Gazzetta n. 271 del 18 novembre 2004 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»
DECRETO RETTORALE 9 novembre 2004
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto dell'Universita' di «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Vista la delibera del senato accademico del 21 ottobre 2004 con la quale si fa notare che per mero errore materiale nella modifica dell'art. 23, comma 3, e' stato indicato il numero di nove membri;
Decreta:
A rettifica del decreto rettorale n. 771 del 12 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2001, l'art. 23 dello statuto e' il seguente:
«Art. 23 - (Il nucleo di valutazione d'Ateneo). - 1. E' istituito nell'Universita' il nucleo di valutazione d'Ateneo, con il compito di verificare, anche mediante analisi e valutazioni comparative, la realizzazione degli obiettivi, la correttezza ed economicita' della gestione, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa, l'efficacia dell'attivita' didattica, la validita' degli interventi di sostegno al diritto allo studio, l'efficienza, l'efficacia e la qualita' delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio, ferma la garanzia della liberta' dell'insegnamento e della ricerca.
2. Il nucleo presenta al rettore relazioni periodiche sui risultati della verifica; il rettore trasmette copia della relazione, con eventuali sue osservazioni, al direttore amministrativo e agli organi centrali dell'Universita', mettendola a disposizione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio. Il nucleo di valutazione trasmette le prescritte relazioni ai competenti organi ministeriali, conformemente alla normativa vigente.
3. Il nucleo di valutazione si compone di otto membri nominati dal rettore, su designazione del senato accademico, di cui sei professori di ruolo in rappresentanza di ciascuna delle facolta' di Ateneo, e due esperti, anche esterni, in discipline che attengono alle tecniche di valutazione, al controllo di gestione e alle scienze dell'organizzazione. Fa altresi' parte del nucleo di valutazione, uno studente, eletto fra i rappresentanti degli studenti nel senato accademico.
4. Il nucleo dura in carica un periodo di tre anni accademici e i componenti possono essere confermati nell'incarico per non piu' di una volta; il senato accademico redige un regolamento interno per la disciplina del suo funzionamento. Il nucleo si avvale di una unita' organizzativa messa a sua disposizione dall'Universita'.
6. Il nucleo di valutazione ed i gruppi di lavoro si avvalgono della collaborazione di tutti gli uffici centrali e delle strutture decentrate dell'Universita', nonche' dei comitati per la didattica e il diritto allo studio.».
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 novembre 2004
Il rettore: Finazzi Agro'
 
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