Gazzetta n. 269 del 16 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 26 ottobre 2004
Designazione della societa' «Lapi - Laboratorio prevenzione incendi S.r.l.», in Prato, per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformita' dell'equipaggiamento marittimo al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo e i successivi emendamenti;
Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del corpo delle capitanerie di porto;
Vista l'istanza in data 31 luglio 2003 con cui Lapi, laboratorio prevenzione incendi S.r.l, con sede a Prato, via della Quercia n. 11, ha chiesto di essere autorizzato all'esecuzione delle procedure di valutazione della conformita' CE degli equipaggiamenti di cui all'allegato A1 parte terza, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modificazioni;
Visto il decreto n. 136/2002 in data 8 marzo 2002 del Comando generale del corpo delle Capitenerie di Porto con il quale viene costituito un gruppo ispettivo allo scopo di esperire le verifiche presso gli organismi richiedenti la designazione di cui al succitato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, art. 7;
Visto l'esito degli accertamenti delle verifiche eseguite presso la sede del laboratorio prevenzione incendi «Lapi, S.r.l.» nei giorni 10, 11 giugno 2004 e 29, 30 luglio 2004;
Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno con il dp. prot. n. 7508 del 23 settembre 2004;
Preso atto degli obblighi attuativi del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, che prevede la designazione e la verifica periodica biennale degli organismi che procedono alla valutazione della conformita' dell'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato A.1 del precitato decreto, secondo quanto indicato per ciascun tipo di equipaggiamento;
Decreta:
Art. 1.
La Societa' «Lapi - Laboratorio prevenzione incendi S.r.l.», - con sede legale a Prato, via della Quercia, 11, e' designata quale organismo di prova, per il modulo B, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformita' ai requisiti, previsti dagli strumenti internazionali indicati nell'allegato A.1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, per i seguenti equipaggiamenti marittimi:
A.1/3.3 - Equipaggiamento da vigile del fuoco: indumento protettivo;
A.1/3.11 - Divisione di classe «A» e «B», resistenza al fuoco:
a) divisione di classe «A»;
b) divisione di classe «B»;
A.1/3.13 - Materiali non combustibili;
A.1/3.14 - Materiali diversi dall'acciaio per tubolature che attraversano divisioni di classe A e B;
A.1/3.15 - Materiali diversi dall'acciaio per tubolature di adduzione di olio combustibile:
a) tubolature e raccordi;
b) valvole;
c) tubolature flessibili e relativi dispositivi di montaggio;
A.1/3.16 - Porte tagliafuoco;
A.1/3.17 - Componenti dei sistemi di comando delle porte tagliafuoco;
A.1/3.18 - Superfici esposte e rivestimenti di pavimenti con limitata attitudine alla propagazione della fiamma:
a) impiallacciature decorative;
b) sistemi di pitturazione;
c) rivestimenti di pavimenti;
d) rivestimenti delle coibentazioni delle tubolature;
A.1/3.19 - Tendaggi, tendine e altri articoli tessili sospesi;
A.1/3.20 - Tappezzerie di mobili;
A.1/3.21 - Componenti per letti;
A.1/3.22 - Sbarramenti antincendio;
A.1/3.23 - Condotti di materiale non combustibile che attraversano divisioni di classe A;
A.1/3.24 - Canalizzazioni per cavi elettrici che attraversano divisioni di classe A;
A.1/3.25 - Finestre e portellini;
A.1/3.26 - Attraversamenti nelle divisioni di classe «A»:
a) canalizzazioni per cavi elettrici;
b) attraversamenti di tubolature, condotte, giunzioni etc.;
A.1/3.27 Attraversamenti nelle divisioni di classe «B»:
a) canalizzazioni per cavi elettrici;
b) attraversamenti di tubolature, condotte, giunzioni etc.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2004

Il comandante generale: Sicurezza
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone