Gazzetta n. 266 del 12 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 8 novembre 2004, n. 34
Chiusura delle contabilita' dell'esercizio finanziario 2004, nell'attuazione delle vigenti disposizioni contabili.

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Alle amministrazioni centrali dello
Stato;
Agli uffici centrali del bilancio
presso le amministrazioni centrali
dello Stato;
All'ufficio centrale di ragioneria
presso l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato;
Alle ragionerie provinciali dello
Stato;
Alla Banca d'Italia - Amministrazione
centrale - Servizio rapporti col
Tesoro;
All'Agenzia interregionale per il fiume
Po;
Alla Corte dei conti;
Alle sezioni regionali della Corte dei
conti;
All'Avvocatura generale dello Stato;
Alle Avvocature distrettuali dello
Stato;
Agli uffici territoriali del Governo;
Al Dipartimento per le politiche
fiscali;
All' Agenzia delle entrate;
All' Agenzia delle dogane;
All' Agenzia del demanio;
All' Agenzia del territorio;
Al Dipartimento del tesoro - Direzione
V;
Ai Dipartimenti provinciali del
Ministero dell'economia e delle
finanze;
Alle direzioni provinciali dei servizi
vari;
Alle Poste Italiane S.p.a.;
All'Ufficio italiano cambi;
e, per conoscenza:
Alla Corte dei conti - Sezioni riunite
in sede di controllo;
Alle amministrazioni autonome dello
Stato;
Ai commissari o rappresentanti del
Governo per le regioni a statuto
speciale e le province autonome di
Trento e Bolzano;
Alle ragionerie delle regioni a statuto
ordinario, delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di
Trento e Bolzano;
All'associazione bancaria italiana.

La presente circolare risponde all'esigenza, sempre piu' avvertita, di consentire comportamenti univoci da parte degli uffici preposti alle operazioni di chiusura delle scritture relative all'esercizio finanziario in gestione.
A tal fine gli uffici in indirizzo procederanno all'espletamento degli adempimenti per l'esercizio 2004, avendo come riferimento l'unita nota tecnica (allegato 1) nella quale vengono riportate dettagliate istruzioni per definire, nel pieno rispetto della vigente normativa contabile, le operazioni di chiusura relative alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio dello Stato.
Si desidera tuttavia richiamare l'attenzione in particolare su alcune disposizioni.
Per le «Entrate», si ricorda che a seguito del protocollo di intesa tra il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e l'amministrazione della Banca d'Italia per la «Rendicontazione telematica delle entrate imputate all'erario dello Stato», a decorrere dal 1° gennaio 2001 la Banca ha cessato di inviare agli Uffici di ragioneria gli estratti delle quietanze di tesoreria, la lista 129T - seconda parte, nonche' i tabulati mod. 55T, mod. 55T/1 e 55T riepilogo. Pertanto, per i versamenti riguardanti l'esercizio 2004, in assenza di tali supporti cartacei, detti Uffici continueranno ad avvalersi delle nuove funzionalita' realizzate dal Sistema Informativo - R.G.S. che consentono di interrogare, visualizzare e stampare informazioni relative alle quietanze e alle loro diverse aggregazioni. Per quanto riguarda, invece, la resa della contabilita' amministrativa delle entrate, gli Uffici e le Agenzie fiscali interessati sono tenuti alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.
Al fine poi di superare le difficolta' operative rappresentate dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalla Banca d'Italia e rendere quindi possibile la corretta contabilizzazione delle entrate erariali, limitatamente alle operazioni di chiusura, si ritiene possibile derogare alla disposizione contenuta nell'art. 2 del decreto del ragioniere generale dello Stato, prot. 2489/D del 12 marzo 2001 - modificativo dell'art. 287 delle I.G.S.T. riguardante le rettifiche e l'annullamento delle quietanze - e consentire che le modifiche di imputazione possano essere eseguite anche in mancanza dell'originale della quietanza.
Per le «Spese», corre l'obbligo di raccomandare alle amministrazioni centrali, nonche' agli Uffici periferici competenti ad emettere aperture di credito a valere sui fondi assegnati ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei fabbisogni prima di concedere l'apertura di credito, onde evitare che, per effetto di errate previsioni, a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati.
La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture di credito alle effettive necessita' dei funzionari delegati, trae anche giustificazione - specialmente per i capitoli con gestione esclusivamente delegata - dal fatto che la riduzione piuttosto consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione, con la determinazione di una massa spendibile di gran lunga superiore agli stanziamenti di cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa del nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di ordini di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32-bis C.G. o di mod. 62 C.G.
Va peraltro precisato che una valutazione piu' attenta di tali necessita' consentirebbe di non lasciare privo di fondi il capitolo interessato per le necessita' proprie delle amministrazioni centrali e periferiche. Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2 della citata legge n. 908/1960.
In particolare tale norma, nel disporre che le amministrazioni centrali possano ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra i dipendenti uffici periferici, prevede la possibilita' di effettuare, nel corso dell'esercizio, le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime. Cio', ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento delle risorse in relazione alle effettive necessita' dei singoli uffici e, nel contempo, di evitare che da un lato rimangano somme non impegnate, quindi destinate ad economia di gestione, e dall'altro che i fondi assegnati risultino insufficienti per far fronte ai pagamenti di competenza di altri centri di spesa. In proposito corre l'obbligo di segnalare che nei decorsi esercizi finanziari, in sede di bilancio consuntivo, sui capitoli gestiti ai sensi della menzionata legge n. 908/1960, sono state rilevate numerose economie sulle quote di stanziamento assegnate a vari uffici periferici mentre sugli stessi capitoli sono state registrate eccedenze di spesa sulle quote mantenute in gestione dalle corrispondenti amministrazioni centrali.
Al fine di evitare il ripetersi del problema segnalato, si raccomanda a queste ultime di procedere, ove occorra nel corso dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei titoli di spesa, con le stesse modalita' previste per la ripartizione delle somme stanziate sui singoli capitoli, alle variazioni che si rendessero necessarie, quindi anche riducendo le assegnazioni degli uffici periferici per la parte non impegnata ad integrazione della quota a se stesse riservata.
Si reputa essenziale rivolgere invito agli uffici periferici affinche' comunichino tempestivamente alla propria amministrazione centrale gli eventuali esuberi di assegnazioni ricevute per consentire a ciascuna di esse di procedere alle conseguenti variazioni, prima della predisposizione dei D.A.R. di propria competenza. Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di ordinativi su ordini di accreditamento, e' necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure perche' la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al piu' presto, senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in corso.
Va poi sottolineata, dal punto di vista della speditezza delle operazioni contabili, l'avvenuta dematerializzazione degli «ordini di accreditamento» a partire dal 7 giugno 2004, nell'ambito del sistema informatizzato della pubblica amministrazione (SIPA) e in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994, art. 2, comma 1.
Per il trattamento di chiusura di tali ordini di accreditamento informatici si dovra' tenere conto delle istruzioni relative alla pianificazione delle operazioni di chiusura dell'«Area spese» che verranno riportate nella circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.I.C.S. in corso di emanazione.
Si segnala, inoltre, la necessita' di effettuare la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati in esercizi precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso «collettivi» presso la Banca d'Italia. Tali titoli, emessi a carico del bilancio dello Stato, rappresentano pagamenti che le Tesorerie hanno gia' addebitato al «conto disponibilita» per le quali le suddette tesorerie non possono rendicontare fino a quando non e' disponibile la nuova imputazione al bilancio per la relativa scritturazione in esito definitivo.
La sistemazione contabile in parola dovra' procedere a partire dai titoli di epoca piu' remota, secondo le indicazioni e la tempistica riportata nella sopraindicata nota tecnica al titolo spese da sistemare, lettera B «spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute».
Infine per il «Patrimonio» si richiamano le disposizioni innovative in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e quelle contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997, che - per effetto del decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla «Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione» - hanno trovato una prima espressione nel conto generale del patrimonio per l'esercizio 2002. Le linee di fondo che sorreggono il nuovo modello di rappresentazione del documento contabile convergono sulla necessita' di rispondere alle leggi di riforma sotto il profilo di una sua maggiore significativita' in riferimento all'economicita' della gestione patrimoniale. Come indicato dalla circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato n. 13 del 12 marzo 2003, il documento espone distintamente i conti accesi ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio dello Stato raccordandoli alla classificazione delle poste attive e passive riportate nel SEC '95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella comunita).
Per quanto concerne i beni mobili ed immobili, in particolare, la nuova classificazione non sostituisce la distinzione in «categorie» dei beni dello Stato ma e' aggiuntiva ad essa; cio' in quanto, dovendosi esprimere una logica economica per la rappresentazione dell'attivo patrimoniale, la classificazione andava necessariamente differenziata da quella derivante da esigenze giuridico-amministrative su cui si basavano le «categorie» riportate in precedenza nel conto generale del patrimonio.
A cio' si aggiunga che con l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale sono stati definiti i criteri di valutazione, basati su principi di carattere economico degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato. Tali criteri, ai sensi del citato art. 14, comma 2, sono stati estesi anche ai beni immobili demaniali di cui all'art. 822 del codice civile suscettibili di utilizzazione economica.
In relazione poi all'operativita' delle procedure che attengono alla chiusura delle gestioni da parte degli uffici tenuti alla resa delle contabilita', viene altresi' riportato nella predetta nota tecnica il «Calendario degli adempimenti» per consentire il rispetto dei termini previsti per l'espletamento degli adempimenti legati alle operazioni di chiusura delle suddette gestioni contabili.
La presente circolare infine e' disponibile nell'apposita area pubblica, accessibile attraverso il sito www.rgs.mef.gov.it

Roma, 8 novembre 2004

Il ragioniere generale dello Stato: Grilli
 
Allegato 1

CHIUSURA DELLE CONTABILITA' DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

NOTA TECNICA
E
CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

(( Le modifiche o integrazioni alle precedenti istruzioni sono evidenziate in grassetto. ))

ENTRATE

ADEMPIMENTI DA OSSERVARSI PER I VERSAMENTI DEI FONDI E LA RESA DELLA
CONTABILITA'

In merito alla resa della contabilita' amministrativa delle entrate, si richiamano gli Uffici di ragioneria e le Agenzie fiscali interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, che prevedono l'invio entro il (( 10 gennaio 2005 )) agli Uffici centrali del bilancio presso le varie Amministrazioni ed al Dipartimento del tesoro, dei prospetti o rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato come da istruzioni emanate dal Ministero del Tesoro -Ragioneria generale dello Stato - con le circolari n. 1 del 10 gennaio 1973 e n. 53 del 31 agosto 1973, per i capi dal I al X, con circolare n. 69 del 21 ottobre 1974, per i capi dall'XI al XXVII, e con circolare n. 7 del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX. Per il capo XXXII dovra' operarsi con le modalita' previste per le entrate gestite direttamente dalle Amministrazioni centrali.
Ai fini di quanto sopra le Agenzie fiscali sono invitate ad intervenire presso i propri agenti contabili, in particolare presso i concessionari del servizio della riscossione dei tributi, affinche' provvedano a rendere le proprie contabilita' amministrative entro i termini prescritti ed a sanare le irregolarita' rilevate dalle Ragionerie provinciali dello Stato.
Le stesse Ragionerie provinciali, alla chiusura dell'esercizio finanziario, scaduti i termini previsti per la presentazione delle contabilita' in argomento, provvederanno ad inoltrare alle Agenzie stesse l'elenco degli agenti contabili inadempienti sia nella resa che nella regolarizzazione dei conti.
Per i versamenti risultanti dalle contabilita' amministrative si rinvia alle istruzioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 57 dell'11 luglio 1996, emanata in attuazione dell'art.1, comma 1, del D.M. 4 aprile 1995, n.334, sulla semplificazione delle procedure relative agli incassi ed ai pagamenti per conto dello Stato.
Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti devono essere tempestivamente segnalate, oltre che al Dipartimento del Tesoro - Direzione V (Ufficio I), agli Uffici centrali del bilancio competenti.
Le prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effettuate dagli Uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie provinciali dello Stato, secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.I.C.S.
E' da ricordare, in merito alle operazioni relative alle variazioni da apportare ai versamenti, che e' stata eliminata la possibilita' di operare, in casi eccezionali, le eventuali rettifiche di quietanza oltre il termine ordinario previsto per le prenotazioni da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato. Pertanto, i predetti Uffici dovranno inviare le prenotazioni per modifica di imputazione nonche' per riduzione dell'importo o per annullamento delle quietanze di versamento, esclusivamente tramite il Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il termine improrogabile del (( 31 marzo 2005. ))
Si richiama peraltro l'attenzione sul disposto dell'art. 290 delle Istruzioni generali sui servizi del tesoro secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento dei titoli d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione "per il 31 dicembre".
Sara' cura poi delle Sezioni di tesoreria provinciale eseguire le variazioni prenotate entro il termine improrogabile del (( 14 aprile 2005 )) e renderle disponibili al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non oltre il (( 20 aprile 2005. ))
Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni vigenti in materia di entrate, saranno segnalati per gli opportuni provvedimenti al Dipartimento del tesoro, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed all'Ufficio centrale del bilancio competente.

