Gazzetta n. 303 del 28 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 dicembre 2004
Proroga al 30 novembre 2005 della sospensione dei termini, relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari per taluni soggetti residenti o aventi sede nei comuni della provincia di Brescia, colpiti dal terremoto del 24 novembre 2004.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Visto il proprio decreto 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2004, adottato, ai sensi del citato art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000, sulla base della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Brescia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio 26 novembre 2004, a seguito degli eventi sismici del 24 novembre 2004, con il quale sono stati sospesi, dal 24 novembre 2004 al 21 dicembre 2004, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nello stesso periodo, nei confronti dei soggetti, anche in qualita' di sostituti di imposta, che alla data del 24 novembre 2004 avevano la residenza o la sede nel territorio dei comuni, situati nella provincia di Brescia indicati nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la protezione civile, n. DPC/491/C. D./2004 del 29 novembre 2004;
Considerato che, per i soggetti residenti nei predetti comuni, le cui abitazioni ed immobili sede di attivita' produttive sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale, o che hanno subito un danno superiore al venti per cento del valore dei mobili ed immobili di loro proprieta', continua a sussistere l'impossibilita' di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari;
Ritenuta la necessita' di prorogare, limitatamente ai predetti soggetti, il periodo di sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari fino al 30 novembre 2005;
Decreta:

Art. 1.

1. Il termine del 21 dicembre 2004, di scadenza del periodo di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, previsto dall'art. 1, comma 1, del proprio decreto 30 novembre 2004, e' prorogato al 30 novembre 2005, limitatamente ai soggetti che, alla data del 24 novembre 2004, avevano la residenza o la sede nei comuni della provincia di Brescia, indicati nel predetto decreto, le cui abitazioni ed immobili sedi di attivita' produttive sono oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale, ovvero hanno subito un danno superiore al venti per cento del valore dei mobili ed immobili di loro proprieta', attestato mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente, nella quale risultano sinteticamente le voci del danno. Continuano ad applicarsi, per i soggetti di cui al primo periodo, le disposizioni dell'art. 1, comma 3, del citato decreto 30 novembre 2004.
2. I sostituti di imposta sono, comunque, tenuti entro le prescritte scadenze, al rilascio delle certificazioni di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
3. I versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1, sono effettuati in unica soluzione entro il 16 dicembre 2005, ovvero, a partire dalla stessa data, senza sanzioni e interessi, in cinque rate trimestrali da versare entro il giorno 16 del primo mese di ciascun trimestre.
4. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1, sono effettuati entro il mese di dicembre 2005.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2004
Il Ministro: Siniscalco
 
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