Gazzetta n. 271 del 18 novembre 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2004
Ulteriori disposizioni per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello. (Ordinanza n. 3381).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2002, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello»;
Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3239 del 21 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 199 del 26 agosto 2002, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 2003, recante «Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello»;
Considerata la necessita' di procedere, con ogni urgenza, alla realizzazione degli interventi finalizzati all'adeguamento ed al potenziamento sia dell'impianto di depurazione di Terrarossa che della rete di collettamento degli scarichi dei comuni di Orbetello e di Monte Argentario;
Considerato, altresi', che risulta indispensabile provvedere urgentemente alla rimozione delle alghe dagli ambiti lagunari indicando, se del caso, ulteriori siti di stoccaggio nell'ipotesi in cui risultasse insufficiente il deposito attualmente esistente: cio' in relazione alla ineludibile esigenza di bonificare un ampio specchio di laguna attualmente conterminato per accogliere lo scarico dei reflui non trattati;
Considerato, infine, che le esigenze sopra esposte sono state compiutamente descritte nel verbale del 13 ottobre 2004, sottoscritto dal sindaco del comune di Orbetello - Commissario delegato, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e da un rappresentante della regione Toscana;
Ritenuto, quindi, imprescindibile ed urgente consentire la celere prosecuzione e realizzazione di ogni indispensabile attivita', da parte del Commissario delegato, finalizzata a fronteggiare il grave inquinamento in atto nella laguna di Orbetello;
Acquisita l'intesa della regione Toscana e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con il citato verbale del 13 ottobre 2004;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il sig. Rolando Di Vincenzo, Commissario delegato, provvede all'espletamento di tutte le iniziative finalizzate all'adeguamento ed al potenziamento sia dell'impianto di depurazione di Terrarossa che della rete di collettamento degli scarichi dei comuni di Orbetello e di Monte Argentario, anche parzializzando la funzionalita' degli impianti esistenti; provvede, altresi', alla rimozione delle alghe dagli ambiti lagunari, indicando, ove necessario, ulteriori siti di stoccaggio nell'ipotesi in cui risultasse insufficiente il deposito di Patanella, adottando ogni possibile intervento di bonifica in ambito lagunare.
2. Il Commissario delegato, nell'espletamento delle attivita' contrattuali in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, agisce nel rispetto della normativa comunitaria, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3198/2002, dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3239/2002 e dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261/2003.
 
Art. 2.
1. Al comma 7 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, le parole «per un numero massimo di sette unita» sono sostituite con le seguenti: «per un numero massimo di cinque unita».
2. La composizione della struttura commissariale di cui all'art. 2, comma 5 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002, come integrata dell'art. 6, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, e' aumentata di un ulteriore componente.
 
Art. 3.
Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato, ove ne ricorra la necessita', ad avvalersi delle ulteriori seguenti deroghe alla normativa vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico anche comunitario:
regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, articoli 133 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 21, 25;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 14 e 29 (limitatamente al comma 1, lettere f, f-bis e f-ter), 30 (limitatamente ai commi 6 e 6-bis), e comunque limitatamente alle disposizioni riferite agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria;
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 6;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 26, 39, 46 e 47;
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti collegate alla legge n. 109/1994;
legge regionale Toscana 6 aprile 2000, n. 56;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153 e 154;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
 
Art. 4.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 novembre 2004
Il Presidente: Berlusconi
 
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