SPESE

TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA

A) Ordini di pagare.

Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di inoltrare gli ordini di pagare ai competenti Uffici centrali del bilancio ed alle Ragionerie provinciali dello Stato (( entro e non oltre il 6 dicembre 2004. ))
Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato potranno trasmettere, via terminale, i relativi mandati informatici al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A. fino al (( 17 dicembre 2004. ))
Le Sezioni di tesoreria provinciale accetteranno mandati informatici, emessi in conto dell'esercizio 2004, fino alla data ultima del (( 21 dicembre 2004 )) (cosi' come da protocollo di intesa del 18 dicembre 1998 fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Banca d'Italia per la gestione del mandato informatico).
Pertanto, tenuto conto degli adempimenti connessi alla trasformazione degli ordini di pagare in mandati informatici e del calendario sopra indicato, le Amministrazioni interessate dovranno necessariamente evitare l'invio massiccio di ordini di pagare a chiusura di esercizio, anticipando opportunamente l'emissione di quelli per i quali e' gia' noto il nome dei creditore, l'esatto ammontare dei debito e la scadenza dello stesso (ad esempio rate di ammortamento mutui, pagamento di canoni e abbonamenti, ecc.).

B) Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa.

Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far pervenire ai competenti Uffici centrali del bilancio ed alle Ragionerie provinciali dello Stato gli ordini di accreditamento non oltre il termine del (( 22 novembre 2004 )) per consentire, dopo gli adempimenti di competenza, il tempestivo inoltro alle Sezioni di tesoreria entro il (( 3 dicembre 2004 )) e la successiva emissione in tempo utile degli ordinativi e dei buoni tratti sui titoli della specie da parte dei funzionari delegati.
Si fa presente che (( entro il termine del 17 dicembre 2004 )) le Amministrazioni emittenti devono far pervenire alle Sezioni di tesoreria provinciale gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali puo' essere operato il trasporto. Entro il medesimo termine devono pervenire alle suddette Sezioni anche:

a) i titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili
salvo che gli stessi non riguardino il pagamento di retribuzioni o
il riversamento di ritenute; b) gli ordinativi tratti sulle contabilita' speciali e tutti gli
altri titoli emessi da Amministrazioni periferiche, compresi
quelli emessi su ruoli di spesa fissa.

Le Sezioni di tesoreria provinciale restituiranno alle Amministrazioni emittenti i titoli di spesa che pervenissero dopo il suddetto termine del (( 17 dicembre 2004 )) ad eccezione dei casi in cui il quantitativo dei titoli sia limitato e la stessa Amministrazione emittente segnali per iscritto l'urgenza del pagamento.
Le Sezioni restituiranno, in ogni caso, i titoli di spesa emessi in conto esercizio 2004 e pervenuti dopo la chiusura dello stesso.
I buoni di prelevamento in contanti vanno pagati esclusivamente presso le Sezioni di tesoreria provinciale, quando l'emissione avviene nel mese di dicembre.
Si invitano i funzionari delegati che emettono (( entro il mese di novembre 2004 )) buoni di prelevamento in contanti pagabili presso gli uffici delle Poste italiane S.p.A., di volerne curare la riscossione con ogni sollecitudine e si raccomanda ai suddetti Uffici pagatori di procedere, al piu' presto possibile, alla richiesta di rimborso di tali pagamenti alla Sezione di tesoreria provinciale.

C) Decreti di assegnazione fondi.

Le Amministrazioni centrali avranno cura di inoltrare ai competenti Uffici centrali del bilancio i decreti di assegnazione fondi emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n.908 "Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilita' di utilizzare talune forme di pagamento gia' esclusive dell'Amministrazione centrale" (( non oltre il termine del 19 novembre 2004. ))
Gli Uffici periferici, destinatari dei predetti decreti, provvederanno a trasmettere gli ordini di pagare alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, entro il termine di cui al precedente punto A.

SPESE DA SISTEMARE

A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento.

Tutti i funzionari delegati a favore dei quali siano stati emessi nell'esercizio ordini di accreditamento, dovranno inviare, (( entro il 31 gennaio 2005, )) alle competenti Sezioni di tesoreria provinciale un prospetto - in duplice copia - degli ordini di accreditamento rimasti in tutto od in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui risultino, per ciascun ordine e distintamente per competenza e residui, il numero, il capitolo, l'importo dell'ordine, nonche' l'importo dei pagamenti effettuati e la somma rimasta da pagare sull'ordine medesimo.
Le Ragionerie provinciali dello Stato che avessero necessita' di conoscere gli effettivi carichi dei funzionari delegati potranno chiedere le notizie occorrenti attraverso interrogazioni - via terminale - al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
I funzionari delegati in carica, cosi' come previsto dall'art. 333 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato (quale risulta modificato da ultimo dal D. P. R. 20 aprile 1994, n. 367 per effetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 4, dello stesso decreto), dovranno attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art.60 (modificato da ultimo dall'art. 9, comma 5, del citato D.P.R. 367/ 94) e dall'art.61 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440.

In proposito si precisa

a) i funzionari delegati debbono presentare i rendiconti del II
semestre (( entro il 25 gennaio 2005; )) b) le somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da
trattenersi oltre il 31 dicembre 2004, perche' non utilizzata
entro tale data, debbono essere strettamente commisurate alle
effettive esigenze. Le quietanze concernenti il versamento di tali
somme presso la Sezione di tesoreria provinciale, per la parte non
ancora erogata entro il 31 marzo 2005, termine tassativo per la
presentazione del rendiconto suppletivo, dovranno essere allegate
al rendiconto medesimo. Tale termine di rendicontazione e'
tassativo anche per il funzionario delegato titolare di
contabilita' speciale.

Allo scopo di ridurre al minimo, per quanto possibile, le operazioni di riduzione e di annullamento delle aperture di credito, si raccomanda a tutte le Amministrazioni di interessare i funzionari delegati a richiedere i fondi soltanto nella misura occorrente per far fronte alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare entro la chiusura dell'esercizio 2004, tenendo presente i termini previsti per l'invio dei titoli di spesa alle Tesorerie di cui al precedente "Termini di emissione dei titoli di spesa". Va altresi' rispettato il criterio che gli ordini di accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine di emissione, come dispone l'art. 59 bis, comma 1, della legge di contabilita' generale, istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627-modificato nei termini dalla legge n. 468 del 1978 (art. 33) - distinguendo, in tale ordine di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da quelli emessi in conto residui e, per questi ultimi, anche avuto riguardo all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione.
Ovviamente, detta disposizione non e' da applicarsi a quegli ordini di accreditamento emessi allo scopo di dotare i funzionari delegati di fondi destinati a particolari e specifiche erogazioni. In tali casi le Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento dovranno indicare sui titoli che trattasi di fondi destinati agli scopi sopra menzionati.
Per la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale, in favore del Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, trova applicazione la legge 17 agosto 1960, n.908, richiamata nell'art.1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n.99, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
E' da rammentare poi che, in applicazione dell'art.4 della legge 3 marzo 1960, n.169, le disposizioni di cui all'art.61 della legge di contabilita' generale primo, secondo e terzo comma si applicano anche ai fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di bilancio, nelle contabilita' dei funzionari delegati delle diverse Amministrazioni dello Stato. Inoltre, a tali fondi, si applicano anche le disposizioni di cui all'art.60 della vigente legge di contabilita' generale e dell'art.9 del D.P.R. 367/1994.
Pertanto tali funzionari delegati sono tenuti, al pari di tutti gli altri, alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni concernenti la presentazione dei rendiconti semestrali relativi agli ordinativi che hanno trovato estinzione sia nei semestri dell'anno finanziario in cui l'ordine di accreditamento e' stato disposto, sia (fatta eccezione per la contabilita' in discorso degli Enti militari - come precisato agli "Adempimenti delle Tesorerie, punto 2, relativo ai funzionari delegati titolari di contabilita' speciali) nei rispettivi semestri dell'anno seguente durante il quale, com'e' noto, potranno essere pagati i titoli della specie il cui importo non e' stato riscosso entro l'esercizio di emissione; detti titoli verranno rendicontati dalle Sezioni di tesoreria provinciale, una volta che sia stata attribuita loro la nuova imputazione per il nuovo esercizio.

B) Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute.

(( Entro il 31 gennaio 2005, )) i funzionari delegati dovranno inviare, in doppio esemplare, agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato che hanno effettuato il controllo preventivo sugli ordini di accreditamento, gli elenchi mod.62 C.G. delle spese delegate, i cui ordini di accreditamento presentino una disponibilita' residua al 31 dicembre 2004, da compilarsi distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio delle spese medesime e con l'indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in parte non utilizzati. Un altro esemplare dei suddetti elenchi dovra' essere inviato dai funzionari delegati alle Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento.
Pertanto, i funzionari delegati, ricevuti dalle Sezioni di tesoreria provinciale i modelli 66T/31ter C.G. relativi ai buoni e agli ordinativi estinti nel mese di dicembre e i modelli 32 bis C.G. relativi agli ordinativi inestinti al 31 dicembre 2004 e trasportati all'esercizio 2005 provvederanno alla compilazione di distinti elenchi modelli 62 C.G. nel modo che segue:

- in uno saranno riportati gli ordinativi su ordini di accreditamento
emessi (( entro il 31 dicembre 2004 )) e non portati in uscita
entro la stessa data dalle Sezioni di tesoreria provinciale, che
sono quindi da trasportare all'esercizio 2005 (quali risultano dai
modelli 32 bis C.G. - cfr. Adempimenti delle Tesorerie , punto 1);
sul predetto elenco vanno indicati, l'importo netto e quello delle
relative ritenute erariali di ciascun ordinativo; - nell'altro saranno riportate tutte le spese relative ad
obbligazioni assunte, per le quali, (( alla data del 31 dicembre
2004, ))
non e' stato ancora emesso il relativo ordinativo di
pagamento, indicando l'importo totale quale prodotto della loro
sommatoria. Questi ultimi modelli 62 C.G. devono essere, quindi,
emessi solo per i fondi accreditati nell'esercizio 2004 e non
utilizzati entro il 31 dicembre dello stesso anno; i modelli 62
C.G. in questione dovranno essere corredati dell' elenco analitico
dei creditori e delle singole somme da pagare; - infine un elenco modello 62 C.G. va compilato per le eventuali
ritenute erariali rimaste da versare relativamente a ordinativi
estinti, solo se trattasi di spese non riguardante stipendi, altri
assegni fissi e pensioni (in proposito vedere piu' avanti anche la
lettera G).

