Gazzetta n. 279 del 27 novembre 2004 (vai al sommario)
LEGGE 22 novembre 2004, n. 278
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Disposizioni generali)
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 24 dicembre 2003, n. 351, sono introdotte, per l'anno finanziario 2004, le variazioni di cui alle annesse tabelle.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo della legge 24 dicembre 2003, n. 351 (Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e
bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003,
n. 299, S.O.



 
Art. 2.
(Stato di previsone del Ministero dell'economia e delle finanze)
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 351, e' sostituito dal seguente:
"3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 83.000 milioni di euro".
2. All'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, le parole: "1.678,723 milioni di euro" e "1.800 milioni di euro" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "1.980,862 milioni di euro" e "1.568,682 milioni di euro".



Nota all'art. 2:
Il testo dell'art. 2 della gia' citata legge 24 dicembre
2003, n. 351, cosi' come modificato dalla presente legge,
E' il seguente:
"Art. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e disposizioni relative). - 1. Sono
autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2004, in conformita' dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2004 e' confermata la
competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli
stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle
spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo
della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio
centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle
finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati
di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi
da ripartire iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti
ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse
con le ripartizioni di cui al presente comma.
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in
Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di
quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 83.000
milioni di euro.
4. I limiti di cui all'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni
assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del
commercio estero (SACE) ai sensi dell'art. 6, comma 2,
dello stesso decreto legislativo, sono fissati per l'anno
finanziario 2004, rispettivamente in 5.165 milioni di euro
per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in
6.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a
ventiquattro mesi.
5. Il SACE e' altresi' autorizzato, per l'anno
finanziario 2004, a rilasciare garanzie entro una quota
massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al
comma 4.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento ad altre unita' previsionali d base dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2004 delle somme iscritte,
per competenza e cassa, nell'ambito della unita'
previsionale di base "Interessi sui titoli del debito
pubblico" (oneri del debito pubblico) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Tesoro" del medesimo stato di
previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni
di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9
e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base
"Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" e
"Altri fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la
riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto
capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di
responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 1.980,862
milioni di euro, 1.400 milioni di euro, 500 milioni di
euro, 1.568,682 milioni di euro, 10.000 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate
spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco
n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'art.
12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito
delle unita' previsionali di base di pertinenza dei centri
di responsabilita' delle amministrazioni interessate le
spese descritte, rispettivamente, negli elenchi numeri 2 e
3, annessi allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
10. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta'
prevista dall'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli
scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono
versati nell'ambito dell'unita' previsionale di base
"Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti"
(Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e
controllo) dello stato di previsione dell'entrata.
Corrispondentemente la spesa per contributi da
corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime
delle "risorse proprie" (decisione 70/244/CECA, CEE,
Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970) nonche' per
importi di compensazione monetaria, e' imputata nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione
europea" (interventi) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2004, sul conto di tesoreria
denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione
garanzia".
12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei
mesi di novembre e dicembre 2003 sono riferiti alla
competenza dell'anno 2004 ai fini della correlativa spesa
da imputare nell'ambito dell'unita' previsionale di base
sopra richiamata "Risorse proprie Unione europea"
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze.
13. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato" e (Politiche di sviluppo
e di coesione" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004,
relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al
termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo:
Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da
ripartire per oneri del personale gia' dipendente da
istituti finanziari meridionali da assumere nelle
amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non
economici, iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale di
base "Fondi da ripartire per oneri di personale" (oneri
comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento
regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto
nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo
attuazione ordinamento regioni a statuto speciale"
(interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del
comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto
nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi
diversi" (interventi); Fondo da ripartire per le aree
sottoutilizzate, iscritto nell'unita' previsionale di base
"Aree sottoutilizzate" e Fondo destinato al finanziamento
della ricerca scientifica, eccetera, iscritto nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Fondo per agevolare
l'innovazione tecnologica" (investimenti); Fondo da
ripartire per la costituzione di unita' tecniche di
supporto alla programmazione, alla valutazione e al
monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto
nell'unita' previsionale di base "Programmazione,
valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici"
(interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unita'
previsionali di base delle amministrazioni interessate, con
propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui
dei predetti Fondi.
14. Ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge 20
maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento
dell'unita' previsionale di base "8 per mille IRPEF Stato"
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004
e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di
parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione all'unita' previsionale di base "Interventi
diversi" (interventi) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2004, delle somme affluite
all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di
cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi',
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'art. 24
della medesima legge n. 157 del 1992.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
assegnazione all'unita' previsionale di base "Acquedotti e
fognature" (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2004 delle somme affluite
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate
ad alimentare il fondo di cui all'art. 18, comma 3, della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi',
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo
art. 18 della citata legge n. 36 del 1994.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione all'unita' previsionale di base
"Ammortamento titoli di Stato" di pertinenza del centro di
responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2004, delle somme affluite all'entrata del
bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il
fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la
mobilita' sanitaria in attuazione dell'art. 12, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di
base "Fondo sanitario nazionale" (interventi) di pertinenza
del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello
Stato" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004
delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni
interessate, nonche' le eventuali successive variazioni,
dello specifico stanziamento concernente la somma da
ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per
sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca
europea per gli investimenti relativamente ai progetti
immediatamente eseguibili di cui all'art. 21 della legge 26
aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di
cassa nell'ambito dell'unita' previsionale di base
(Progetti immediatamente eseguibili" (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di
sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
20. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 36 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio in termini di residui competenza e
cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni
interessate del fondo iscritto nell'unita' previsionale di
base "Calamita' naturali e danni bellici" (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di
sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle
disposizioni di cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1990,
n. 102.
21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi
dell'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate
nell'ambito della unita' previsionale di base "Prelevamenti
da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi, recuperi e
concorsi vari" di pertinenza del centro di responsabilita'
"Tesoro" (Ministero dell'economia e delle finanze) dello
stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere
correlativamente iscritte, in termini di competenza e
cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
"Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria" (oneri
comuni) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Tesoro" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base
"Presidenza del Consiglio dei Ministri" (oneri comuni) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, per l'anno finanziario 2004, delle somme affluite
all'entrata del bilancio dello Stato per contributi
destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in
essere dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari
opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione
europea.
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione
delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento
europeo e per l'attuazione dei referendum, dall'unita'
previsionale di base "Spese elettorali" (oneri comuni) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria
generale dello Stato", dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2004 alle competenti unita' previsionali di
base degli stati di previsione del medesimo Ministero
dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della
giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso
anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a
competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e
notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro
straordinario, a compensi agli estranei
all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennitE' e
competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e
trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per
facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio,
a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e
stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale
elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze
derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni
elettorali.
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle variazioni
di bilancio nelle unita' previsionali di base degli stati
di previsione delle amministrazioni interessate occorrenti
per l'attuazione dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1999,
n. 482.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire
per l'anno 2004 alle unita' previsionali di base del titolo
III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate, le somme
iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Rimborsi anticipati o
ristrutturazione di passivita'" di pertinenza del centro di
responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli
oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale
carico dello Stato.
26. Ai sensi dell'art. 11 della legge 23 aprile 1959, n.
189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo
della Guardia dU' finanza da mantenere in servizio di prima
nomina, per l'anno finanziario 2004, e' stabilito in 150.
27. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate
le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno
finanziario 2004, prelevamenti dal fondo a disposizione, di
cui all'art. 9, comma 4, della legge 1 dicembre 1986, n.
831, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base
"Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia di
finanza" del medesimo stato di previsione.
28. Per l'anno 2004 l'Amministrazione dei monopoli di
Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate
nonche' a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio
decreto-legge 8dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla
legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni,
in conformita' degli stati di previsione annessi a quello
del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n.
1).
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
variazioni di bilancio tra le pertinenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2004 occorrenti per l'attuazione delle norme
contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al
funzionamento delle agenzie fiscali.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla
pertinente unitE' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le
somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per
canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della
relativa restituzione alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'art. 86
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
31. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni
compensative, in termini di competenza e cassa, tra
l'unita' previsionale di base 4.1.2.1 "Fondo sanitario
nazionale" e l'unita' previsionale di base 4.1.2.18
"Federalismo fiscale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle
deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 39,
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
32. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti
per trasferire, alla pertinente unita' previsionale di base
dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi
per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il
Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito
in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204.
33. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad assegnare alle pertinenti unita'
previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme
iscritte nell'ambito dell'unitE' previsionale di base
3.1.2.43 "Contratti, di programma" di pertinenza del centro
di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze ai fini
dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli
oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese
pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di
programma stipulati con le amministrazioni pubbliche
nonche' per agevolazioni concesse in applicazione di
specifiche disposizioni legislative.
34. Le somme impegnate e non pagate alla data del 31
dicembre 2003, relative alle unita' previsionali di base di
pertinenza del centro di responsabilita' "Servizi tecnici
nazionali" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, sono
mantenute nel conto dei residui per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della
riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base
degli stati di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio per la riassunzione dei corrispondenti impegni e
la prosecuzione della gestione di competenza.
35. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di
fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della
Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni, prevista
dall'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n.326.



