Gazzetta n. 267 del 13 novembre 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 19 ottobre 2004
Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico dell'Autorita'. (Deliberazione n. 336/04/CONS).

L'AUTORITA'

Nella sua riunione di Consiglio del 19 ottobre 2004;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Vista la propria delibera n. 17/98, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti la gestione amministrativa e la contabilita', il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;
Vista la propria delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002;
Visto l'accordo concernente la definizione della pianta organica e l'ordinamento del personale, stipulato tra l'Autorita' e le organizzazioni sindacali SIBC e FALBI in data 30 luglio 2004, ratificato dal Consiglio in data 8 settembre 2004;
Vista la nota del direttore del servizio risorse Umane e Finanziarie del 2 agosto 2004 relativa, tra l'altro, alla compatibilita' economica del citato accordo in tema di pianta organica e ordinamento del personale;
Considerata la necessita' di recepire le modifiche al regolamento del personale previste nell'accordo di cui trattasi, con riferimento all'articolazione in fasce di ciascuna qualifica funzionale in corrispondenza di specifici profili professionali;
Considerata la necessita' di salvaguardare il preesistente stato giuridico ed economico del personale gia' appartenente ai ruoli dell'Autorita' alla data di ratifica del richiamato accordo, prevedendo un'apposita fascia speciale per ciascuna qualifica funzionale ad eccezione di quella dirigenziale;
Considerato, infatti, che il personale con qualifica di dirigente e' destinatario di appositi incarichi che consentono allo stato di individuarne le specifiche professionalita';
Ritenuto opportuno prevedere, al fine di favorire il passaggio di tutto il personale di ruolo collocato nelle fasce speciali transitorie, procedure che consentano il transito su base volontaria nelle fasce funzionali all'esito della declaratoria dei profili professionali o, in alternativa, la partecipazione a procedure di sviluppo di carriera;
Ritenuto opportuno che alla fascia apicale della qualifica di funzionario, ossia quella di primo funzionario, nell'ambito della quale verra' disciplinata la funzione di vice dirigente, funzione attualmente solo prevista e finora non attribuita, si accedera' esclusivamente attraverso apposite procedure di selezione riservate, nel rispetto dei principi fissati in materia dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale;
Considerato che la definizione dei profili professionali consentira' di procedere quanto prima all'avvio delle procedure concorsuali e di stabilizzazione;
Considerato opportuno definire entro breve termine il trattamento economico del personale di ruolo dirigenziale secondo la stretta interrelazione tra funzioni svolte e trattamento retributivo;
Vista la proposta del Segretario generale d'intesa con il Direttore del Servizio risorse umane e finanziarie;
Udita la relazione dei Commissari, dott. Giuseppe Sangiorgi ed ing. Vincenzo Monaci, relatori ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1. Modifiche ed integrazioni del regolamento concernente il trattamento
giuridico ed economico del personale

1. All'articolo 23 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale e' aggiunto il seguente comma:
«2. Ciascuna qualifica e' suddivisa come segue in fasce funzionali, corrispondenti a diversi gradi di autonomia e di responsabilita':
dirigente di III fascia - livelli da 0 a 17
dirigente di II fascia - livelli da 18 a 32
dirigente di I fascia - livelli oltre il 33
funzionario di III fascia - livelli da 0 a 8
funzionario di II fascia - livelli da 9 a 20
funzionario di I fascia - livelli da 21 a 30
Primo funzionario - livelli oltre il 30
operativo di II fascia - fasce D e C
operativo di I fascia - fasce B e A
esecutivo di II fascia - fasce D e C
esecutivo di I fascia - fasce B e A.».
2. Le declaratorie corrispondenti alle singole fasce nell'ambito di ciascuna qualifica sono attuate entro trenta giorni dall'adozione della presente delibera.
 
Art. 2.
Disposizioni transitorie

1. Fino alla definizione delle apposite declaratorie corrispondenti alle diverse fasce resta fermo quanto previsto dagli articoli 24, 25, 26, 27 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale.
2. Il personale di ruolo alla data di entrata in vigore della presente delibera salvo il personale con qualifica dirigenziale, e' inquadrato in una fascia speciale transitoria istituita per ciascuna delle qualifiche di funzionario, operativo ed esecutivo, mantenendo il trattamento giuridico ed economico in godimento.
3. Il personale di ruolo con qualifica di dirigente con livello pari o superiore al 33 e' inserito nella prima fascia e il restante personale dirigenziale di ruolo nella seconda fascia, fermo restando comunque l'attuale trattamento economico. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente delibera e' comunque definita la disciplina del trattamento economico del personale di ruolo dirigenziale secondo la stretta interrelazione fra funzioni svolte e trattamento retributivo.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.

Roma, 19 ottobre 2004

Il presidente: Cheli
 
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