Nel caso in cui la compilazione analitica del mod.62 C.G. dovesse risultare particolarmente laboriosa e non determinante ai fini di specifiche esigenze di controllo, potranno, in via del tutto eccezionale, indicare globalmente - in detti elaborati - l'importo delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i numeri degli ordini di accreditamento ridotti.
Si raccomanda una particolare attenzione nella compilazione dei predetti modelli , tenuto conto che alla nuova imputazione nell'esercizio 2005 degli ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso) e al pagamento delle spese insolute, sara' provveduto mediante distinti ordini di accreditamento in conto residui (( (O/A di 32 bis C.G.). ))
Gli ordini di accreditamento emessi in conto residui nel prossimo esercizio, per dare nuova imputazione agli anzidetti ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso), (( saranno utilizzati esclusivamente per la regolarizzazione contabile degli ordinativi stessi.
A tale fine i predetti ordini di accreditamento dovranno essere emessi utilizzando gli appositi moduli di O/A di 32 bis C.G.
Tali moduli devono riportare i dati identificativi degli originari ordini di accreditamento, desumibili dai modelli 32 bis C.G., relativi all'esercizio finanziario 2004, che la Banca d'Italia trasmettera' agli Uffici centrali del bilancio o alle Ragionerie provinciali dello Stato e ai funzionari delegati interessati. ))

Le Amministrazioni interessate avranno cura di emettere con ogni sollecitudine gli ordini di accreditamento suddetti, mentre i funzionari delegati, da parte loro, solleciteranno alle predette Amministrazioni l'emissione degli ordini di accreditamento, (( se non pervenuti alla data del 31 agosto 2005.
Le Sezioni di tesoreria provinciale, al ricevimento degli ordini di accreditamento provvederanno direttamente alla sistemazione degli ordinativi trasportati, senza attendere dal funzionario delegato l'invio dei relativi modelli 32 bis C.G. con gli estremi della nuova imputazione.
Per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli esercizi 2003 e precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso "collettivi", la Banca d'Italia trasmettera' agli Uffici centrali del bilancio presso le singole Amministrazioni o alle Ragioneria provinciali dello Stato gli elenchi dei predetti ordinativi (mod. 79 R.T.). ))

In proposito (( si richiama l'attenzione delle Amministrazioni )) affinche' provvedano tempestivamente all'emissione degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile dei predetti ordinativi, riportando nei moduli di O/A di 32 bis C.G. i dati identificativi presenti nei modd. 79 R.T. La Banca d'Italia, come sopra citati, trasmettera' agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato gli elenchi (mod. 79 R.T.) dei predetti ordinativi, per i quali le Amministrazioni dovranno emettere improrogabilmente (( entro il 30 giugno 2005 )) i relativi ordini di accreditamento, segnalando al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - gli eventuali motivi ostativi all'emissione di tali ordini di accreditamento.
Si dovra' aver cura di fare con detti elenchi l'accertamento completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo, con l'avvertenza che l'ammontare delle somme al lordo di eventuali ritenute, da comprendere negli elenchi mod. 62 C.G., sia contenuto nei limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture di credito disposte nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a favore dei funzionari delegati.
Quelle partite che, per circostanze eventuali, non potessero iscriversi negli elenchi principali, inviati entro il mese di gennaio, formeranno, eccezionalmente, oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potra' aver luogo (( fino al termine massimo del 15 febbraio 2005. ))
La possibilita' di ricorrere ad elenchi suppletivi potra' essere utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli ordinativi estinti nel mese di dicembre 2004 quando la relativa comunicazione della locale Sezione di tesoreria provinciale non perviene nei termini previsti.
Negli eventuali casi in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i motivi eccezionali che ne giustificano il ricorso dovranno essere indicati in calce agli stessi.
Il suddetto termine (( del 15 febbraio 2005 )) dovra' essere rigorosamente osservato, essendo assolutamente indispensabile che le Amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.
Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato non prenderanno in considerazione le richieste contenute in elenchi modello 62 C.G., che in base al timbro postale risultassero spediti oltre i termini piu' sopra precisati e, pertanto, restituiranno ai funzionari delegati i modelli di che trattasi, ad eccezione del caso in cui i predetti modelli 62 C.G. si riferiscano a ordinativi emessi nell'esercizio 2004 e trasportati all'esercizio 2005.

Negli elenchi 62 C.G., si specifichera' in annotazione:

1) se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi contrattuali; 2) distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare in
contanti della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi
delle aperture di credito.

Ai fini della regolazione di tutti gli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento, si raccomanda anche ai funzionari delegati di effettuare, tempestivamente, gli adempimenti richiamati negli "Adempimenti delle Tesorerie", punto 1, relativo ai funzionari delegati.

C) Trasporto degli ordini di accreditamento.

L'art.61-bis della legge di contabilita' generale, istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, prevede che "gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della vigente legge di contabilita', devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio".
Ad evitare poi possibili incertezze, si ricorda l'attuale numerazione dei capitoli della "spesa":

- dal n.1001 al 6999: Spese correnti;
- dal n.7000 al 9499: Spese in conto capitale;
- dal n. 9500 al 9999: Rimborso di passivita' finanziarie.

Si ritiene opportuno precisare che continuano ad avere efficacia le disposizioni di carattere particolare che regolano il trasporto degli ordini di accreditamento facenti carico a capitoli relativi a spese correnti. Tali disposizioni sono contenute nell'art.1 del decreto legislativo n. 700, del 20 marzo 1948 e nella legge n.232, del 16 marzo 1951, per gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La facolta' del trasporto dei relativi ordini di accreditamento, per effetto della legge 24 dicembre 2003, n. 351 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2003, di ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base, e' estesa -per quanto riguarda i Ministeri e nell'ambito dei relativi centri di responsabilita' - anche ai seguenti capitoli di parte corrente:

a) INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: Capitanerie di porto, U.P.B. 6.1.1.5:
2716, 2717, 2718, 2719;

b) DIFESA: Accordi e organismi internazionali, U.P.B. 2.1.2.1:
((1174)); Ammodernamento e rinnovamento U.P.B. 3.1.1.5: ((1320));
U.P.B. 3.1.1.5: ((1322)), U.P.B. 3.1.1.5: ((1323)); U.P.B.
3.1.1.5: ((1324)), U.P.B. 3.1.1.5: ((1325)); U.P.B. 3.1.1.5:
((1326)), U.P.B. 3.1.1.5: ((1327)); U.P.B.3.1.1.5: ((1328));
Accordi e organismi internazionali, U.P.B.3.1.2.2.: ((1347));
Ammodernamento e rinnovamento, U.P.B. 4.1.1.5: ((4275)); U.P.B.
5.1.1.7: ((4415)); U.P.B. 6.1.1.5: ((4570)); U.P.B. 7.1.1.5:
((4885)).

(( Le Sezioni di tesoreria provinciale ed i funzionari delegati, ai fini del trasporto, si atterranno alle indicazioni trasmesse per via informatica dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro. ))
Per il trasporto di tali titoli trova applicazione il combinato disposto degli art. 443, comma 30, 444 e 448 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato, quali risultano modificati con decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.
I funzionari delegati dovranno far pervenire, (( entro il termine ultimo del 10 gennaio 2005, )) alle Sezioni di tesoreria provinciale la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare. Si fa rilevare che con la dematerializzazione dell'ordine di accreditamento non sara' possibile, per nessun motivo, dare corso alle richieste pervenute dopo il suddetto termine.
Si raccomanda ai funzionari delegati il rispetto di tale termine onde consentire alle Sezioni di tesoreria provinciale di effettuare la segnalazione, per via informatica, del trasporto entro il previsto termine del 14 gennaio 2005. Dopo la predetta data del (( 10 gennaio 2005, )) le stesse Sezioni di tesoreria provinciale, per le operazioni di riduzione o annullamento, restituiranno alle rispettive Amministrazioni, per il tramite degli Uffici centrali del bilancio o delle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, gli ordini di accreditamento (( cartacei )) relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non e' stato richiesto il trasporto. Si rammenta in proposito che non possono essere ulteriormente trasportati gli ordini di accreditamento per i quali il trasporto e' gia' avvenuto nell'anno precedente.
Sulla base delle parifiche effettuate dalle Sezioni di tesoreria provinciale con le scritture dei funzionari delegati in ordine al movimento avvenuto sugli ordini di accreditamento ed in conseguenza delle eventuali richieste avanzate da detti funzionari, l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora, entro il (( 20 gennaio 2005, )) una raccolta di dati informatici, contenente gli estremi identificativi di tali titoli da trasportare e ne cura l'invio al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
I funzionari delegati solo dopo tale data potranno emettere sugli ordini di accreditamento trasportati ordinativi e buoni di prelevamento.
(( Il Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato assegnera' l'imputazione contabile per il nuovo esercizio finanziario a tutti gli ordini di accreditamento per i quali il funzionario delegato avra' richiesto il trasporto alle competenti Sezioni di tesoreria provinciale entro e non oltre il termine del 10 gennaio 2005. ))
Le Sezioni di tesoreria provinciale, una volta ricevute le informazioni da detto Sistema informativo, provvederanno ad indicare la nuova imputazione su ciascun ordine di accreditamento cartaceo esistente presso di esse e cureranno l'invio di un elenco dei titoli trasportati, con l'indicazione degli estremi della nuova imputazione, ai funzionari delegati, come viene richiamato successivamente negli "ADEMPIMENTI delle TESORERIE".

D) Mandati informatici, non pagati entro il (( 31 dicembre 2004. ))

Il trasporto dei mandati informatici emessi sia in conto competenza che in conto residui, viene disposto con la procedura di cui all'art. 443 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato, quale risulta modificato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.
A tal fine l'istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora entro il 20 gennaio 2005 l'elenco dei mandati informatici inestinti a fine esercizio.
Gli uffici delle Poste italiane S.p.A. debbono restituire entro il giorno 5 del mese di gennaio 2005(prorogabile al 10 per necessita' operative) alle Sezioni di tesoreria provinciale i documenti sostitutivi dei mandati informatici inestinti e perenti al 31 dicembre 2004.

E) Ordinativi su ordini di accreditamento, ordinativi su contabilita' speciali ed ordini di pagamento di ruoli di spesa fissa non pagati entro il 31 dicembre 2004.

Si premette che i funzionari delegati dovranno aver cura di emettere i titoli di spesa entro i termini di cui alla lettera B) dei " Termini di emissione dei titoli di spesa ", al fine di consentirne l'agevole pagamento non oltre il 31 dicembre 2004 da parte delle competenti Sezioni di tesoreria provinciale.
Il trasporto degli ordinativi, eventualmente rimasti insoluti al 31 dicembre 2004, viene effettuato dalle competenti Sezioni di tesoreria provinciale che, non appena ricevuti i fondi in conto residui, riportano la nuova imputazione sui singoli titoli in conto del nuovo esercizio. Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano piu' essere pagati, sono richiesti dai funzionari delegati alle Sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati.
Per gli ordinativi tratti su contabilita' speciali rimasti insoluti alla fine dell'esercizio, le Sezioni di tesoreria provinciale, dopo aver nuovamente effettuata la prenotazione sul mod. 89 T, comunicano all'Amministrazione emittente la nuova numerazione attribuita agli stessi per l'esercizio 2005.
Il trasporto degli ordini di pagamento (( cartacei )) su ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio viene ugualmente effettuato dalle Sezioni di tesoreria provinciale che provvederanno ad apporre il nuovo codice sugli ordini medesimi.

F) Rimanenze di importi non superiori a euro 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno finanziario 2004.

Ai sensi dell'art. 59 bis della legge di contabilita' generale dello Stato, come e' noto, i funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito. I medesimi funzionari delegati qualora accertino al (( 20 dicembre 2004 )) una rimanenza di importi, non utilizzabili, non superiori a euro 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno in corso, dovranno provvedere entro il (( 31 dicembre 2004 )) al versamento della detta rimanenza con imputazione al capitolo "Entrate eventuali e diverse" del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.

G) Applicazione dell'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981).

L'art. 37 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n.119 - da considerarsi di efficacia permanente- dispone che le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche nonche' i contributi previdenziali ed assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attivita' ed in quiescenza, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti.
Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali e assistenziali - riguardanti esclusivamente le menzionate spese - rimasti da versare al (( 31 dicembre 2004, )) dovranno imputarsi alla competenza dell'anno 2005. Si raccomanda alle Amministrazioni centrali ed agli Uffici scolastici regionali la scrupolosa osservanza di tale disposizione, al fine di non determinare difficolta' nella gestione e nella contabilizzazione delle relative entrate.
Non rientrano nella disposizione contenuta nel citato art. 37 della legge finanziaria 1981:

1) i mandati informatici emessi per la regolazione delle ritenute
dell'esercizio 2004 e non estinti nello stesso esercizio, i quali,
ovviamente, fruendo dell'istituto del trasporto trovano
imputazione nel 2005 in conto residui; 2) gli ordinativi mod. 31 C.G. tratti sugli ordini di accreditamento
emessi nell'anno 2004 e non estinti entro il 31 dicembre dello
stesso anno, i quali trovano imputazione nell'anno 2005,
logicamente, per effetto del trasporto, in conto residui. Per
questi ultimi il funzionario delegato dovra' emettere il mod. 62
C.G. per l'ammontare lordo della spesa. Sul mod. 32 - bis C.G.,
che contiene la nuova imputazione del titolo che si trasporta
dovra', naturalmente, essere esposto l'importo netto. Il modello
31 - bis C.G., con il quale dovra' essere regolata la relativa
ritenuta, nel caso di versamento all'erario, verra' imputato al
competente capitolo in conto residui, mediante commutazione in
quietanza di entrata, quest'ultima da imputarsi in conto
competenza, in deroga all'art. 1450 delle vigenti Istruzioni sui
servizi generali dei tesoro emanato in applicazione degli articoli
152 e 154 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato; 3) i mandati informatici emessi nell'anno 2004 e non estinti entro il
31 dicembre dello stesso anno i quali, come e' noto, vengono
trasportati al netto. Per questi ultimi le relative ritenute
dovranno essere regolate, per quanto attiene alla spesa, in conto
residui.