 
Art. 3.
(Allegati)
1. Le modifiche alle unita' previsionali di base e alle funzioni obiettivo individuate per il 2004 negli allegati 1 e 2 alla legge 24 dicembre 2003, n. 351, sono riportate, rispettivamente, negli allegati 1 e 2 alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 22 novembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5095):
Presentato dal Ministro dell'economia e finanze
(Tremonti) il 1 luglio 2004.
Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede
referente, il 5 luglio 2004, con pareri delle commissioni
I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e
Parlamentare per questioni regionali.
Esaminato dalla V commissione il 14, 15, 23, 28 e 30
settembre 2004.
Relazione scritta presentata il 30 settembre 2004 (atto
n. 5095/A - relatore on. Canelli).
Esaminato in aula l'11 ottobr 2004 e approvato il 20
ottobre 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 3164):
Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede
referente, il 22 ottobre 2004 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 14ª e
Parlamentare per questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª commissione il 2, 3, 4, 9 e 10
novembre 2004.
Esaminato in aula il 10 novembre 2004 e approvato il 16
novembre 2004.
 
----> Vedere ALLEGATI da pag. 7 a pag. 133 della S.O. <----
----> Vedere ALLEGATI da pag. 136 a pag. 259 della S.O. <----
----> Vedere ALLEGATI da pag. 264 a pag. 311 della S.O. <----
 
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