Gazzetta n. 303 del 28 dicembre 2004 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 16 dicembre 2004
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recante i criteri e le modalita' per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 16 dicembre 2004:
Visto l'art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, che demanda ad un decreto interministeriale la individuazione di criteri e modalita' per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari i titoli conseguiti anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali;
Tenuto conto che, in ragione del mutato quadro costituzionale, in luogo del decreto, si e' convenuto di dar seguito alla previsione normativa, facendo ricorso ad un accordo, che il Ministero della salute, previo concerto col Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ha trasmesso il 16 giugno 2003;
Considerato che il testo proposto dalle amministrazioni centrali con la citata nota del 16 giugno 2003 e' stato approfondito una prima volta nella riunione tecnica del 26 giugno 2003, nel corso della quale le regioni, nell'esprimere l'intendimento di apportarvi modifiche, si sono riservate un approfondimento;
Considerato che nell'incontro tecnico del 10 maggio 2004:
i rappresentanti dei Ministeri interessati hanno istruito e accolto le proposte emendative delle Regioni, anticipate con nota del 12 marzo 2004;
nella stessa sede tecnica, il rappresentante della regione Campania ha presentato alcune proposte di modifica al testo, in ordine alle quali i rappresentanti delle altre regioni hanno rinviato ad una sede interregionale le relative valutazioni;
Vista la nota del 16 novembre 2004, con la quale la regione Veneto, a nome del Coordinamento interregionale sanita', ha comunicato l'avviso tecnico favorevole sul testo del presente accordo da parte di tutte le regioni, ivi compresa la regione Campania;
Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso dei rappresentanti dei Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sul testo del presente accordo;
Sancisce accordo

tra i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:
Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente accordo stabilisce - con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualita' e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale - i criteri e le modalita' per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dei titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi.
2. Il riconoscimento dell'equivalenza di cui al comma 1 e' attribuito ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo.
3. Possono essere presi in considerazione, ai fini dell'equivalenza, i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42, fermo restando quanto disciplinato dai decreti ministeriali di equipollenza emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 42 del 1999.
 
Art. 2.
Criteri di valutazione

1. Il titolo, oggetto della richiesta di equivalenza ad un diploma universitario, e' valutato, in ogni caso, sulla base dei seguenti parametri:
a) durata del corso di formazione regolarmente autorizzato dagli enti preposti allo scopo;
b) esperienza lavorativa.
2. Ad ogni parametro, in relazione al suo valore, viene attribuito un punteggio, ricavato dalle tabelle contenute nell'allegato A al presente accordo, secondo le indicazioni di cui ai successivi commi.
3. Nella durata del corso di formazione si computano sia le ore di formazione teorica, che le ore di formazione pratica. Se non e' raggiunto il limite minimo di durata di 750 ore complessive annue, il punteggio attribuito a questo parametro e' ridotto, calcolandolo in proporzione al numero di ore di formazione effettivamente svolte per singolo anno.
4. L'esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile ad una attivita' coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la figura professionale per la quale si chiede l'equivalenza. Tale attivita' deve essere stata svolta per un periodo di almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di stipula del presente accordo e deve essere attestata con una dichiarazione del datore di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attivita' e le eventuali qualifiche ricoperte. La predetta dichiarazione puo' essere integrata o sostituita da una dichiarazione dell'interessato con allegata copia del libretto di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attivita' e le eventuali qualifiche ricoperte. Nel caso di attivita' lavorativa non subordinata, la dichiarazione di cui alla precedente alinea, e' sostituita da autocertificazione integrata dalla seguente documentazione:
1. certificazione del possesso di partita I.V.A riferita agli anni di attivita' dichiarata;
2. dichiarazione dei redditi riferita a tutti gli anni di esperienza dichiarata;
3. eventuale copia dei contratti di collaborazione.
 
Art. 3.
Attribuzione punteggio

1. La valutazione del titolo viene effettuata sommando i punteggi risultanti dall'applicazione dei parametri di cui all'allegato A. Qualora la somma dei punti conseguiti sia di almeno 12, il titolo e' riconosciuto equivalente. Qualora la somma dei punti non raggiunga il limite minimo di 6 punti, il titolo non puo' essere dichiarato equivalente. Qualora il punteggio sia inferiore a 12 punti, ma superiore a 6, si rimanda alla effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 
Art. 4.
1. Il riconoscimento dell'equivalenza non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto automatico sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati al momento del riconoscimento.
2. Le regioni e le province autonome stabiliscono i termini e le modalita' delle domande, effettuano l'istruttoria e trasmettono al Ministero della salute la documentazione relativa ai titoli ritenuti equivalenti.
3. Il Ministero della salute, preso atto della positiva istruttoria di cui al precedente comma, rilascia al singolo interessato il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, valido su tutto il territorio nazionale ai soli fini dell'esercizio professionale.
 
Art. 5.
Con il presente accordo non si da' luogo a nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Roma, 16 dicembre 2004

Il presidente: La Loggia

Il segretario: Carpino
 
Allegato A

----> Vedere allegato a pag. 42 <----
 
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