Per quanto concerne le ritenute previdenziali, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335.

H) Applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

L'impegno delle spese, per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni similari, deve essere assunto a carico dei pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio in cui viene ordinato il relativo pagamento, come dispone l'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428 che ha integrato l'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Ulteriori e piu' dettagliate istruzioni sull'applicazione di tale norma sono riportate nella circolare n. 62, del 7 novembre 1985, emanata dalla Ragioneria generale dello Stato.

ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE

L'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, (( entro il 20 gennaio 2005. )) trasmette al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato un flusso informatico contenente l'elenco dei:

a) mandati informatici rimasti inestinti al 31 dicembre
dell'esercizio di emissione, che non risultino perenti alla stessa
data, trasportati automaticamente all'esercizio successivo; b) mandati informatici perenti che erano pagabili presso gli
sportelli delle Sezioni di tesoreria provinciale; c) mandati informatici perenti che erano assegnati per il pagamento
agli uffici delle Poste italiane S.p.a.

Inoltre, alla fine dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, la predetta Amministrazione centrale segnala al Sistema informativo R.G.S. i mandati di cui al punto c), pagati in tempo utile dagli uffici delle Poste italiane S.p.A.
Tali informazioni, tramite lo stesso Sistema informativo, sono rese disponibili agli Uffici centrali di bilancio, alle Ragionerie provinciali dello Stato e agli altri Uffici di ragioneria.
Per quanto concerne i mandati informatici in limite di perenzione, non pagati entro il (( 31 dicembre 2004, )) si raccomanda agli Uffici delle Poste italiane S.p.A. di tenere presente che i relativi documenti sostitutivi dovranno essere subito restituiti alla Sezione di tesoreria provinciale mittente per le successive operazioni di annullamento. Inoltre, ad evitare sospesi di tesoreria, si interessano le medesime Sezioni ad effettuare le scritturazioni in uscita non oltre il (( 31 marzo 2005 )) dei mandati in limite di perenzione pagati in tempo utile.
Le Sezioni di tesoreria provinciale invece, (( entro il 20 gennaio 2005, )) dovranno inviare ai funzionari a favore dei quali sono state disposte sub - anticipazioni, a norma dell'art. 728 delle vigenti Istruzioni sui servizi del tesoro, l'elenco degli ordini di prelievo mod.31 - quinquies C.G., rimasti inestinti al 31 dicembre 2004, allegando tali ordini all'elenco stesso ( sull'argomento vedere anche le disposizioni richiamate a conclusione dei suddetti " Adempimenti delle Tesoreri " per l'accennato articolo 728).
Inoltre le Sezioni di tesoreria provinciale, per effetto del disposto di cui al 2 comma dell'art. 448 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato, quale risulta modificato dal D. P. R. n. 402 del 1989, restituiranno, dopo il 10 gennaio 2005 con apposito elenco alle Amministrazioni emittenti, per il tramite degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, gli ordini di accreditamento (( cartacei )) relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non e' stato richiesto il trasporto entro la predetta data.
In relazione alla modifica dell'art. 330 del suddetto Regolamento, introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, si richiama l'attenzione delle Sezioni di tesoreria provinciale sul fatto che gli ordini di accreditamento (( cartacei )) rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio 2004 non devono piu' essere trasmessi ai funzionari delegati ma vanno inviati direttamente dalle Sezioni ai competenti Uffici di controllo centrali o regionali della Corte dei conti, in apposito piego.
I funzionari delegati trasmettono entro il 31 gennaio 2005 (come gia' indicato nelle "Spese da sistemare") alle Sezioni di tesoreria provinciale un elenco, in duplice copia, contenente il capitolo, il numero, l'importo e l'imputazione a competenza o residui dei singoli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti, concernenti spese sia di parte corrente che in conto capitale in quanto non piu' trasportabili, nonche' le somme che risultano pagate a valere sugli ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura dell'esercizio.
Le Sezioni di tesoreria provinciale appongono poi sui predetti elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e ne trattengono una copia. Le medesime Sezioni di tesoreria provinciale, dopo gli adempimenti inerenti alla "chiusura" degli ordini di accreditamento, nonche' la riduzione o l'annullamento degli stessi rimasti parzialmente o interamente inestinti, entro cinque giorni dalla ricezione dei detti elenchi da parte dei funzionari delegati, o al piu' tardi (( entro il 20 aprile 2005, )) trasmettono:

- ai predetti Uffici di controllo della Corte dei conti gli ordini ((
cartacei ))
rimasti in tutto o in parte inestinti corredati del
mod.15 C.G., della scheda mod.14 C.G., nonche' di una copia dei
mod.34 C.G.; - all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria provinciale
dello Stato competente, due copie del suddetto mod. 34 C.G., di cui
una da inoltrare all'Amministrazione che gestisce il capitolo.

Qualora i funzionari delegati non provvedano a trasmettere (( entro il 15 aprile 2005 )) l'elenco predetto, le Sezioni di tesoreria provinciale - dopo gli adempimenti di chiusura degli ordini, nonche' la riduzione o l'annullamento degli stessi - invieranno, comunque, agli Uffici di cui sopra i modelli innanzi specificati
Per l'Amministrazione dei monopoli di Stato, le Sezioni di tesoreria provinciale provvederanno a trasmettere gli ordini di accreditamento (( cartacei )), rimasti in tutto o in parte inutilizzati, all'Ufficio centrale di ragioneria corredati del mod. 15 C.G., della scheda mod. 14 C.G., nonche' di due copie del mod. 34 C.G..
Una copia del predetto mod. 34 C.G. verra' trasmessa direttamente all'Amministrazione emittente.
Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato provvederanno, successivamente, a trasmettere i titoli annullati o ridotti, unitamente ai modelli 14 e 15 C.G., nonche' una copia dell'elenco mod. 34 C.G., ai competenti Uffici di controllo della Corte dei conti.
Si fa presente, tuttavia, che per quanto concerne l'Amministrazione dei monopoli di Stato, si provvedera' con separata circolare da parte dei competenti uffici a impartire le occorrenti istruzioni per la chiusura delle contabilita'.
Inoltre le medesime Sezioni di tesoreria provinciale, entro il (( 10 febbraio 2005, )) dovranno trasmettere:

1) ai funzionari delegati, l'elenco in doppio esemplare ( mod.32-bis
C.G. ) degli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento e
rimasti insoluti al 31 dicembre 2004. Per detti ordinativi, che
saranno frattanto trattenuti dalle Sezioni di tesoreria
provinciale ed il cui importo e' stato gia' compreso (in base agli
elementi contenuti nel mod.31-ter C.G. ) negli elenchi mod.62
C.G., verra' successivamente indicata la nuova imputazione per
l'esercizio 2005.

Gli ordinativi stessi possono essere pagati dalle Sezioni di tesoreria provinciale e dagli altri uffici pagatori anche prima che pervenga il nuovo ordine di accreditamento in conto residui al quale dovranno far carico per l'esercizio 2005 e prima che sia indicata la nuova imputazione.
Gli ordinativi cosi' pagati sono scritturati fra i pagamenti in conto sospeso e registrati definitivamente in uscita al ricevimento dell'ordine di accreditamento emesso a sistemazione dei predetti ordinativi.
Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano piu' essere pagati, saranno dai funzionari delegati chiesti in restituzione alle Sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati. Le stesse Sezioni restituiranno per l'annullamento gli ordinativi emessi nell'esercizio 2003, trasportati all'esercizio 2004 e non ancora estinti al 31 dicembre 2004, nonche' gli ordinativi in conto residui emessi nell'esercizio 2004 con la stampigliatura "da non trasportare" rimasti inestinti alla data del 31 dicembre anzidetto.
Per gli ordinativi che eventualmente non si rinvenissero, le Sezioni di tesoreria provinciale provvederanno alla loro elencazione in una speciale nota modello 32-bis C.G., da trasmettere ai funzionari delegati, corredata della dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della Sezione di tesoreria provinciale, salvo le disposizioni di cui agli articoli 583 e seguenti delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro;

2) ai funzionari delegati titolari di contabilita' speciali, per
l'annullamento, gli ordinativi tratti sulle stesse contabilita',
rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di
emissione; per quanto concerne i titoli tratti su contabilita'
speciali accese ad Enti militari vanno trasmessi per
l'annullamento quelli rimasti inestinti alla fine dello stesso
esercizio di emissione; 3) agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali
dello Stato competenti, una copia dei modelli 32-bis C. G. inviati
ai funzionari delegati.

Nel caso che le segnalazioni di cui agli elenchi mod. 32- bis C.G. e 34 C.G. fossero negative dovranno essere utilizzati gli appositi mod. 108 C.G., da trasmettere in piego raccomandato.
Ad evitare la giacenza, tra i pagamenti scritturati in conto sospeso, di numerosi titoli pagati nel corso dell'esercizio finanziario di prossima chiusura ed allo scopo di limitare, per quanto possibile, il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa, si raccomanda alle Sezioni di tesoreria provinciale di provvedere affinche', entro il 31 dicembre 2004, siano portati in esito definitivo tutti i versamenti in titoli pagati dagli uffici delle Poste Italiane S.p.A. e da eventuali altri uffici pagatori.
Allo scopo, poi, di non ritardare la chiusura della contabilita' dei pagamenti, si interessano le Sezioni di tesoreria provinciale a rispondere, sollecitamente, ai rilievi relativi alle contabilita' dei titoli estinti e specialmente a quelli relativi alle contabilita' degli ordini di pagamento (( cartacei )) di spese fisse e di pensioni.
Le Sezioni di tesoreria provinciale assegnatarie degli ordini di accreditamento, sui quali siano stati emessi buoni mod. 31- bis C.G. o buoni speciali modello 31-quater C.G., nei casi previsti, provvederanno, secondo l'art. 728 delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro, a portare in esito definitivo i pagamenti effettuati sui buoni stessi, previa riduzione di essi, ove non completamente estinti.
Gli ordinativi mod. 31 C.G. e gli ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., tratti rispettivamente sugli ordini di accreditamento e sui buoni speciali mod. 31-quater C.G., pagati negli ultimi giorni di dicembre dagli uffici delle Poste italiane S.p.A. e da altri uffici pagatori nonche' dalle Sezioni di tesoreria provinciale diverse da quella assegnataria degli ordini di accreditamento e che quest'ultima non abbia potuto portare in uscita entro il 31 del mese, saranno provvisoriamente scritturati fra i pagamenti in conto sospeso dalla Sezione di tesoreria provinciale, che ne dara' notizia ai funzionari delegati mediante invio del mod. 32-bis C.G., in doppio esemplare, come indicato al precedente n. 1).
Tali ordinativi e ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., dovranno essere trasportati dagli stessi funzionari delegati all'esercizio 2005 e considerati come pagati nel corso ditale esercizio.
A tale effetto i funzionari delegati ne daranno notizia immediata, per mezzo di appositi elenchi 62 C.G., di cui al precedente "Spese da sistemare" , all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria provinciale dello Stato competente, ove si tratti di ordinativi di pagamento da trasportare all'esercizio 2005, mentre nel caso che si tratti di ordini di prelievo mod.31-quinquies C.G., anch'essi da trasportare, i funzionari interessati dovranno inviare i relativi elenchi alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti.
In entrambi i casi, poi, non appena pervenuti gli ordini di accreditamento, sui quali gli ordinativi e gli ordini di prelievo anzidetti dovranno farsi gravare per l'esercizio 2005, le Sezioni di tesoreria provinciale completeranno, con l'indicazione della nuova imputazione, gli ordinativi e gli ordini di prelievo elencati nel mod. 32-bis C.G., dandone comunicazione al funzionario delegato.
Per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento in limite di perenzione, estinti dagli uffici pagatori prima del 31 dicembre prossimo, ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita in tempo utile, sara' compilato e trasmesso, in piego raccomandato, un elenco in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.) munito di speciale annotazione intesa a porre in evidenza il tempestivo loro pagamento entro il 31 dicembre 2004. Procedura analoga a quella indicata per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento dovra' eseguirsi per i buoni di prelevamento in contanti emessi nell'esercizio 2004 e pagati entro il 31 dicembre 2004, ma versati presso la Sezione di tesoreria provinciale successivamente a tale data. Detti elenchi saranno inviati ai funzionari delegati di cui al precedente n.1), i quali dovranno comprendere il relativo importo negli appositi elenchi mod. 62 C.G., di cui alle "Spese da sistemare", sub lettera B), affinche' si possa far luogo alla concessione delle aperture di credito alle quali gli ordinativi e gli eventuali buoni pagati in tempo utile dagli uffici delle Poste Italiane S.p.a., non contabilizzati in uscita dalle Tesorerie dello Stato, dovranno far carico per l'esercizio 2005 e provvedere alla nuova imputazione dei titoli medesimi.
Le Sezioni di tesoreria provinciale riporteranno sui singoli titoli la nuova imputazione mediante stampiglia.

