Gazzetta n. 279 del 27 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 22 ottobre 2004
Riconoscimento, al sig. Naqellari Aleksander, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
della Giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Naqellari Aleksander, nato a Kusove (Albania) il 19 settembre 1955, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale albanese di «Kimist Teknolog», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «chimico»;
Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Kimist Teknolog» presso l''«Universitetit te Tiranes» nel maggio 1979;
Vista l'istanza di riesame pervenuta il 2 luglio 2004, con allegate dichiarazioni di lavoro dettagliate svolto in Albania dal sig. Naqellari;
Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 25 novembre 2003, 27 gennaio 2004, 27 aprile 2004 e dell'8 luglio 2004;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nelle sedute sopra citate;
Ritenuto che il richiedente nonostante l'ulteriore documentazione prodotta non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «chimico» sezione A dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative anche se ridotte rispetto al precedente decreto;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 29 maggio 2001 dalla questura di Perugia a tempo indeterminato;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Decreta:

Art. 1.

Al sig. Naqellari Aleksander, nato a Kusove (Albania) il 19 settembre 1955, cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Chimici» sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale, le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.

La prova attitudinale, vertera' sulla seguente materia: 1) chimica dell'ambiente.
Roma, 22 ottobre 2004
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei chimici sezione A.
 
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