Gazzetta n. 283 del 2 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 25 ottobre 2004
Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) - Norme relative alla movimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954 recante il regolamento di polizia veterinaria;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue), recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della «lingua blu» degli ovini;
Vista la decisione 2003/828/CE del 25 novembre 2003 e successive modifiche che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini;
Vista l'ordinanza del Ministero della sanita' 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi vaccinale disposizioni emanate con provvedimenti del direttore generale della sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute prot. n. 608/BT/483 del 7 gennaio 2003, e successive modifiche, di cui alla nota prot. 608/BT/3836 del 14 ottobre 2003 circa l'impiego dei sierotipi 2, 4, 9 e 16 nella campagna di vaccinazione 2004, alla nota prot. 608/BT/4663 del 15 dicembre 2003 relativa alla movimentazione degli animali vaccinati e alla nota prot. DGVA-VIII-2601-P I.8.d./18 del 5 febbraio 2004 relativa all'impiego dei sierotipi vaccinali nei territori sottoposti ad obbligo di vaccinazione;
Visto il piano di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dall'Italia alla Commissione europea, approvato con decisione della Commissione 2003/849/CE del 28 novembre 2003;
Visto il parere favorevole reso dal Consiglio superiore della sanita' nella seduta del 5 dicembre 2003 in ordine all'impiego del vaccino polivalente nella composizione 2, 9, 4 e 16 dei sierotipi vaccinali;
Vista l'ordinanza 2 aprile 2004 del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le politiche agricole, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 31 luglio 2004, concernente la campagna di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini;
Vista l'ordinanza 10 giugno 2004 del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le politiche agricole, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 31 luglio 2004, concernente la vaccinazione e la movimentazione degli animali sensibili;
Tenuto conto che la normativa comunitaria relativa alle misure di lotta contro la Blue Tongue prevede la possibilita' di movimentazione degli animali vaccinati nell'ambito di un'apposita campagna di vaccinazione nei confronti della malattia;
Ritenuto necessario tenere in considerazione i principi statuiti nella sentenza n. 12 del 2004 della Corte costituzionale con la quale la Corte, su ricorso di talune regioni, ha dichiarato che le iniziative per il contenimento della febbre catarrale degli ovini sono riconducibili alla materia di legislazione esclusiva dello Stato attenendo alla profilassi internazionale e in quanto riguardano anche profili incidenti sulla tutela dell'ecosistema, anch'essa riservata alla legislazione statale;
Visto il documento del tavolo tecnico tra regioni e Ministero protocollo n. 263132/50.03.61 inviato in data 25 maggio 2004 nel quale vengono fissate specifiche disposizioni per lo spostamento di animali sensibili alla Blue Tongue tra le regioni del territorio nazionale;
Vista la scadenza della deroga alla movimentazione degli animali sensibili, da macello non vaccinati, da aziende situate nelle zone di protezione, prevista per il 31 luglio 2004;
Considerato che, in caso di movimentazione di animali sensibili alla Blue Tongue non vaccinati e destinati alla macellazione immediata (in giornata), il livello di rischio nelle regioni sottoposte alle stesse misure di restrizione, e' da considerarsi accettabile;
Ordina:

Art. 1.

1. E' consentita la movimentazione di animali da macello non vaccinati, provenienti da aziende situate nelle zone di protezione, esclusivamente verso macelli situati in tutte le regioni sottoposte a misure di restrizione per Blue Tongue alle seguenti condizioni:
a) sia dato adeguato preavviso al servizio veterinario di destinazione almeno 48 ore prima dell'invio della partita;
b) sia stata effettuata per gli ovi-caprini una visita clinica da parte del veterinario ufficiale prima del carico con esito favorevole;
c) gli animali siano spostati nelle ore diurne e siano macellati nello stesso giorno di arrivo;
d) qualora non sia possibile rispettare limiti orari, in deroga al punto c), i singoli animali ed i mezzi adibiti al trasporto devono essere sottoposti ad un trattamento con piretroidi;
e) gli animali siano inviati all'impianto di macellazione di destino sotto vincolo sanitario;
f) l'arrivo a destino della partita deve essere verificato da parte del veterinario ufficiale della ASL di arrivo e l'avvenuta macellazione annotata in calce sul documento di accompagnamento (modello 4) della partita stessa e successivamente trasmesso ai servizi veterinari della ASL di origine.
La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed ha valore fino al 12 novembre 2005.
Roma, 25 ottobre 2004

Il Ministro della salute
Sirchia

Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registo n. 6, foglio n. 231
 
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