SPESE FISSE E PENSIONI

ADEMPIMENTI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEI SERVIZI VARI

Le Direzioni provinciali dei servizi vari dovranno trasmettere (( entro il 15 gennaio 2005 )) (alla Sezione Regionale della Corte dei Conti limitatamente ai capitoli degli Uffici scolastici regionali), ed alla Corte dei Conti ( Ufficio di controllo per le spese fisse ed il debito vitalizio ) per le Amministrazioni centrali, gli elenchi mod. 63 C.G., in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio ( anche se negativi ), distintamente per le rate o quote
di rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 2004.
Per le rate di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle spese correnti del bilancio, perente al 31 dicembre 2004, saranno compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art. 36 della legge di contabilita' generale dello Stato.
Per la gestione riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi mod. 63 C.G. delle somme prescritte, andranno trasmessi esclusivamente dalle Direzioni provinciali dei servizi vari interessate ai pagamenti all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno.
Le Direzioni provinciali dei servizi vari dovranno, altresi', trasmettere, (( entro il 31 gennaio 2005, )) agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali e alle Ragionerie provinciali dello Stato delle citta' capoluogo di regione per gli Uffici scolastici regionali, gli elenchi, compilati per ciascun capitolo di bilancio ( anche se negativi ), delle rate o quote di rate di spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre 2004 i cui titoli di spesa siano stati trasportati. Analoghi elenchi dovranno essere inviati all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per le spese a carico del capitolo 2198 (u.p.b. 3.1.6.1) dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 2004, avente la seguente denominazione: "Pensioni privilegiate tabellari e decorazioni al valor militare ". E' consentito ove l'indicazione nominativa di ciascuna quota o rata insoluta dovesse risultare molto laboriosa, l'indicazione complessiva della somma corrispondente alle suddette rate o quote rimaste da pagare.
Agli stessi Uffici centrali del bilancio deve essere inviata una copia dei modelli 63 C.G., relativi alle quote perente di spese fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi.

ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2004

A) Ordini di pagare in conto dell'esercizio 2005.

Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato potranno effettuare, per gli ordini di pagare a carico dell'esercizio 2005, la registrazione nelle scritture del Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a partire dal (( 20 dicembre 2004. )) Inoltre dal (( 22 dicembre 2004 )) i relativi mandati informatici potranno essere inviati alla Banca d'Italia, che li rendera' disponibili per le Sezioni di tesoreria provinciale il primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2005.
Sara' cura dell'Amministrazione e degli Uffici emittenti far pervenire agli Uffici di ragioneria sopra indicati, con largo anticipo rispetto alla data suddetta tutti gli elementi necessari per provvedere ai pagamenti di che trattasi.
Resta da aggiungere che negli ultimi 10 giorni di dicembre e' confermata la possibilita' di emettere, con una nuova numerazione a partire dal numero 1, ruoli di spese fisse, per poter tempestivamente pagare la prima rata con scadenza ai primi del mese di gennaio dell'anno successivo.
Sara' compito tuttavia sempre dell'Amministrazione e degli Uffici emittenti inviare tali titoli con separati elenchi evidenziando che trattasi di "esercizio finanziario 2005".

B) Ordini di accreditamento in conto dell'esercizio 2005.

(( Gli ordini di accreditamento, che verranno emessi dalle Amministrazioni in conto dell'esercizio 2005 e che potranno essere registrati dagli Uffici Centrali di Bilancio e dalle Ragionerie Provinciali, a partire dalla data di apertura dell'esercizio finanziario 2005, saranno trasmessi, ad iniziare dal 29 dicembre 2004, alla Banca d'Italia che li rendera' disponibili per le Sezioni di tesoreria provinciale il primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2005. ))

C) Debito pubblico.

Per l'esatta imputazione dei pagamenti di debito pubblico si fa riferimento alla circolare n. 1523, del 13 marzo 1981, con la quale la Direzione generale del debito pubblico ( ora Dipartimento del tesoro - Direzione II ) ha comunicato le variazioni apportate, con decreto ministeriale del 9 aprile 1981, ai paragrafi 229, 230, 231, delle Istruzioni generali sui servizi del debito pubblico.
Al riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in conto residui dei pagamenti di debito pubblico, deve essere effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di pagabilita' dei premi o di rimborsabilita' del capitale.
Gli interessi, i premi ed i capitali per il rimborso pagabili il 1° gennaio 2005 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario 2005, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili.

PRESCRIZIONE E PERENZIONE AMMINISTRATIVA

La legge 7 agosto 1975, n.428, precedentemente citata, per quanto concerne la prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni, dispone all'art.2 che il primo comma dell'art.2 del regio decreto - legge 19 gennaio 1939, n.295, sia sostituito dai seguenti:
"Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto - legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n.1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.
Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente, spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere ".
Per la prescrizione dei ratei di stipendi e pensioni, rimasti insoluti a seguito del decesso degli aventi diritto, si rinvia alle apposite istruzioni impartite dal Ministero del Tesoro - Direzione generale dei servizi periferici, con le circolari n. 4 del 5 novembre 1985 e n. 23 del 5 marzo 1986.
Per quanto riguarda la perenzione occorre ricordare che il primo comma dell'art.36 della legge di contabilita' generale, tenuto conto dell'art.39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, prevede quanto segue: " i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi".
Riguardo poi ai residui provenienti da spese in conto capitale, si fa presente che il 2 comma dell'art. 36 innanzi ricordato, e' stato da ultimo cosi' modificato dalla legge 31 ottobre 2002 n. 246 di conversione del decreto - legge 6 settembre 2002, n. 194: "Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione e' protratto di un anno". Inoltre, per effetto della legge n. 246 del 31 ottobre 2002, di conversione di detto decreto-legge, e' stato introdotto il comma 6 bis il quale, in via transitoria, dispone che le somme stanziate per spese in conto capitale nell'esercizio 2002 non impegnate alla chiusura dell'esercizio medesimo, nonche' gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 2001, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2004. Le somme stanziate per spese in conto capitale nell'esercizio 2003 non impegnate alla chiusura dell'esercizio medesimo, nonche' gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 2002, possono essere invece mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2005.
Infine, si ritiene opportuno ricordare che il successivo comma 7 abroga tutte le disposizioni legislative che derogano all'articolo 36 anzidetto e riduce ad un solo esercizio finanziario il termine di cui all'articolo 54, comma 16 della legge 449/97.
Per una corretta applicazione di tale norma si rinvia, poi, all'annuale circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato concernente l'accertamento dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio.
In merito all'istituto della perenzione occorre inoltre ricordare la modifica apportata dall'art. 12 della legge 17 maggio 1999, n.144, al terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilita', e precisamente: "I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi ". Ovviamente seguono la stessa disciplina delle spese in conto capitale quelle spese correnti che, in base a disposizioni contenute nella legge di bilancio o in leggi di carattere particolare, sono soggetti al disposto del secondo e terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilita'.
La perenzione non opera nei riguardi dei titoli di spesa che siano stati gia' estinti dalle Sezioni di tesoreria provinciale e si trovino tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato competenti dovranno provvedere, con la massima sollecitudine, alla loro sistemazione, in maniera da rendere possibile la scritturazione; naturalmente detti titoli non potranno essere restituiti fino a quando non saranno prodotti in contabilita'.

PATRIMONIO

CONTABILITA' DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

A) Contabilita' dei beni mobili patrimoniali

Le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti i beni mobili patrimoniali dovranno essere effettuate nel rispetto del decreto 18 aprile 2002, nonche' della circolare n. 13 che ha riguardato la ristrutturazione del Conto generale del patrimonio dello Stato in attuazione del decreto legislativo 279/1997; inoltre occorre tenere presente il decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002, che ha introdotto il nuovo Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, e la relativa circolare n. 32 del 13 giugno 2003 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, emanata in merito per gli adempimenti degli uffici riscontranti.
E' da tenere presente, comunque, che sebbene emanate sotto la vigenza del regolamento approvato con D.P.R. 30 novembre 1978, n. 718 trovano ancora applicazione le circolari n. 88 del 28 dicembre 1994 e n. 30 del 12 maggio 1999 limitatamente alla suddivisione dei beni mobili in "categorie".

- Contabilita' modelli 98 C.G.

Il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili (mod.98 C.G.), deve essere prodotto dai consegnatari in originale e copia (corredati dei buoni di carico e scarico - ex mod. 130 P.G.S. - figlia, con la relativa documentazione nonche' fotocopia autenticata dallo stesso consegnatario del modello 96 C.G. relativo alla movimentazione riguardante l'esercizio considerato) (( entro il termine del 15 febbraio 2005 )) al competente ufficio riscontrante (Ufficio centrale del bilancio o Ragioneria Provinciale dello Stato), come prescrive l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002.
Le Amministrazioni che non ricadono nell'ambito di applicazione del ricordato Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato (art. 2), sono tenute ai sensi dell'art. 19, comma 6, a trasmettere il prospetto di dette variazioni nella consistenza dei beni mobili ai competenti Uffici centrali del bilancio per la formazione del Conto generale del patrimonio, di cui all'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, tenendo comunque conto di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Si ricorda che, agli effetti della compilazione di tale Conto patrimoniale, e' necessario che dai prospetti delle variazioni dei beni mobili risultino distintamente per ciascun Ufficio, categoria, nonche' relativi codici SEC '95:

- le consistenze iniziali dell'esercizio (( 2004; )) - gli aumenti per nuovi acquisti con i fondi dell'esercizio (( 2004
))
(competenza o residui) con specificazione dei relativi capitoli
di spesa; - gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri Uffici; - gli aumenti per prodotti di industrie (qualora risultino prodotti
della lavorazione); - gli aumenti per sopravvenienze e rettificazioni contabili e di
valore (per i beni acquistati negli anni precedenti, e non
contabilizzati a suo tempo, non occorre operare la distinzione tra
competenza e residui, poiche' gli stessi vanno inclusi tra le
"sopravvenienze"); - le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata); - le diminuzioni per cessioni ad altri Uffici; - le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino materie
prime impiegate nella lavorazione); - le diminuzioni per dismissioni, rettificazioni contabili e di
valore e consumi; - le consistenze finali dell'esercizio (( 2004. ))

In particolare nel prospetto delle variazioni dei beni mobili i consegnatari, per una piu' esatta rilevazione del punto di concordanza tra la situazione patrimoniale e la situazione finanziaria, prevista dall'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dovranno assicurarsi, per i beni acquistati o venduti che risultino assunti in consistenza o dimessi nell'esercizio, che i dati finanziari riportino i capitoli di spesa o di entrata presenti nel bilancio dell'esercizio 2004, distintamente per competenza e residui; ovviamente occorrera' verificare che tali dati corrispondano a pagamenti o a riscossioni avvenuti nell'anno da rendicontare per i quali l'impegno o l'accertamento siano a quest'ultimo contestuali o precedenti (per i pagamenti o le riscossioni avvenuti in esercizi anteriori a quello rendicontato, come gia' sopra segnalato, e' necessario che i relativi beni vengano contabilizzati tra le sopravvenienze o le insussistenze senza operare alcuna distinzione tra competenza e residui).
Quanto alle vendite, va segnalato che gli stessi consegnatari dovranno contabilizzare il ricavo, quale movimento di entrata, con l'annotazione del capitolo risultante dalla quietanza di versamento, mentre le differenze di valore, in piu' o in meno rispetto a quello d'inventano, dovranno essere riportate tra gli aumenti come sopravvenienze o tra le diminuzioni come insussistenze.
Infine per i trasferimenti dei beni tra uffici statali dipendenti da Ministeri diversi ed anche dal medesimo Ministero, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici riscontranti sull'obbligo di allegare necessariamente, nella contabilita' del consegnatario dell'ufficio cedente, il buono di scarico e lo scontrino del buono di carico rilasciato dal consegnatario dell'ufficio ricevente. Ove a cio' non sia stato provveduto, anche a seguito di rilievo dell'ufficio del consegnatario interessato, la registrazione contabile relativa all'operazione non dovra' essere considerata ai fini della immissione dei dati nel Sistema informativo fino a quando la situazione non sia regolarizzata.
Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato avranno cura, per il rispetto del termine del 15 febbraio 2005, di adottare opportune iniziative al fine di acquisire i dati in tempo utile per la loro immissione nel Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (( non oltre il termine del 31 marzo 2005. ))
Trascorsa tale data lo stesso Sistema informativo considerera' "inadempienti" tutti gli uffici per i quali non risulti inserita la contabilita'.
Al fine di ottenere una situazione reale circa il numero degli uffici inadempienti, e' necessario che anche i modelli 98 C.G., che non presentano variazioni in corso d'esercizio, vengano inseriti nel Sistema informativo sopra citato.
(( In merito, poi, ai consegnatari che hanno emesso i modelli 96, 98 e 130 per l'esercizio 2004 utilizzando la procedura informatizzata "GECO" - di cui alla circolare n.41 del 15 novembre 2002 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - va aggiunto che gli stessi sono esonerati dall'inviare i suddetti modelli agli Uffici di Ragioneria competenti al controllo, in quanto saranno questi ultimi Uffici che, nel verificare a video le scritture definitive dei consegnatari, potranno stamparli. ))

B) Contabilita' dei beni mobili demaniali.

