Gazzetta n. 281 del 30 novembre 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 2004, n. 284
Regolamento di organizzazione del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia;
Visto, in particolare, l'articolo 4 della citata legge n. 451 del 1997, che prevede l'emanazione di un apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369, concernente regolamento recante norme per l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, a norma dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 12 dicembre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 10 febbraio 2003 e dell'8 marzo 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente regolamento:

Art. 1
Organi del Centro nazionale di documentazione
e di analisi per l'infanzia

1. Gli organi del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, di seguito denominato: "Centro di documentazione e analisi", sono: il Presidente, il Comitato tecnico-scientifico e il Coordinatore delle attivita' scientifiche.
2. Il supporto allo svolgimento delle attivita' degli organi di cui al comma 1 e' assicurato dalla Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori - Servizio minori, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo.
- Il testo della legge 23 dicembre 1997, n. 451
(Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia
e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
- Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge
23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione
parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale
per l'infanzia), e' il seguente:
"1. All'organizzazione dell'Osservatorio di cui
all'art. 2 e del Centro di cui all'art. 3 si provvede con
apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Dell'Osservatorio fanno parte anche rappresentanti di
associazioni, di organismi di volontariato, di cooperative
sociali, anche organizzati in coordinamenti nazionali,
impegnati nella promozione e nella tutela dei diritti
dell'infanzia.".

Note alle premesse.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1997, n.
451 (Istituzione della Commissione parlamentare per
l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia),
e' il seguente:
"Art. 4 (Organizzazione). - 1. All'organizzazione
dell'Osservatorio di cui all'art. 2 e del Centro di cui
all'art. 3 si provvede con apposito regolamento da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Dell'Osservatorio fanno parte anche
rappresentanti di associazioni, di organismi di
volontariato, di cooperative sociali, anche organizzati in
coordinamenti nazionali, impegnati nella promozione e nella
tutela dei diritti dell'infanzia.
2. Il Centro nazionale di documentazione e di analisi
per l'infanzia assorbe finalita', compiti e risorse del
Centro di cui all'art. 9 della legge 23 dicembre 1993, n.
559.
3. Al fine di rendere coordinata l'azione in materia di
infanzia e di adolescenza tra lo Stato e le regioni, le
regioni, in raccordo con le amministrazioni provinciali, e
le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedono,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, idonee misure di coordinamento degli
interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i
dati relativi alla condizione dell'infanzia e
dell'adolescenza in ambito regionale. In particolare devono
essere acquisiti tutti i dati relativi a:
a) la condizione sociale, culturale, economica,
sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per
aree di intervento nel settore;
c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse
attivate dai privati.
4. Le regioni trasmettono, entro il 30 aprile di
ciascun anno, i dati raccolti e le proposte formulate al
Centro di cui all'art. 3.".
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali].".
- Il testo della legge 28 agosto 1997, n. 285
(Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 1997, n. 207.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 1998, n. 369 (Regolamento recante norme per
l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia
e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e
di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, a norma
dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n.
250.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369
(Regolamento recante norme per l'organizzazione
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l'infanzia e l'adolescenza, a norma dell'art. 4, comma 1,
della legge 23 dicembre 1997, n. 451), e' il seguente:
"1. Il Centro nazionale di documentazione e di analisi
per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato
Centro di documentazione e analisi, svolge i compiti di cui
all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997,
sulla base di un programma e di priorita' definiti
annualmente dall'Osservatorio.".



 
Art. 2
Presidente

1. Il Presidente e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra soggetti dotati di elevata professionalita' nel campo delle politiche dell'infanzia.
2. Il Presidente puo' nominare un Vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento, fra i membri del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3.
3. Il Presidente ha la rappresentanza del Centro di documentazione e analisi e puo' compiere tutti gli atti che rientrano tra i compiti del Centro di documentazione e analisi, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369.
4. Il Presidente convoca il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3, ne redige l'ordine del giorno e lo presiede.
 
Art. 3
Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico e' composto dal Presidente, dal Coordinatore delle attivita' scientifiche di cui all'articolo 4, da due membri nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra i membri dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia, di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e dal Direttore generale della Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori.
2. Il Comitato tecnico-scientifico concorre a determinare l'indirizzo e il coordinamento tecnico-scientifico delle attivita' del Centro di documentazione e analisi e coadiuva la Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori nelle funzioni di direzione e di monitoraggio delle attivita'.
3. Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce presso la sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori, che ne assicura la segreteria.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il compenso e il rimborso delle spese ai componenti del Comitato tecnico-scientifico.
5. Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati a partecipare, ove se ne ravvisi la necessita', i responsabili degli enti di ricerca cui sono affidate le attivita' ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 451 del 1997 e il responsabile del Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge, senza oneri a carico dell'Amministrazione.



