Gazzetta n. 267 del 13 novembre 2004 (vai al sommario)
REGIONE TOSCANA
ORDINANZA 25 ottobre 2004
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 del 23 ottobre 2003. Ordinanza commissariale B/2 del 12 gennaio 2004. Determinazione della percentuale del contributo a privati e imprese danneggiate dall'evento che il 23 ottobre 2002 ha colpito le province di Pistoia e Lucca. (Ordinanza n. B/7).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle province di Pistoia e Lucca, colpiti dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 23 ottobre 2002, prorogato con decreto del 5 dicembre 2003;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 in data 23 ottobre 2003 con la quale l'Assessore alla protezione civile della regione Toscana Tommaso Franci e' nominato commissario delegato per la predetta situazione di emergenza;
Vista la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 27 novembre 2003 con cui e' stato integrato l'art. 1 comma 3 lettera c) dell'ordinanza n. 3321/2003;
Viste le competenze attribuite al commissario delegato ai sensi delle ordinanze sopra richiamate;
Preso atto che l'art. 4 dell'ordinanza n. 3321/2003 assegna al commissario, per lo svolgimento di tali competenze, le risorse di cui alle ordinanze n. 3311 e 3312 del 2003, in base alle quali sono disponibili complessivamente euro 12.613.822,32;
Visto che con ordinanza commissariale B/2 sono stati destinati, sulla base delle esigenze finanziarie segnalate dai comuni interessati, euro 4.000.000,00 per la concessione dei contributi per la ripresa delle attivita' produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione, fermo restando che eventuali economie registrate nella procedura contributiva andranno comunque ad integrare il finanziamento degli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche;
Considerato che la suddetta ordinanza ha dato altresi' avvio alle procedure per la concessione dei contributi ai privati e alle attivita' produttive danneggiate, come previsto dall'art. 1, comma 3, lettera c) dell'ordinanza n. 3321/2003 e successiva integrazione disposta dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3328/2003;
Considerato che per l'ordinanza n. 3321/2003 e successiva integrazione disposta dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3328/2003 rimette la determinazione allo stesso commissario delegato delle modalita' e dei criteri per la procedura contributiva;
Considerato che con la ordinanza B/2 il Commissario delegato ha ritenuto di applicare le «Disposizioni per l'erogazione di contributi a privati e imprese gravemente danneggiati da eventi calamitosi», di cui al decreto dirigenziale n. 3632/2003 e successiva integrazione di cui al decreto n. 5957/2003;
Visto che il Commissario, per lo svolgimento della predetta procedura, si e' avvalso quali soggetti attuatori ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 3321/2003, dei comuni individuati dalle ordinanze n. B/1 e B/2 e di Fidi Toscana S.p.a. per lo svolgimento delle attivita' istruttorie, di erogazione e di controllo delle domande di contributo presentate rispettivamente dei privati e delle imprese danneggiate;
Preso atto che al termine dell'istruttoria i predetti comuni e Fidi Toscana S.p.a. hanno evidenziato un importo totale dei danni rispettivamente di euro 1.728.852,25 per i privati e di euro 1.296.022,46 per le imprese;
Considerato che in base alle risorse disponibili pari a euro 4.000.000,00 e' possibile applicare la percentuale massima di contributo per un fabbisogno di euro 1.728.852,25 per i privati e' di euro 1.296.022.46 per le imprese;
Considerato che entro quindici giorni dalla determinazione delle suddette percentuali i comuni e Fidi Toscana S.p.a. devono procedere alla ammissione a contributo rispettivamente dei privati e delle imprese, comunicando l'importo per cui gli stessi sono stati ammessi a contributo;
Preso atto che dalla comunicazione di ammissione a contributo da parte dei comuni e di Fidi Toscana S.p.a. decorre il termine di dodici mesi entro cui i privati e le imprese danneggiate devono presentare la documentazione di spesa prevista dalle disposizioni operative approvate con decreto n. 3632/2003 al fine di consentire l'erogazione del saldo del contributo;
Ritenuto di stabilire all'allegato «A» al presente provvedimento, cosi' come previsto nella precedente ordinanza n. B/1, la documentazione che deve essere presentata al commissario in sede di rendicontazione delle spese sostenute per l'erogazione dei contributi;
Ordina:
1. Di stabilire in base alle disposizioni operative di cui al decreto 3632/2003 le percentuali del contributo a favore di privati e imprese danneggiati, nella misura massima ivi prevista e precisamente:
privati:
1) danni relativa immobili adibiti a «prima casa»: 75% del valore dei danni;
2) danni relativi a tutte le altre ipotesi: 60% del valore dei danni;
3) limite massimo del contributo euro 26.000,00 di cui 10.000,00 per beni mobili.
attivita' produttive:
1) contributo in conto capitale: 45% dei danni subiti (massimo 155.000,00 euro);
2) contributo in conto interessi: 30% (massimo 103.000,00 euro): e' concesso esclusivamente per i finanziamenti attivati dalle imprese danneggiate entro 6 mesi dalla data dell'evento per il riacquisto/ripristino dei beni distrutti/danneggiati; il contributo e' erogato applicando il tasso di attualizzazione stabilito con decreto ministeriale ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998; la misura massima del contributo in conto interessi, fermi restando gli altri limiti prescritti, e' data dalla differenza tra il tasso dell'operazione e l'1,5% che resta a carico del beneficiario;
3) contributo per riduzione del volume di affari: 75% dei minori introiti, purche' questi ultimi siano pari ad almeno il 30% di quelli dell'equivalente periodo dell'anno precedente, conseguente all'impossibilita' di accesso alla sede dell'attivita' di impresa per interruzione delle vie di comunicazione stradale protrattasi per oltre trenta giorni a seguito degli eventi calamitosi;
2. Il contributo spettante, determinato con l'applicazione della percentuale di cui al punto 1, e' comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla data del presente decreto, a cura dei comuni e di Fidi Toscana S.p.a., rispettivamente per i privati e per le imprese, unitamente all'ammissione a contributo e dalla data della comunicazione decorre il termine di dodici mesi per la presentazione da parte dei beneficiari della dichiarazione di spesa con le modalita' di cui alle citate disposizioni;
3. Di stabilire che per l'erogazione dei contributi, i comuni e Fidi Toscana S.p.a. presentino al commissario la documentazione di cui all'allegato «A» al presente provvedimento;
4. Di comunicare la presente ordinanza ai comuni di cui all'ordinanza B/1 e B/2, a Fidi Toscana S.p.a., e alle provincie di Pistoia e Lucca, e di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Firenze, 25 ottobre 2004

Il commissario delegato: Franci
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone