Gazzetta n. 283 del 2 dicembre 2004 (vai al sommario)
LEGGE 19 novembre 2004, n. 288
Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, le universita' presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano sostenuto almeno un esame entro il 31 luglio 2001 ovvero piu' di due esami entro il 31 luglio 2003, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati. 2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire delle provvidenze loro gia' riconosciute in relazione al suddetto anno accademico ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico. 3. Agli studenti di cui al comma 1, che per l'anno accademico 2001-2002 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, e' consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge 2 dicembre 1991, n. 390, reca: «Norme sul
diritto agli studi universitari».



 
Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 novembre 2004
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1773):

Presentato dall'on. De Simone Titti ed altri il 16
ottobre 2001.
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede
referente, il 21 gennaio 2002 con pareri delle commissioni
I, II, V.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il
28 febbraio 2002; il 6, 19 marzo 2002; il 9 aprile 2002; il
27 giugno 2002; il 9 luglio 2002; il 24 e 25 settembre
2002.
Relazione scritta presentata il 15 ottobre 2002 (atto
n. 1773-A) relatore on. Bianchi Clerici.
Esaminato in aula il 10 febbraio 2002 e approvato il 12
febbraio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2005):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede
referente, il 19 febbraio 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª.
Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il
4, 10, 18, 24 giugno 2003; il 23 e 24 settembre 2003; il 1°
ottobre 2003.
Relazione scritta presentata il 3 ottobre 2003 (atto n.
2005-A - relatore sen. Bevilacqua).
Esaminato il aula il 1°, 20, 21, 22 aprile 2004 ed
approvato, con modificazioni, il 16 giugno 2004.

Camera dei deputati (atto n. 1773-B):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede
referente, il 22 giugno 2004 con pareri delle commissioni
I, II e V.
Esaminato dalla VII commissione il 14 luglio 2004; il
15, 21, 30 settembre 2004; il 26 ottobre 2004.
Esaminato in aula il 26 ottobre 2004 ed approvato il
3 novembre 2004.
 
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