Gazzetta n. 297 del 20 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 1 dicembre 2004
Ammissione ai progetti autonomamente presentati per attivita' di ricerca, proposte da costituende societa', per un impegno di spesa di Euro 6.105.274,35.

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Vista il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;
Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629, recante «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992»;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;
Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, cosi' come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;
Viste le domande presentate ai sensi del predetto decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, ed i relativi esiti istruttori;
Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 4 febbraio 2003, 4 marzo 2003, 18 marzo 2003, 24 febbraio 2004 e riportate nel punto 3 dei rispettivi resoconti sommari;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca «Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003, n. 274;
Viste le disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004;
Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o e' in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.
1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalita' e le condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).
 
Art. 2.
1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
2. Per i progetti di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato e' fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.
3. La durata del finanziamento e' stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non puo' superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.
Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.
 
Art. 3.
Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in Euro 6.105.274,35 ripartita in Euro 2.015.656,90 nella forma di contributo nella spesa ed Euro 4.089.617,45 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004 destinate alle aree depresse.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° dicembre 2004
Il direttore generale: Criscuoli
 
Allegato

D.M. 629/1997 Art. 4

Protocollo n. 5491-P

Protocollo n. 5629-P

Protocollo n. 5630-P

Protocollo n. 5633-P

----> Vedere immagini da pag. 24 a pag. 27 <----
 
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