1)Beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Come e' noto, per effetto del 2 comma dell'art. 7 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, 11. 827) sono da considerarsi "immobili agli effetti inventariali" i beni mobili demaniali di proprieta' dello Stato consistenti in collezioni e raccolte d'arte costituite da statue, disegni, stampe, medaglie, vasi ed oggetti di valore artistico e storico, manoscritti, codici e libri di valore artistico, ecc., nonche' le pinacoteche e le biblioteche "pubbliche " statali.
Tali beni, a seguito della nuova classificazione introdotta con il suddetto decreto interministeriale 18 aprile 2002, vengono attualmente raggruppati nel Conto generale del patrimonio dello Stato nelle seguenti poste:

- Beni storici;
- Beni artistici;
- Beni demo - etno - antropologici;
- Beni archeologici;
- Beni librari;
- Beni archivistici;
- Beni paleontologici;
- Opere di restauro.

Cio' premesso, si precisa che ai fini della loro contabilizzazione nel suddetto Conto patrimoniale gli Istituti e gli Uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono tenuti a compilare il prospetto riassuntivo delle variazioni (rispettivamente il modello 15 e il modello 88) in ossequio alla vigente normativa (Regio decreto 26 agosto 1927, n. 1917 e relative istruzioni al 31 maggio 1928), avendo cura di allegare a tali modelli, in attesa della loro riformulazione in base alle indicazioni contenute nella richiamata circolare n. 13 del 12 marzo 2003, un prospetto riepilogativo circa gli elementi che attengano alle variazioni avvenute per effetto della gestione del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni, che abbiano come riferimento la corrispondente posta patrimoniale di cui sopra.
In particolare gli stessi Uffici devono corredare tali prospetti di ogni notizia utile e piu' precisamente:

- per le operazioni in aumento, distinguere gli importi dei beni
acquistati con le disponibilita' di bilancio (indicando il capitolo
di spesa, competenza e/o residui) da quelli di altra provenienza;
per questi ultimi distinguere altresi' l'importo complessivo dei
beni ricevuti in dono, di quelli rinvenuti a seguito di lavori di
scavo, dei beni ricevuti con autorizzazioni da altri Uffici o a
norma di legge, e l'importo complessivo delle sopravvenienze o
rettificazioni e delle eventuali rivalutazioni; - per le operazioni in diminuzione, distinguere l'importo complessivo
dei beni discaricati con decreti ministeriali, l'importo
complessivo delle insussistenze o rettificazioni nonche' dei beni
ceduti con autorizzazioni ad altri Uffici. Per quanto riguarda i
beni discaricati con i suddetti provvedimenti ministeriali si
ricorda di allegare alla contabilita' la copia conforme
dell'autorizzazione al discarico.

E' da precisare che i richiamati modelli 15 e 88, da trasmettere in triplice originale ai competenti Uffici centrali delle Amministrazioni per i beni e le attivita' culturali e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (( entro il 10 gennaio 2005, )) una volta riconosciutane la regolarita', vengono inviati debitamente firmati e in duplice originale ai coesistenti Uffici centrali del bilancio (( entro il 21 febbraio 2005 )) per consentire la successiva acquisizione al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (( non oltre il 31 marzo 2005. ))

2) Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio.

Per effetto del 3 comma, sempre dell'art. 7 del Regolamento di contabilita' di Stato, sono altresi' da considerare "beni immobili agli effetti inventariali" i beni demaniali costituiti dalle strade ferrate possedute dallo Stato, insieme al materiale mobile necessario per il loro esercizio, gestite direttamente o affidate a terzi in concessione governativa.
In relazione a tali beni, la rendicontazione deve riguardare le risultanze della voce SEC '95 "Strade ferrate e relativi materiali di esercizio" e degli allegati che la compongono, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a predisporre, come richiesto dalla ripetuta circolare n. 13 del 12 marzo 2003, modelli di rilevazione contabile che attengono a tali beni per individuare e trasmettere al coesistente Ufficio centrale del bilancio le informazioni necessarie per conoscere la loro consistenza patrimoniale e le variazioni intervenute nell'esercizio 2004; qualora non si sia provveduto, sara' necessario produrre un prospetto riepilogativo circa gli elementi che attengano alle variazioni avvenute per effetto del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni, non ultimo l'adozione dei criteri di valutazione richiamati all'art. 3 del suddetto decreto interministeriale 18 aprile 2002.

C) Contabilita' dei beni immobili patrimoniali e demaniali.

(( Le Filiali delle Agenzie del demanio )) devono trasmettere in duplice copia (( entro il 15 febbraio 2005, )) alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, il mod. 91, come modificato dalla circolare n. 13/2003, con l'inserimento di una colonna per l'indicazione del codice SEC '95 concernente le variazioni alla consistenza immobiliare per l'anno 2004 da rendicontare, unitamente al mod. 16 - riassunto delle scritture delle vendite.
Si precisa che il mod. 91 deve essere corredato di una nota esplicativa delle variazioni in aumento o in diminuzione, onde consentire l'aggiornamento delle scritture tenute dalle Ragionerie provinciali dello Stato.
Devono risultare chiaramente descritte, con dettagliate indicazioni, sia le cause delle variazioni sia le provenienze o destinazioni dei beni. In particolare per la contabilizzazione delle variazioni riguardanti il carico derivante da lavori di manutenzione straordinaria effettuati o da immobili costruiti dalle Amministrazioni della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sara' necessario che il carico in questione risulti anche da appositi elenchi da produrre contestualmente all'Ufficio centrale del bilancio presso le Amministrazioni predette e a quello presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
Per le operazioni di scarico, poi, oltre alle indicazioni delle cause e delle destinazioni, nonche' agli estremi delle leggi e dei provvedimenti formali che giustificano le operazioni di scarico effettivo, deve essere fornita ogni notizia utile ai fini della compilazione delle note esplicative da introdurre nelle schede patrimoniali. E da precisare in particolare la necessita' di indicare i movimenti compensativi, che si originano tra partite diverse, per un cambio di categoria o per un trasferimento tra l'Amministrazione dell'economia e delle finanze e quelle della difesa o delle infrastrutture e dei trasporti.
(( Inoltre, va ricordato che nelle contabilita' di che trattasi dovranno essere riportati anche i valori dei beni aggiornati secondo i nuovi criteri di valutazione stabiliti con il piu' volte citato decreto 18 aprile 2002. ))
Le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono a riscontrare entro il (( 31 marzo 2005 )) le predette contabilita' con i registri di consistenza, gli schedari e il mod. 23 bis a valore, nonche' con i dati relativi all'anagrafe dei beni patrimoniali inseriti nel Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, aggiornando questi ultimi con le variazioni, eventualmente non gia' rilevate nel corso dell'esercizio. Provvedono, quindi, a compilare e a trasmettere (( entro il 15 aprile 2005 )) all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze il prospetto riassuntivo dei modd.91, allegando copia del mod.91 stesso, debitamente documentato della nota esplicativa e del mod. 16.
A tale scopo vengono inviati alle Ragionerie provinciali dello Stato da parte dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze alcuni esemplari del predetto prospetto riassuntivo secondo la classificazione dei beni medesimi disposta con decreto ministeriale 13 febbraio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 28 marzo 1984).
L'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze vigila e provvede alla sistemazione definitiva delle variazioni ai fini della produzione delle schede patrimoniali.
Per quanto concerne, infine, il rapporto finanziario - patrimoniale in ordine alle vendite di beni, si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 78 del 14 dicembre 1970. In particolare e' necessario assicurare la concordanza, per il prezzo ricavato dall'Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:

a) mod. 91 C.G. nella colonna denominata "prezzo ricavato dalla
vendita dell'esercizio in corso (colonna "12")"; b) mod. 16, rigo B; c) prospetto riepilogativo ultima colonna del quadro I e colonna 2
del quadro II.

Per quanto riguarda il prezzo effettivamente riscosso nell'esercizio la concordanza dovra' essere assicurata tra:

1. il mod. 16 rigo P;
2. prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II;
3. mod. 91 informatico, causali D 10 e D 11.

Ove dette concordanze non si verifichino, e' necessario che siano chiariti i motivi delle differenze, particolarmente per quanto attiene alla riscossione di somme relative a beni venduti e non ancora discaricati, come pure il discarico di immobili venduti, il cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.
Sono da segnalare peraltro le problematiche derivanti dalla modifica apportata al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.237 dall'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 19 novembre 1998, n.442 che ha di fatto disposto che le entrate sono riscosse dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi senza tenere conto del vincolo di appartenenza alla circoscrizione in cui ha sede l'ufficio finanziario competente. Cio' consente agli acquirenti dei beni immobili dello Stato di versare il corrispettivo dovuto presso il concessionario di una provincia diversa da quella in cui e' ubicato il cespite acquistato.
Tale situazione non permette alle Ragionerie provinciali dello Stato di parificare i dati contenuti nella contabilita' patrimoniale con quelli della contabilita' finanziaria.
A tal fine, come richiesto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al Ministero delle finanze- Dipartimento del territorio- con nota n. 21316 del 26 aprile 2000, le Filiali dell'Agenzia del demanio, avuta notizia dai competenti concessionari dell'avvenuta riscossione, devono comunicarla alle coesistenti Ragionerie provinciali dello Stato per le opportune registrazioni contabili e per la determinazione della corrispondenza tra il conto finanziario e quello patrimoniale.
***
Si ricorda, infine, che, gia' dall'esercizio 2003, una novita' per il Rendiconto generale e' stata rappresentata dall'inclusione nel Conto generale del patrimonio dei beni immobili demaniali suscettibili di utilizzazione economica, ai quali, per effetto dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 279/1997, sono stati estesi criteri di valutazione basati su principi di carattere economico, successivamente stabiliti con l'art. 3 del decreto interministeriale 18 aprile 2002.
Pertanto, ai fini della contabilizzazione dei valori dei predetti beni, per quel che riguarda i cespiti gestiti dall'Agenzia del demanio, le Filiali della stessa, ove abbiano provveduto ad individuare i beni in questione e a valutarli in base agli anzidetti criteri cosi' come, peraltro, richiesto anche da questo Dipartimento con le note n. 109404 del 29 settembre 2003 (( e n. 11631 del 2 febbraio 2004 )) - avranno cura di dare comunicazione dei dati - desunti dal registro inventano mod. 23/D, come modificato con la circolare n. 13/2003, e concernenti, per ciascun bene, il codice SEC '95, il numero d'ordine, la descrizione ed il valore - (( entro il 15 febbraio 2005 )) - alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.
In modo analogo procederanno, per i beni di propria pertinenza, le Amministrazioni della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per i beni e le attivita' culturali ed i relativi uffici riscontranti.
(( Le Ragionerie provinciali dello Stato, una volta effettuati i dovuti riscontri, provvederanno a comunicarli ai rispettivi Uffici centrali di bilancio per il loro inserimento al Sistema Informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. ))

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CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

19 novembre 2004 - Termine ultimo, da parte delle Amministra-
zioni centrali, per l'invio ai competenti Uf-
fici centrali del bilancio dei decreti di
assegnazione fondi emessi ai sensi della legge
17.8.1960, n.908.

