Gazzetta n. 297 del 20 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 giugno 2004
Misure fitosanitarie d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunita' della Diabrotica virgifera virgifera Le Conte: recepimento della decisione della Commissione n. 2003/766/CE del 24 ottobre 2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente le misure di protezione l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;
Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunita';
Visto il decreto ministeriale 21 agosto 2001 concernente la lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte);
Vista la decisione della commissione n. 2003/766/CE del 24 ottobre 2003 relativi a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella comunita' di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte;
Considerato che nel 2002 la Francia e l'Austria hanno informato gli altri Stati membri e la commissione di aver constatato, per la prima volta, la presenza nei rispettivi territori di focolai di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte e delle misure adottate per controllarli;
Considerato che le regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna e la provincia autonoma di Trento risultano interessate dalla presenza dell'insetto;
Considerato che da una recente ricerca condotta dalla comunita', relativa alle possibilita' di insediamento dell'organismo sul territorio comunitario, risulta che i principali fattori occorrenti per tale insediamento, come le condizioni trofiche e climatiche, sono presenti nella comunita';
Considerato che la direttiva n. 2000/29/CE vieta soltanto l'introduzione e la diffusione dell'organismo nella comunita'. Tuttavia non esistono misure da applicare quando gli Stati membri rilevano nuovi focolai in zone fino ad allora esenti o quando la presenza dell'organismo e' accertata in una fase iniziale di sviluppo della popolazione. Occorre pertanto definire tali misure, allo scopo di eradicare l'organismo entro un ragionevole lasso di tempo;
Considerato che le misure vanno applicate al fine di controllare la diffusione dell'organismo nella comunita', la delimitazione delle zone, i movimenti delle piante ospiti, della terra e dei macchinari, nonche' la rotazione delle colture nelle zone delimitate;
Considerata la necessita' di recepire la decisione della commissione n. 2003/766/CE del 24 ottobre 2003 relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella comunita' di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 aprile 2004;
A norma dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Decreta:

Art. 1.
I. I servizi fitosanitari regionali verificano, nel territorio di propria competenza, la presenza, presunta o confermata, di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (in appresso «l'organismo») e ne danno comunicazione al servizio fitosanitario centrale.
2. I servizi fitosanitari regionali effettuano ogni anno controlli ufficiali per individuare la presenza dell'organismo nelle zone del rispettivo territorio in cui viene coltivato il granturco.
 
Art. 2.
1. Quando i risultati del controllo di cui all'art. 1 confermano la presenza dell'organismo in una regione precedentemente considerata esente, i servizi fitosanitari regionali delimitano alcune zone che comprendono le seguenti parti:
a) una zona del focolaio che circonda il punto in cui e' stato catturato l'organismo ed ha un raggio di almeno 1 km; e
b) una zona di sicurezza che circonda la zona del focolaio ed ha un raggio di almeno 5 km. Inoltre gli Stati membri possono definire una zona tampone che circonda le zone del focolaio e di sicurezza.
2. L'esatta delimitazione delle zone di cui al paragrafo 1 deve essere decisa sulla base di solidi principi scientifici, della biologia dell'organismo, del livello di infestazione nonche' del particolare sistema produttivo esistente nella regione di cui trattasi per le piante ospiti dell'organismo.
3. Se la presenza dell'organismo viene confermata in un punto diverso da quello in cui detto organismo e' stato inizialmente catturato nella zona del focolaio, occorre modificare di conseguenza le zone delimitate.
4. Se non sono piu' effettuate catture dell'organismo nei due anni successivi all'ultimo anno in cui si' e' verificata una cattura, la zona delimitata e' abolita e non sono necessarie le ulteriori misure di eradicazione previste all'art. 4.
5. I servizi fitosanitari regionali informano il servizio fitosanitario centrale sulle aree in cui si trovano le zone di cui al paragrafo 1, trasmettendo le corrispondenti mappe in scala.
 
Art. 3.
1. Tramite adeguate trappole a feromoni, da disporre a reticolato e da controllare regolarmente, i servizi fitosanitari regionali controllano la presenza dell'organismo in ogni parte delle zone delimitate. Il tipo ed il numero di trappole nonche' la metodologia da utilizzare sono decisi in base alle circostanze locali ed alle caratteristiche delle zone delimitate.
2. Oltre a quanto previsto al paragrafo 1, i servizi fitosanitari regionali verificano che nella zona del focolaio:
a) non vengono trasportate al di fuori della zona in questione piante allo stato fresco di Zea mais L. o loro parti allo stato fresco nel periodo dell'anno in cui si rileva la presenza dell'organismo nocivo, stabilito in base alla biologia dell'organismo in questione, al livello di catture dello stesso e alle condizioni climatiche dominanti nella regione di cui trattasi, per impedire la diffusione dell'organismo in esame;
b) la terra dei campi di granturco che si trovano nella zona del focolaio non puo' essere trasportata al di fuori della zona in questione;
c) il granturco non e' raccolto nel periodo dell'anno in cui si rileva la presenza dell'organismo, stabilito in base alla biologia dell'organismo in questione, al livello di catture dello stesso e alle condizioni climatiche dominanti nella regione di cui trattasi, per impedire la diffusione dell'organismo in esame;
d) nei campi di granturco e' attuata una rotazione delle colture in cui per ogni periodo di tre anni consecutivi il granturco e' coltivato una sola volta, oppure nell'intera zona del focolaio non e' coltivato per i due anni successivi all'ultimo anno in cui si e' verificata una cattura;
e) contro l'organismo, fino alla fine del periodo di deposizione delle uova, viene effettuato un adeguato trattamento dei campi di granturco nell'anno in cui l'organismo e' stato rilevato ed in quello successivo;
f) le macchine agricole utilizzate nei campi di granturco vengono ripulite da terra e resti di altro materiale prima di essere portate fuori dalla zona in questione;
g) le piante spontanee di granturco sono rimosse dai campi non coltivati a granturco.
3. Oltre a quanto previsto al paragrafo 1, i servizi fitosanitari regionali verificano che nella zona di sicurezza sia almeno:
a) attuata una rotazione delle colture in cui per ogni periodo di due anni consecutivi il granturco e' coltivato una sola volta; oppure
b) effettuato un adeguato trattamento dei campi di granturco contro l'organismo, nell'anno in cui questo e' stato rilevato ed in quello successivo.
4. Oltre a quanto previsto al paragrafo 1, i servizi fitosanitari regionali possono decidere l'attuazione nella zona tampone di una rotazione delle colture in cui per ogni periodo di due anni consecutivi il granturco e' coltivato una sola volta.
 
Art. 4.
1. Entro il 30 novembre di ciascun anno, i servizi fitosanitari regionali trasmettono al servizio fitosanitario centrale informazioni relative:
alle aree delle zone di cui all'art. 3, paragrafo 5;
ai periodi stabiliti e le relative giustificazioni di cui all'art. 4, paragrafo 2, lettere a) e c);
al trattamento attuato, di cui all'art. 4, paragrafo 2, lettera e) e all'art. 4, paragrafo 3, lettera b).
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2004
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2004 Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 5, foglio n. 26
 
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