Note all'art. 3.
- Il testo dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n.
451 (Istituzione della Commissione parlamentare per
l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia),
e' il seguente:
"2. (Osservatorio nazionale per l'infanzia). - 1. E'
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari sociali, l'Osservatorio
nazionale per l'infanzia, presieduto dal Ministro per la
solidarieta' sociale.
2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano
nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti
e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva di cui alla
Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e
lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il
30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorita'
ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la
cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il
piano individua, altresi', le modalita' di finanziamento
degli interventi da esso previsti nonche' le forme di
potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle
pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti
locali.
3. Il piano e' adottato sentita la Commissione di cui
all'art. 1, che si esprime entro sessanta giorni.
4. Il piano e' adottato ai sensi dell'art. 1 della
legge 12 gennaio 1991, n. 13, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
solidarieta' sociale, entro novanta giorni dalla data di
presentazione alla Commissione di cui all'art. 1. Il primo
piano nazionale di azione e' adottato entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'Osservatorio predispone ogni due anni la relazione
sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione
dei relativi diritti.
6. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'art.
44 della citata Convenzione di New York alle scadenze
indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema
predisposto dall'Osservatorio.".
- Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione
parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale
per l'infanzia), e' il seguente:
"1. L'Osservatorio di cui all'art. 2 si avvale di un
Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l'infanzia. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari sociali puo' stipulare convenzioni, anche di
durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati
che abbiano particolare qualificazione nel campo
dell'infanzia e dell'adolescenza.".



 
Art. 4
Coordinatore delle attivita' scientifiche

1. Il Coordinatore delle attivita' scientifiche e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra soggetti dotati di elevata professionalita' nel campo delle politiche per l'infanzia.
2. Il Coordinatore delle attivita' scientifiche coadiuva il Presidente nella realizzazione delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e ne garantisce l'attuazione scientifica.
3. A tale fine, il Coordinatore delle attivita' scientifiche cura i rapporti con gli enti di ricerca cui sono affidate le attivita' ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 451 del 1997 e con gli altri enti di ricerca europei ed internazionali con cui il Centro di documentazione e analisi intrattiene rapporti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 451 del 1997.



Note all'art. 4.
- Il testo dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1997, n.
451 (Istituzione della Commissione parlamentare per
l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia),
e' il seguente:
"3. (Centro nazionale di documentazione e di analisi
per l'infanzia). - 1. L'Osservatorio di cui all'art. 2 si
avvale di un Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia. Per lo svolgimento delle funzioni
del Centro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali puo' stipulare
convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di
ricerca pubblici o privati che abbiano particolare
qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. Il Centro ha i seguenti compiti:
a) raccogliere e rendere pubblici normative statali,
regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti
di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati
per genere e per eta', anche in raccordo con l'istituto
nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni
scientifiche, anche periodiche;
b) realizzare, sulla base delle indicazioni che
pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata
dei servizi pubblici, privati e del privato sociale,
compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse
destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e
locale;
c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi
comprese quelle relative ai soggetti in eta' evolutiva
provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da
altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la
valutazione dell'attuazione dell'effettivita' e
dell'impatto della legislazione, anche non direttamente
destinata ai minori;
d) predisporre, sulla base delle direttive
dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del
rapporto di cui, rispettivamente, all'art. 2, commi 5 e 6,
evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili
che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;
e) formulare proposte, anche su richiesta delle
istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota
intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in
eta' evolutiva nonche' di interventi per l'assistenza alla
madre nel periodo perinatale;
f) promuovere la conoscenza degli interventi delle
amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli
organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in
particolare con istituti e associazioni operanti per la
tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva;
g) raccogliere e pubblicare regolarmente il
bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche
periodiche, che interessano il mondo minorile.
3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla
presente legge il Centro puo' intrattenere rapporti di
scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed
internazionali ed in particolare con il Centro di studi e
ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto
dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, firmato a New
York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge
19 luglio 1988, n. 312.".



 
Art. 5
Oneri finanziari

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento gravano sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - capitolo 1655, U.P.B. 3.1.1.0 - Funzionamento - del C.D.R. Politiche sociali e previdenziali per l'anno 2004 e sui capitoli corrispondenti per gli anni successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 ottobre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 230
 
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