22 novembre 2004 - Termine ultimo, da parte delle Amministra-
zioni centrali e periferiche, per l'invio de-
gli ordini di accreditamento ai competenti Uf-
fici centrali del bilancio e alle Ragionerie
provinciali dello Stato.

3 dicembre 2004 - Termine ultimo entro il quale gli Uffici
centrali del bilancio trasmettono gli ordini
di accreditamento alla Sezione di tesoreria
provinciale.

6 dicembre 2004 - Termine ultimo per l'inoltro agli Uffici
centrali di bilancio e alle Ragionerie provin-
ciali dello Stato competenti degli ordini di
pagare da parte delle Amministrazioni centrali
e periferiche.

17 dicembre 2004 - Termine ultimo per l'inoltro, via terminale,
da parte degli Uffici centrali del bilancio e
delle Ragionerie provinciali dello Stato dei
mandati informatici al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato I.G.E.P.A.;
- Termine per l'invio alle Sezioni di tesore-
ria provinciale da parte delle Amministrazioni
emittenti, degli ordinativi tratti su ordini
di accreditamento per i quali puo' essere
operato il trasporto;
- Termine anche per l'invio alle Sezioni di
tesoreria provinciale di:
1. titoli tratti su ordini di accreditamento
non trasportabili con esclusione di quel-
li che riguardano il pagamento di retri-
buzioni o il riversamento di ritenute o
il versamento al bilancio dello Stato
delle rimanenze sugli ordini di accedita-
mento inferiori ad euro 5,16 (vedi "Spese
da sistemare", lettera F);
2. ordinativi tratti sulle contabilita' spe-
ciali e tutti gli altri titoli emessi
dalle Amministrazioni periferiche, com-
presi quelli emessi su ruoli di spesa
fissa.

18 dicembre 2004 - Inizio della registrazione nelle scritture
del Sistema informativo del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato degli ordini
di pagare a carico dell'esercizio 2005 da par-
te degli Uffici centrali del bilancio e delle
Ragionerie provinciali dello Stato competenti.

19 dicembre 2004 - Termine per l'accertamento da parte dei
funzionari delegati, di rimanenze di importi
inferiori a euro 5,16 sulle rispettive apertu-
re di credito, al fine della comune estinzione
(vedi "Spese da sistemare", lettera F).

21 dicembre 2004 - Termine ultimo per l'accettazione dei manda-
ti informatici da parte delle Sezioni di
tesoreria provinciale;

22 dicembre 2004 - Data di avvio dell'inoltro alla Banca d'Ita-
lia dei mandati informatici relativi agli
ordini di pagare a carico dell'esercizio
2005 perche' siano disponibili presso le
Sezioni di tesoreria provinciale il primo
giorno lavorativo del mese di gennaio 2005.

29 dicembre 2004 Data di inizio della trasmissione alla Banca
d'Italia,
(( che li rendera' disponibili per le
Sezioni di tesoreria provinciale il primo
giorno lavorativo del mese di gennaio
2005, ))

degli ordini di accreditamento emessi dalle
Amministrazioni in conto dell'esercizio2005.

31 dicembre 2004 - Termine ultimo entro il quale possono essere
pagati gli ordinativi "trasportati" emessi
nell'esercizio precedente;
- Termine ultimo per l'accettazione, da parte
degli Uffici centrali del bilancio e delle
Ragionerie provinciali dello Stato, di even-
tuali atti d'impegno ad eccezione di quelli
derivanti da leggi pubblicate nel mese di
dicembre;
Termine per il versamento, da parte dei fun-
zionari delegati, delle rimanenze uguali o
inferiori ad Euro 5,16 con imputazione al
capitolo "entrate eventuali e diverse" del
bilancio del Ministero su cui fanno carico
gli ordini di accreditamento emessi.

10 gennaio 2005 - Termine per l'invio, agli Uffici centrali
del bilancio presso i vari Ministeri ed al
Dipartimento del tesoro - Direzione V (Uffi-
cio I) della contabilita' amministrativa
delle entrate da parte degli Uffici di ra-
gioneria e delle Agenzie fiscali;
- Termine ultimo per far pervenire alle Sezio-
ni di tesoreria provinciale, da parte dei
funzionari delegati, la richiesta per gli
ordini di accreditamento da trasportare;
Termine per l'invio dei prospetti riassunti-
vi delle variazioni dei beni mobili di
valore culturale, biblioteche ed archivi
(modelli 15 e 88) ai competenti Uffici cen-
trali delle Amministrazioni per i beni e le
attivita' culturali e dell'istruzione, del-
l'universita' e della ricerca da parte degli
Istituti ed Uffici centrali e periferici;
- Termine per la restituzione da parte degli
Uffici delle Poste italiane S.p.A. alle Se-
zioni di tesoreria provinciale dei documenti
sostitutivi dei mandati informatici ine-
stinti e perenti al 31 dicembre 2004;
- Data di inizio per la restituzione da parte
delle Sezioni di tesoreria provinciale alle
Amministrazioni emittenti, per il tramite
degli Uffici centrali del bilancio e delle
Ragionerie provinciali dello Stato competen-
ti, degli ordini di accreditamento (( cartacei ))
relativi a spese in conto capitale o assi-
milate per i quali non e' stato richiesto il
trasporto entro la predetta data.

14 gennaio 2005 - Termine previsto per la segnalazione via in-
formatica da parte delle Sezioni di tesore-
ria provinciale, del trasporto degli ordini
di accreditamento.

15 gennaio 2005 - Termine per l'inoltro alla Sezione regionale
della Corte dei conti limitatamente ai capi-
toli degli Uffici scolastici regionali e al-
la Corte dei conti, per le Amministrazioni
centrali da parte delle Direzioni provincia-
li dei servizi vari, degli elenchi mod. 63
C.G. delle spese fisse e pensioni prescritte
alla chiusura dell'esercizio.

20 gennaio 2005 - Termine per la trasmissione al Sistema in-
formativo R.G.S., da parte dell'Amministra-
zione centrale della Banca d'Italia, di un
flusso informatico contenente l'elenco dei:
a) mandati informatici rimasti inestinti
al 31 dicembre dell'esercizio di emis-
sione, che non risultano piu' perenti
alla stessa data, trasportati automa-
ticamente all'esercizio successivo;
b) mandati informatici perenti che erano
pagabili presso gli sportelli delle
Sezioni di tesoreria provinciale;
c) mandati informatici perenti che erano
assegnati per il pagamento agli uffici
delle Poste italiane S.p.a..

Inoltre, alla fine dei mesi di gennaio, feb-
braio e marzo, la predetta Amministrazione
centrale segnala allo stesso Sistema infor-
mativo R.G.S. i mandati di cui al punto c),
pagati in tempo utile dagli uffici delle
Poste italiane S.p.a.;

- Termine per l'inoltro, da parte delle Sezio-
ni di tesoreria provinciale, ai funzionari
che hanno ricevuto sub - anticipazioni, del-
l'elenco degli ordini di prelievo rimasti
inestinti al 31 dicembre 2004;
- Termine per l'elaborazione dei mandati in-
formatici inestinti da trasportare al nuovo
esercizio da parte dell'Istituto incaricato
del servizio di tesoreria.

25 gennaio 2005 - Termine per l'inoltro, da parte dei funzio-
nari delegati, alle Amministrazioni e agli
Uffici centrali del bilancio nonche' alle
Ragionerie provinciali dello Stato competen-
ti, dei rendiconti delle aperture di credito
relative al II semestre.

31 gennaio 2005 - Termine per l'inoltro, da parte dei funzio-
nari delegati alle Sezioni di tesoreria pro-
vinciale, di un prospetto, in duplice copia,
degli ordini di accreditamento in tutto o in
parte inestinti alla chiusura dell'esercizio;
- Termine per l'inoltro, da parte dei funzio-
nari delegati agli Uffici centrali del bi-
lancio e alle Ragionerie provinciali dello
Stato competenti, degli elenchi 62 C.G. del-
le spese delegate insoddisfatte al 31 dicem-
bre 2004 e da trasportare al nuovo eserci-
zio, corredati dell'elenco analitico dei
creditori e delle singole somme da pagare;

- Termine per l'inoltro, da parte delle Dire-
zioni provinciali dei servizi vari, agli Uf-
fici centrali del bilancio presso le Ammini-
strazioni centrali e alle Ragionerie provin-
ciali dello Stato delle citta' capoluogo di
regione per gli Uffici scolastici regionali
degli elenchi delle rate o quote di rate
delle spese fisse e pensioni rimaste da pa-
pagare al 31 dicembre 2004 e di quelle anda-
te in perenzione amministrativa alla stessa
data.

10 febbraio 2005 - Termine per l'inoltro, da parte delle Sezio-
ni di tesoreria provinciale:
1. ai funzionari delegati dell'elenco, in
doppio esemplare (mod.32-bis C.G.), de-
gli ordinativi tratti su ordini di
accreditamento e rimasti insoluti al
31 dicembre 2004 alla chiusura del-
l'esercizio;
2. ai funzionari delegati titolari di con-
tabilita' speciali, per l'annullamento
degli ordinativi tratti sulle stesse
contabilita' rimasti inestinti alla fi-
ne dell'esercizio successivo a quello
di emissione e se riguardano ordinativi
tratti su contabilita' speciali accesi
ad Enti militari, di quelli inestinti
alla fine dello stesso esercizio di
emissione;
3. agli Uffici centrali del bilancio e al-
le Ragionerie provinciali dello Stato
competenti, dell'elenco degli ordinati-
vi tratti su ordini di accreditamento
rimasti insoluti.

15 febbraio 2005 - Termine ultimo per l'invio, da parte dei
consegnatari, dei prospetti delle variazioni
annuali dei beni mobili patrimoniali mod. 98
C.G. ai competenti Uffici centrali del bi-
lancio per gli uffici centrali, ed alle Ra-
gionerie provinciali dello Stato per gli
uffici periferici;
- Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei
funzionari delegati, agli Uffici centrali
del bilancio e alle Ragionerie provinciali
dello Stato competenti, degli elenchi sup-
pletivi delle spese delegate insoddisfatte,
non iscritte per circostanze particolari
negli elenchi principali mod. 62 C.G. invia-
ti nel mese di gennaio;
- Termine ultimo per l'invio in duplice copia
alla Ragionerie provinciali dello Stato,
competenti per territorio, dei modd. 91 del-
le variazioni annuali alla consistenza immo-
biliare da parte delle Filiali dell'Agenzia
del demanio;
- Termine ultimo per l'invio alle Ragionerie
provinciali dello Stato competenti per ter-
ritorio, da parte delle Filiali dell'Agenzia
del demanio dei dati, desunti dal registro
inventario mod. 23 D (come modificato con la
circolare n. 13/2003), relativi ai beni im-
mobili demaniali di propria pertinenza su-
scettibili di utilizzazione economica;
- Termine ultimo per l'invio agli Uffici ri-
scontranti, da parte delle Amministrazioni
della difesa, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, dell'ambiente e della tute-
la del territorio e per i beni e le attivi-
ta' culturali dei dati relativi ai beni de-
maniali, di propria pertinenza, suscettibili
di utilizzazione economica.

21 febbraio 2005 Termine per l'invio agli Uffici centrali del
bilancio presso le Amministrazioni per i beni
e le attivita' culturali e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dei prospetti
riassuntivi delle variazioni dei beni mobili
demaniali di valore culturale, biblioteche ed
archivi (modelli 15 e 88).

