolare legittimata all'incasso del relativo prezzo. Il provvedimento di revoca e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La proprieta' dell'immobile passa all'ente che ne ha deliberato l'acquisto dal momento dell'incasso del prezzo da parte dell'ente titolare che ne ha diritto.
 
Art. 9.

Gli eventuali oneri derivanti dal presente decreto saranno posti carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero a carico del bilancio degli enti titolari.
 
Art. 10.

Il dott. Augusto Zodda e la dott.ssa Maria Cannata, dirigenti generali del Dipartimento del Tesoro, sono delegati a sottoscrivere disgiuntamente i contratti, i documenti e gli atti relativi all'operazione di cui al presente decreto.
Il presente decreto e' inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2004

p. Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Armosino

Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali
Urbani

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 243
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 33 a pag. 35 <----
 
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