Gazzetta n. 288 del 9 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 3 novembre 2004
Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale n. 2026 del 24 settembre 2004, recante attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, in particolare gli articoli 8 e 9;
Visto il decreto ministeriale n. 2026 del 24 settembre 2004, recante attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004;
Ritenuto di dover apportare talune modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 24 settembre 2004;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 28 ottobre 2004;
Decreta:
Art. 1.
1. L'allegato A di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 24 settembre 2004 e' completato con le seguenti varieta' certificate di frumento duro:
Amedeo;
Campodoro;
Carioca;
Chiara;
Elios;
Ermocolle;
Giusto;
Messapia;
Sfinge;
Turchese;
Vertola.
2. All'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 24 settembre 2004 e' aggiunta la seguente disposizione: «Con provvedimento dirigenziale sono definite, per le varie specie di sementi certificate elencate al precedente comma 2, le modalita' per la determinazione del quantitativo minimo di sementi certificate da utilizzare per ettaro».
3. All'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 24 settembre 2004 la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) per ciascun bovino macellato in eta' superiore a 12 e inferiore ai 26 mesi e allevato in conformita' ad un disciplinare di etichettatura volontaria, approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000, a condizione che rechino almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 12 del decreto ministeriale 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento, metodo di ingrasso, alimentazione degli animali nonche' a razza o tipo genetico, nonche' per i bovini allevati secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2081/92 e dal regolamento (CE) n. 1804/99, compatibilmente con i piani di sviluppo rurale, la permanenza nell'allevamento per almeno 7 mesi prima della macellazione. Ai fini dei controlli le organizzazioni autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi della citata normativa comunitaria, forniscono i dati relativi in ambito SIAN agli organismi pagatori competenti.».
4. L'allegato B di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 24 settembre 2004 e' completato con le seguenti razze:
Vacca cabannina;
Modicana;
Cinisara.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 novembre 2004
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 5, foglio n. 10
 
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