31 marzo 2005 - Termine ultimo per l'effettuazione, tramite
il Sistema informativo del Dipartimento del-
la Ragioneria generale dello Stato, delle
prenotazioni per modifica di imputazione
nonche' di riduzione dell'importo o annul-
lamento delle quietanze di versamento, da
parte degli Uffici centrali del bilancio e
delle Ragionerie provinciali dello Stato;

- Termine entro il quale gli Uffici centrali
del bilancio e le Ragionerie provinciali
dello Stato sono tenute a far pervenire alle
Sezioni di tesoreria provinciale competenti
gli originali delle quietanze da variare;

- Termine ultimo per l'inoltro agli Uffici
centrali del bilancio e alle Ragionerie pro-
vinciali dello Stato competenti, da parte
delle Sezioni di tesoreria provinciale, del-
le comunicazioni dei titoli di spesa in li-
mite di perenzione pagati in tempo utile;
- Termine per il versamento in tesoreria, da
parte dei funzionari delegati, delle somme
residuate e non utilizzate alla chiusura del
rendiconto suppletivo;

- Termine ultimo per l'immissione al Sistema
informativo dei dati relativi alle variazio-
ni avvenute nella consistenza dei beni mobi-
li patrimoniali da parte degli Uffici cen-
trali del bilancio e delle Ragionerie pro-
vinciali dello Stato;

- Termine ultimo per l'immissione al Sistema
informativo del Dipartimento della Ragione-
ria generale dello Stato dei dati relativi
alle variazioni avvenute nella consistenza
dei beni mobili demaniali di valore cultura-
le, biblioteche ed archivi (mod. 1 5 e 88)
da parte degli Uffici centrali del bilancio
presso le Amministrazioni per i beni e le
attivita' culturali e dell'istruzione, del-
l'universita' e della ricerca;

- Termine ultimo per le Ragionerie provinciali
dello Stato per provvedere al riscontro del-
le contabilita' dei beni immobili patrimo-
niali (modd. 91 e 16) con i registri di con-
sistenza, gli schedari e il mod. 23 bis a
valore, nonche' con l'anagrafe dei beni im-
mobili patrimoniali inseriti nel Sistema
informativo del Dipartimento della Ragione-
ria generale dello Stato;

- Termine tassativo per la presentazione, da
parte dei funzionari delegati, agli Uffici
centrali del bilancio e alle Ragionerie pro-
vinciali dello Stato competenti del rendi-
conto suppletivo dei pagamenti disposti sul-
le aperture di credito non ancora erogate
alla chiusura dell'esercizio.

14 aprile 2005 - Termine ultimo per le Sezioni di tesoreria
provinciale di eseguire le variazioni da ap-
portare ai versamenti, prenotate dagli Uffi-
ci centrali del bilancio e dalle Ragionerie
provinciali dello Stato.

15 aprile 2005 - Termine ultimo per l'inoltro alle Sezioni di
tesoreria provinciale, da parte dei funzio-
nari delegati, del prospetto degli ordini di
accreditamento in tutto o in parte inestinti;
- Termine per provvedere, da parte delle Ra-
gionerie provinciali dello Stato, all'invio
all'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero dell'economia e delle finanze del
prospetto riassuntivo dei modelli 91, con
allegata copia del mod. 91 stesso, debita-
mente documentato della nota esplicativa e
del mod. 16, relativi ai beni immobili pa-
trimoniali.

20 aprile 2005 - Termine ultimo per le Sezioni di tesoreria
provinciale per rendere disponibili al Si-
stema informativo del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato le variazio-
ni di entrata effettuate;

- Termine ultimo per la trasmissione, da parte
delle Sezioni di tesoreria provinciale:
1. agli Uffici di controllo centrali o
regionali della Corte dei conti, degli
ordini di accreditamento (( cartacei )) con-
cordati, chiusi, ridotti o annullati,
completi del mod. 34 C.G. (ordinativi
inestinti);
2. all'Ufficio centrale del bilancio o
alla Ragioneria provinciale dello Sta-
to competente due copie del suddetto
modello 34 C.G., di cui una da inol-
trare all'Amministrazione che gestisce
il capitolo.

30 giugno 2005 - Termine ultimo per l'emissione, da parte
delle Amministrazioni, degli ordini di ac-
creditamento per la sistemazione contabile
degli ordinativi emessi e pagati negli eser-
cizi 2003 e precedenti e ancora scritturati
al conto sospeso "collettivi".

MODELLI RICHIAMATI NELLA "NOTA TECNICA" E UFFICI

PREPOSTI ALLA LORO EMISSIONE

Mod. 14 C. G. (a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale) Scheda prenotazione buoni e ordinativi su ordini di accreditamento.

Mod. 15 C. G. (a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale)

Decreto di riduzione degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 15 Rag. Cent. (a cura del Ministero per i beni e le attivita' culturali)

Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Mod. 16 (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio)

Riassunto delle scritture delle vendite dei beni immobili.

Mod. 23 bis (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio)

Riepilogo a valore delle partite vigenti riguardanti beni immobili discaricate nell'esercizio (appendice al mod. 23).

Mod. 31 C. G. (a cura del Funzionario delegato)

Ordinativo di pagamento su ordine di accreditamento.

Mod. 31 - bis C. G. (a cura del Funzionario delegato)

Buono su ordine di accreditamento per prelevamento in contanti.

Mod. 31 - ter C. G. e mod. 66 T (a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale)

Elenco degli ordinativi e dei buoni estinti tratti sull'ordine di accreditamento prodotto automaticamente dalle stesse Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Mod. 31 - quater C. G. (a cura del Funzionario delegato)

Buono speciale su ordine di accreditamento.

Mod. 31 - quinquies C. G. (a cura del sub-funzionario delegato)

Elenco di prelevamento su sub-anticipazione.

Mod. 32 - bis C. G. (a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale)

Elenco degli ordinativi su ordine di accreditamento rimasti inestinti alla fine dell'esercizio e trasportati all'esercizio successivo.

Mod. 34 C. G. (a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale)

Elenco degli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.

Mod. 62 C. G. (a cura del Funzionario delegato)

Elenco delle spese variabili, d'ordine e obbligatorie insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 63 C. G. (a cura delle Direzioni provinciali dei servizi vari)

Elenco delle rate di spese fisse perente o prescritte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 79 R. T. (a cura della Banca d'Italia)

Elenco dei titoli pagati in conto sospeso in attesa di nuova imputazione.

Mod. 88 Rag. Cent. (a cura del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca)

Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali nei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Mod. 89 T (a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale)

Schede di contabilita' speciale tenute dalla Banca d'Italia.

Mod. 91 (Nuova versione) e Mod. 91 informatico (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio)

Situazione dei beni immobili disponibili alla fine dell'esercizio.

Mod. 98 C. G. - nuovo - (a cura dell'Ufficio del Consegnatario)

Prospetto per "categoria" e classificazione SEC 95 delle variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili patrimoniali del singolo ufficio consegnatario.

Mod. 100 T (a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale)

Elenco dei titoli da trasportare e di quelli colpiti da perenzione, distintamente per competenza e residui.

Mod.108 C.G. (a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale)

Eventuali segnalazioni negative desunte dai mod. 34 C.G. e mod. 31-bis C.G. da comunicare all'Ufficio centrale del bilancio.

BENI MOBILI PATRIMONIALI

TABELLA DI CORRISPONDENZA
TRA "CATEGORIE" E "CLASSIFICAZIONE SEC 95"

====================================================================
Classificazione sec 95 -------------------------------------------------------------------- Categoria patrimoniale liv. liv. liv. liv. liv. Descrizione
1 2 3 4 5 --------------------------------------------------------------------
1 BA AA AA HA AA MOBILI ED ARREDI Beni mobili costituenti PER UFFICIO la dotazione degli uffici; beni mobili BA AA AA HA BA MOBILI ED ARREDI delle tipografie, PER ALLOGGI E laboratori, officine, PERTINENZE centri meccanografici, elettronici con relativi BA AA AA HA CA MOBILI ED ARREDI supporti e pertinenze PER LOCALI AD USO non aventi carattere SPECIFICO riservato; beni mobili di ufficio costituenti BA AA AA GA AA MACCHINARI PER le dotazioni di UFFICIO ambulatori di qualsiasi tipo BA ZZ ZZ ZZ ZA CLASSIFICAZIONE
RESIDUALE
RELATIVA ALLA 1
CATEGORIA --------------------------------------------------------------------
2 BA AA AA IA AA LIBRI E Libri e pubblicazioni PUBBLICAZIONI sia ufficiali (raccolta annua delle Gazzette BA AA AA IA BA MATERIALE Ufficiali e degli atti MULTIMEDIALE normativi della Repub- blica Italiana, dei BA AA AA IA CA ALTRI bollettini ufficiali, ecc.) sia non ufficia- BA ZZ ZZ ZZ ZB CLASSIFICAZIONE li, costituenti la RESIDUALE dotazione dell'ufficio. RELATIVA ALLA 2 (Non devono essere CATEGORIA inventariati in questa categoria tutti i libri e le pubblicazioni acquistati per essere distribuiti agli impiegati quali strumento di lavoro. Questi devono essere iscritti nel registro dei beni di facile consumo). --------------------------------------------------------------------
3 BA AA AA GA BA IMPIANTI E Materiale scientifico, MACCHINARI PER di laboratorio, oggetti LOCALI AD USO d'arte (quando non SPECIFICO devono essere conside- rati "immobili" agli BA AA AA GA CA HARDWARE effetti inventariali); metalli preziosi, BA AA AA GA DA ALTRI IMPIANTI strumenti musicali, E MACCHINARI attrezzature tecniche e didattiche. Attrez- BA AA AA GA EA ATTREZZATURE zatura sanitaria diagnostica, terapeu- BA AA AA OA AA STRUMENTI tica, durevole per MUSICALI ambulatori medici.
BA AA BA BA AA SOFTWARE

BA AA BA BA BA ORIGINALI DI
OPERE ARTISTICHE
E LETTERARIE
NON SOGGETTE A
TUTELA

BA BA AA AA AA MATERIALE PER
LABORATORI

BA BA AA AA BA MATERIALE PER
OFFICINE

BA CA AA AA AA PIETRE E METALLI
PREZIOSI

BA CA AA AA BA OGGETTI DI
ANTIQUARIATO

BA CA AA AA CA ALTRI OGGETTI DI
VALORE

BA ZZ ZZ ZZ ZC CLASSIFICAZIONE
RESIDUALE
RELATIVA ALLA 3
CATEGORIA --------------------------------------------------------------------
4 BA AA AA PA AA ANIMALI

Beni assegnati alla BA AA AA PA BA VIGNETI, FRUTTETI conduzione di fondi ED ALTRE rustici. Macchine PIANTAGIONI e strumenti agricoli, PERMANENTI nonche' gli animali adibiti alla coltura BA BA AA BA AA PRODOTTI dei fondi. Animali INTERMEDI di proprieta' dello Stato. BA BA BA AA AA PRODOTTI IN CORSO
DI LAVORAZIONE
RELATIVI A
COLTIVAZIONI ED
ALLEVAMENTI

BA BA BA AA BA PRODOTTI IN CORSO
DI LAVORAZIONE

BA BA BA AA CA ALTRI PRODOTTI
IN CORSO DI
LAVORAZIONE

BA BA CA AA AA PRODOTTI FINITI

BA ZZ ZZ ZZ ZD CLASSIFICAZIONE
RESIDUALE
RELATIVA ALLA 4
CATEGORIA --------------------------------------------------------------------
5 BA AA AA GA FA ATTREZZATURE E Armamenti; strumenti MACCHINARI PER protettivi, ALTRI USI equipaggiamenti, ecc. SPECIFICI (Le divise, gli effetti di vestiario, le scarpe, BA AA AA HA DA ALTRI MOBILI ED ecc. devono essere ARREDI PER USO contabilizzati nella SPECIFICO categoria V fino a quando non vengono BA AA AA MA AA ARMI LEGGERE immessi in uso, divenendo in tal modo BA AA AA MA BA ARMI PESANTI beni di facile consumo).
BA AA AA MA CA MEZZI TERRESTRI
DA GUERRA

BA AA AA MA DA MEZZI AEREI DA
GUERRA

BA AA AA MA EA MEZZI NAVALI DA
GUERRA

BA AA AA NA AA EQUIPAGGIAMENTI
CIVILI

BA AA AA NA BA EQUIPAGGIAMENTI
LOGISTICO-
MILITARI

BA AA AA NA CA VESTIARI CIVILI

BA AA AA NA DA VESTIARI MILITARI

BA ZZ ZZ ZZ ZE CLASSIFICAZIONE
RESIDUALE
RELATIVA ALLA 5
CATEGORIA --------------------------------------------------------------------
6 BA AA AA LA AA MEZZI DI Automezzi, velivoli, TRASPORTO natanti ed altri beni STRADALI LEGGERI iscritti nei pubblici registri BA AA AA LA BA MEZZI DI
TRASPORTO
STRADALI PESANTI

BA AA AA LA CA MEZZI DI
TRASPORTO AEREI

BA AA AA LA DA MEZZI DI
TRASPORTO
MARITTIMI

BA AA AA LA EA ALTRI MEZZI DI
TRASPORTO

BA ZZ ZZ ZZ ZF CLASSIFICAZIONE
RESIDUALE
RELATIVA ALLA 6
CATEGORIA --------------------------------------------------------------------
7 BA AA AA QA AA ALTRI BENI Altri beni non MATERIALI classificabili PRODOTTI --------------------------------------------------------------------
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone