Gazzetta n. 266 del 12 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 settembre 2004
Cessione dei crediti relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca ed innovazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
e
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai sensi del quale le risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, effettuate ai sensi dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni (l'«art. 15»), del crediti relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione, sono destinate alla concessione di ulteriori finanziamenti da erogare con le modalita' stabilite con il Ministro competente;
Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di agevolazioni creditizie, fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' della ricerca scientifica e tecnologica, che ha istituito il Fondo speciale per la ricerca applicata («FSRA»);
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che ha disciplinato le modalita' di esercizio del FSRA, di erogazione da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (successivamente soppresso e confluito nel Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - «MIUR») di finanziamenti agevolati e ne ha determinato i soggetti beneficiari; e visto il relativo art. 14 che ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica («FIT») presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (successivamente soppresso e confluito nel Ministero per le attivita' produttive - «MAP»);
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, con il quale e' stato istituito il Fondo per le agevolazioni alla ricerca («FAR»), in sostituzione del FSRA, e riordinata la normativa di concessione di finanziamenti agevolati a sostegno di attivita' di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo;
Visto il comma 2 dell'art. 15, ai sensi del quale le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione eseguite ai sensi del summenzionato articolo sono individuate con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e considerato che la presente operazione di cartolarizzazione ha ad oggetto crediti di competenza del MAP e del MIUR, e che pertanto le caratteristiche della stessa devono essere individuate con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Attesa la necessita' di individuare (i) crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione e disporne la cessione alla «Societa' di cartolarizzazione italiana crediti a responsabilita' limitata» «S.C.I.C. a r.l.», costituita ai sensi dell'art. 15 («SCIC») e (ii) le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione e dei titoli che la SCIC emette nell'ambito di tale operazione;
Considerato che, ai sensi del comma 11 dell'art. 15, la riscossione dei crediti ceduti puo' essere svolta dallo Stato;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto della cessione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, il MIUR cede alla SCIC, in blocco e senza garanzia di solvenza, tutti i crediti (per capitale, interessi maturati e maturandi, anche eventualmente di mora, accessori, spese, rimborso di eventuali danni o indennizzi) derivanti dalle erogazioni effettuate sino al 31 luglio 2004, a fronte di finanziamenti a tasso agevolato concessi a valere sulle disponibilita' del FSRA e del FAR ai soggetti di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e che alla data del 31 luglio 2004 rispondono a tutti i criteri di cui all'allegato 1 al presente decreto (i «Crediti MIUR»).
In relazione alla cessione dei crediti di cui al precedente capoverso, il MIUR sottoscrive con la SCIC apposito contratto di cessione al quale e' allegato un elenco del Crediti MIUR. Il MIUR garantisce alla SCIC l'esistenza dei Crediti MIUR per i rispettivi importi indicati nell'elenco.
Il contratto di cessione disciplina, tra l'altro, i meccanismi di aggiustamento da applicarsi nel caso in cui si verifichino errori nell'inclusione di Crediti MIUR dall'elenco citato nel precedente capoverso, nonche' gli obblighi che il MIUR assume nel caso della verifica dell'inesistenza, totale o parziale, di Crediti MIUR indicati nell'elenco stesso. In seguito alla verificata inesistenza, totale o parziale, di Crediti MIUR, il MIUR corrispondera' con i termini e le modalita' specificate nel contratto di cessione, alla SCIC un importo in contanti pari al valore nominale dei crediti la cui inesistenza sia stata accertata, al netto del corrispettivo spettante al MIUR in relazione ad eventuali crediti rispondenti ai criteri di cui all'allegato 1 e ceduti ai sensi del presente articolo ma che non siano stati inseriti nell'elenco di cui al precedente capoverso. L'eventuale eccesso dei crediti ceduti ma non inseriti nell'elenco rispetto ai crediti inseriti nell'elenco di cui sia stata successivamente accertata l'inesistenza e' tenuto in considerazione al fine della ripartizione del corrispettivo differito di cui all'art. 2.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, il MAP cede alla SCIC, in blocco e senza garanzia di solvenza, tutti i crediti (per capitale, interessi maturati e maturandi, anche eventualmente di mora, accessori, spese, rimborso di eventuali danni o indennizzi) derivanti dalle erogazioni effettuate sino al 31 luglio 2004 a fronte di finanziamenti a tasso agevolato erogati utilizzando gli importi disponibili sul FIT ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e che alla data del 31 luglio 2004 rispondono a tutti i criteri di cui all'allegato 3 al presente decreto (i «Crediti MAP» e unitamente ai Crediti MIUR e, a decorrere dalla cessione di cui all'art. 4 del presente decreto, ai Crediti ulteriori come di seguito definiti, congiuntamente indicati come i «Crediti»).
In relazione alla cessione dei crediti di cui al precedente capoverso, il MAP sottoscrive con la SCIC apposito contratto di cessione al quale allega un elenco dei Crediti MAP. Il MAP garantisce alla SCIC l'esistenza dei Crediti MAP per i rispettivi importi indicati nell'elenco.
Il contratto di cessione disciplina, tra l'altro, i meccanismi di aggiustamento da applicarsi nel caso in cui si verifichino errori nell'inclusione o esclusione di Crediti MAP dall'elenco citato nel precedente capoverso, nonche' gli obblighi che il MAP assume nel caso della verifica dell'inesistenza, totale o parziale, di Crediti MAP indicati nell'elenco stesso. In seguito alla verifica dell'inesistenza, totale o parziale, di Crediti MAP, il MAP corrisponde, con i termini e le modalita' specificate nel contratto di cessione, alla SCIC un importo in contanti pari al valore nominale dei crediti la cui inesistenza sia stata accertata, al netto del corrispettivo spettante al MAP in relazione ad eventuali crediti rispondenti al criteri di cui all'allegato 3 al presente decreto e ceduti ai sensi del primo capoverso del presente articolo ma che non siano stati inseriti nell'elenco di cui al precedente capoverso. L'eventuale eccesso dei crediti ceduti ma non inseriti nell'elenco rispetto ai crediti inseriti nell'elenco di cui sia stata successivamente accertata l'inesistenza e' tenuto in considerazione al fine della ripartizione del corrispettivo differito di cui all'art. 2.
 
Art. 2.
Corrispettivo cessione

1. Il netto ricavo dell'emissione dei titoli di cui al successivo art. 8 e' suddiviso tra MIUR e MAP proporzionalmente al valore nominale dei Crediti rispettivamente ceduti.
In particolare, il MIUR riceve dalla SCIC, quale corrispettivo per la cessione dei Crediti MIUR, un ammontare pari alla somma dei seguenti importi:
(a) contestualmente all'emissione dei titoli di cui al successivo art. 8, un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed irripetibile di importo non inferiore ad Euro 550.000.000, per il cui pagamento la SCIC utilizza il ricavo dell'emissione dei medesimi titoli, al netto:
(i) delle commissioni di collocamento dei titoli;
(ii) delle spese e degli altri oneri iniziali a carico della stessa SCIC, ed in particolare delle commissioni dovute alle agenzie di rating, nei limiti di un importo massimo complessivo non superiore ad Euro 1.350.000;
(iii) di un importo di Euro 50.000 trattenuto dalla SCIC quale fondo di liquidita' per fare fronte alle spese che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'operazione di cartolarizzazione;
(iv) nonche' di un importo non inferiore ad Euro 30.000.000 trattenuto dalla SCIC in relazione all'acquisto dei Crediti ulteriori di cui al successivo art. 4;
(b) un ulteriore corrispettivo da corrispondersi a condizione che i titoli di cui al successivo art. 8 siano stati completamente rimborsati e determinato secondo quanto stabilito nel successivo art. 6.
Il corrispettivo in denaro di cui al comma 1, lettera (a), che precede e' versato dalla SCIC al MAP sul conto di contabilita' speciale n. 1201 del MAP intestato al FIT aperto presso la tesoreria provinciale di Roma, via dei Mille n. 52 (il «Conto MAP»).
 
Art. 3.
Impegni MIUR

Il MIUR, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dei Crediti MIUR e dei Crediti ulteriori di cui al successivo art. 4, (i) assume gli impegni accessori, secondo la prassi delle operazioni di cartolarizzazione e per il buon esito dell'operazione, (ii) rilascia dichiarazioni a favore della SCIC e del Ministero dell'economia e delle finanze («MEF») in relazione al MIUR, ai Crediti MIUR ed ai Crediti ulteriori, quali indicati nell'allegato 2. Il MEF sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni rese dal MIUR, rilascia a favore dei collocatori dei titoli di cui all'art. 8, le dichiarazioni e garanzie richieste dalla prassi delle operazioni di cartolarizzazione e sottoscrive la convenzione tra i creditori in base alla quale e' approvato l'ordine di priorita' dei pagamenti allegato al contratto di cessione.
Il MIUR sottoscrive con la SCIC apposito contratto di gestione in forza del quale il MIUR si impegna ad amministrare, gestire, incassare e riconciliare, in nome e per conto della SCIC, i Crediti MIUR, nonche' a gestire le eventuali procedure di recupero dei Crediti MIUR insoluti. Il MIUR ha facolta' di sub-delegare a soggetti terzi una o piu' delle attivita' di cui e' incaricato in relazione ai Crediti MIUR, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilita' del MIUR nei confronti della SCIC rispetto alle modalita' di espletamento di tali attivita'.
Il MIUR assume inoltre l'onere di sostenere i costi, le spese e gli onorari derivanti dall'attivita' di recupero dei Crediti MIUR anche nei confronti degli eventuali soggetti terzi di cui al capoverso che precede, ove previsto nelle convenzioni con tali terzi.
A fronte dell'attivita' di amministrazione, gestione, riscossione e riconciliazione ovvero del recupero, qualora insoluti, dei Crediti MIUR, il MIUR riceve dalla SCIC una commissione (la «Commissione MIUR»), comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto, ove applicabile, corrisposta in via semestrale posticipata non superiore allo 0,90% dell'ammontare complessivo degli incassi realizzati sui Crediti MIUR e sui Crediti ulteriori nel semestre stesso e una commissione, comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto, ove applicabile, corrisposta in via semestrale posticipata non superiore all'8% dell'ammontare complessivo degli incassi recuperati, in sede contenziosa, in relazione ai Crediti MIUR e ai Crediti ulteriori, nel semestre stesso. Tali commissioni sono corrisposte e liquidate sul Conto MIUR secondo l'ordine di priorita' dei pagamenti concordato tra la SCIC ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi delle operazioni di cartolarizzazione.
In caso di sub-delega delle attivita' di cui al comma 2 del presente articolo, il MIUR determina il compenso dovuto ai soggetti terzi, che non puo' essere superiore alle commissioni di cui al comma precedente.
Il MIUR puo' avvalersi di prestazioni specialistiche (assistenza informatica, legale ed altre) utilizzando le commissioni MIUR, di cui al comma precedente, nonche' utilizzare un importo non superiore al 50% delle commissioni stesse per corrispondere premi di produttivita' e/o indennita' di risultato in favore del personale, anche appartenente ad enti pubblici, di ricerca incaricato dello svolgimento della attivita' stessa.
 
Art. 4.
Crediti ulteriori MIUR

Il contratto di cessione contiene l'impegno del MIUR a cedere alla SCIC, entro il 31 dicembre 2004, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, in blocco e senza garanzia di solvenza, tutti i crediti (per capitale, interessi maturandi e maturati, anche eventualmente di mora, accessori, spese, rimborso di eventuali danni o indennizzi) erogati nel periodo compreso fra il 31 luglio 2004 ed il 20 dicembre 2004 nei limiti di un importo massimo in linea capitale pari a Euro 42.000.000, a fronte dei finanziamenti a tasso agevolato parzialmente erogati dai quali derivano i Crediti MIUR (i «Crediti ulteriori»).
In relazione alla cessione dei crediti di cui al precedente capoverso, il MIUR sottoscrive con la SCIC, entro il 31 dicembre 2004, apposito contratto di cessione dei crediti con allegato un elenco dei Crediti ulteriori. Il MIUR garantira' alla SCIC l'esistenza dei Crediti ulteriori per l'importo indicato nell'elenco.
Fatta eccezione per quanto diversamente disposto dal presente articolo, il contratto di cessione relativo ai Crediti ulteriori contiene le medesime disposizioni del contratto di cessione di cui all'art. 1.
Il MIUR ricevera' dalla SCIC, quale corrispettivo per la cessione dei Crediti ulteriori:
(a) un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed irripetibile, per un importo non inferiore ad Euro 30.000.000;
(b) un ulteriore corrispettivo da corrispondersi, secondo le modalita' di cui all'art. 6, a condizione che i titoli di cui al successivo art. 8, unitamente ai relativi accessori, siano stati completamente rimborsati.
Il corrispettivo iniziale per la cessione dei Crediti ulteriori e' finanziato con i proventi dell'emissione dei titoli di cui all'art. 8 per un ammontare non inferiore ad Euro 30.000.000 che e' trattenuto sul conto di cui all'art. 7 sino alla data di versamento a favore del MIUR.
L'eventuale importo non utilizzato per versare il corrispettivo iniziale dei Crediti ulteriori e' utilizzato dalla SCIC per il rimborso dei titoli di cui all'art. 8 secondo le modalita' di rimborso dei medesimi.
Il corrispettivo iniziale per la cessione dei Crediti ulteriori e' pagato al MIUR all'avvenuto perfezionamento della cessione ed espletamento degli adempimenti necessari ai fini dell'opponibilita' ai terzi della stessa.
Con il contratto di gestione di cui all'art. 3 il MIUR assume l'obbligo di svolgere, in relazione ai Crediti ulteriori, successivamente alla cessione alla SCIC, le stesse attivita' di amministrazione, gestione, riconciliazione, incasso e recupero ad esso affidate in relazione ai Crediti MIUR in nome e per conto della stessa.
 
Art. 5.
Impegni MAP

Il MAP, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dei Crediti MAP (i) assume gli impegni accessori, secondo la prassi delle operazioni di cartolarizzazione per il buon esito dell'operazione, (ii) rilascia dichiarazioni a favore della SCIC e del MEF in relazione al MAP e ai Crediti MAP, quali indicati nell'allegato 4. Il MEF sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni rese dal MAP, rilascia a favore dei collocatori dei titoli di cui all'art. 8, le dichiarazioni e garanzie richieste dalla prassi delle operazioni di cartolarizzazione e sottoscrive la convenzione tra i creditori in base alla quale e' approvato l'ordine di priorita' dei pagamenti allegato al contratto di cessione.
Il MAP sottoscrive con la SCIC apposito contratto di gestione dei Crediti MAP in forza del quale il MAP si impegna ad amministrare, gestire, incassare e riconciliare, in nome e per conto della SCIC, i Crediti MAP, nonche' a gestire le eventuali procedure di recupero dei Crediti MAP insoluti. Il contratto di gestione inoltre prevede che il MAP ha la facolta' di subdelegare a soggetti terzi una o piu' delle attivita' di cui e' incaricato in relazione ai Crediti MAP, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilita' del MAP nei confronti della SCIC rispetto alle modalita' di espletamento di tali attivita'.
Il MAP assume inoltre l'onere di sostenere i costi, le spese e gli onorari derivanti dall'attivita' di recupero dei Crediti MAP anche nei confronti degli eventuali soggetti terzi di cui al capoverso che precede, ove previsto nelle convenzioni con i terzi stessi.
A fronte dell'attivita' di amministrazione, gestione, riscossione e riconciliazione ovvero del recupero, qualora insoluti, dei Crediti MAP, il MAP riceve dalla SCIC una commissione, comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto, ove applicabile, pagabile in via semestrale posticipata non superiore allo 0,90% dell'ammontare complessivo degli incassi realizzati sui Crediti MAP e una commissione, comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto, ove applicabile, pagabile in via semestrale posticipata non superiore all'8% dell'ammontare complessivo degli incassi recuperati, in sede contenziosa, in relazione ai Crediti MAP. Tali commissioni sono corrisposte secondo l'ordine di priorita' dei pagamenti concordato tra la SCIC ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi delle operazioni di cartolarizzazione.
In caso di sub-delega delle attivita' di cui al comma 2 del presente articolo, il MAP determina il compenso dovuto ai soggetti terzi, che non puo' essere superiore alle commissioni di cui al comma precedente.
Il MAP puo' avvalersi di prestazioni specialistiche (assistenza informatica, legale ed altre) utilizzando le Commissioni MAP, di cui al comma precedente, nonche' utilizzare un importo non superiore al 50% delle commissioni stesse per corrispondere premi di produttivita' e/o indennita' di risultato in favore del personale, anche appartenente ad enti pubblici, di ricerca incaricato dello svolgimento della attivita' stessa.
 
Art. 6.
Corrispettivo differito

L'ulteriore corrispettivo di cui all'art. 2 e all'art. 4 e' versato dalla SCIC:
(a) in denaro, se e nella misura in cui il ricavo effettivo per la SCIC derivante dalla riscossione dei Crediti MIUR (comprensivi dei Crediti ulteriori) e della riscossione dei Crediti MAP, nonche' dalle altre operazioni accessorie poste in essere per l'operazione di cartolarizzazione, ecceda l'ammontare risultante dalla somma tra il corrispettivo iniziale di acquisto dei Crediti MIUR di cui al precedente art. 2, il corrispettivo iniziale di acquisto dei Crediti ulteriori a cui al precedente art. 4 e il corrispettivo iniziale di acquisto dei Crediti MAP di cui al precedente art. 2, gli oneri sostenuti per interessi, per altri eventuali oneri accessori e per i costi connessi all'operazione di cartolarizzazione. All'importo cosi' calcolato si aggiungera' ogni altra somma che la SCIC avra' ricevuto dal MIUR, dal MAP o da terzi ai sensi del contratto di cessione o di altri contratti relativi all'operazione di cartolarizzazione e che non sia stata utilizzata per il rimborso dei titoli di cui al successivo art. 8 o dei nuovi titoli che dovessero essere emessi o dei finanziamenti che dovessero essere contratti ai sensi dell'ultimo capoverso del presente articolo, per il pagamento dei relativi interessi, o per sostenere i costi connessi all'operazione di cartolarizzazione; ovvero,
(b) a scelta e su richiesta congiunta del MIUR e del MAP, d'intesa con il MEF, successivamente all'integrale rimborso dei titoli o dei finanziamenti di cui al presente articolo, lettera (a), mediante retrocessione dalla SCIC al MIUR dei Crediti MIUR (comprensivi dei Crediti ulteriori) ed al MAP dei Crediti MAP non ancora riscossi nello stato di fatto e di diritto in cui essi si troveranno, senza garanzia di solvenza o di esistenza, nonche' di ogni altra somma, credito o diritto vantato dalla SCIC nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione.
L'ulteriore corrispettivo, di cui al precedente comma, lettera (a), e' ripartito fra il MIUR ed il MAP tenuto conto dei crediti ceduti da ciascuno di essi, nonche' in funzione dei costi, dei tempi e dei proventi della riscossione e dei recuperi dei crediti ceduti riferiti a ciascun Ministero, con le modalita' specificate nel contratto di cessione.
Al fine della ripartizione di tale ulteriore corrispettivo fra il MIUR ed il MAP, la SCIC ovvero soggetti terzi dalla stessa designati, provvedono a tenere una contabilita' separata dei crediti ceduti, dei tempi e dei proventi della riscossione dei crediti ceduti, nonche' di ogni altro dato ed elemento che possa essere rilevante ai fini del calcolo di cui sopra.
Il MEF, di concerto con il MIUR ed il MAP, anche separatamente, possono chiedere alla SCIC di anticipare in tutto o in parte, in una o piu' soluzioni, il pagamento dell'ulteriore corrispettivo di cui al precedente comma 1, ove la SCIC sia in grado di finanziare tale anticipato pagamento mediante emissione e collocamento di nuovi titoli ovvero mediante assunzione di finanziamenti, secondo termini e modalita' contenuti in successivi decreti da emettersi dal MEF di concerto con il MIUR ed il MAP, e a condizione che tale emissione o tali finanziamenti non determinino una diminuzione del rating attribuito ai titoli, di cui al successivo art. 8, in essere in quel momento.
 
Art. 7.
Conto di riscossione

La SCIC accende presso la Tesoreria centrale dello Stato un conto sul quale, secondo quanto previsto dai contratti di gestione di cui agli articoli 3 e 5 del presente decreto, sono versate tutte le somme riscosse a fronte dei Crediti e qualsiasi altra somma ad altro titolo corrisposta dalle controparti dei documenti dell'operazione ad eccezione delle somme ricevute dalle controparti dei contratti di copertura di cui all'art. 10. Sulla giacenza media del conto e' corrisposto all'inizio di ogni semestre un importo determinato sulla base del tasso di interesse riconosciuto dalla Banca d'Italia sulle giacenze del conto disponibilita', ai sensi della legge 26 novembre 1993, n. 483. Il pagamento degli interessi e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 4.1.7.1 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria», capitolo 3100, dello stato di previsione della spesa del bilancio del MEF.
La SCIC puo' utilizzare per il deposito delle somme di cui al precedente comma conti correnti diversi da quello summenzionato, da aprirsi presso un primario istituto di credito, nel caso in cui all'indebitamento a breve termine, non garantito e non subordinato, della Repubblica italiana sia attribuito un rating inferiore a F-1 da Fitch Ratings Limited, P-1 da Moodys' Investors' Service, o A-1 + da Standard & Poor's e l'utilizzo di tali conti sia richiesto dalle medesime societa' di rating come condizione per il mantenimento del rating sui titoli stessi. Ai sensi del comma 9 dell'art. 15, sugli interessi ed altri proventi corrisposti sui conti di cui ai precedenti commi del presente articolo, ovvero su altri conti intestati alla SCIC non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 
Art. 8.
Titoli

Per finanziare il corrispettivo iniziale, nonche' il corrispettivo che dovra' essere versato al MIUR in seguito alla cessione dei Crediti ulteriori di cui all'art. 4, la SCIC, ai sensi del comma 3 dell'art. 15, emette dei titoli a ricorso limitato, il cui collocamento e' curato dalle banche selezionate, a seguito di procedura competitiva, dal MEF.
Le caratteristiche dei titoli sono indicate nell'allegato 5. Tali titoli non sono assistiti dalla garanzia dello Stato.
 
Art. 9.
Diritto di riacquisto

Il MAP ed il MIUR congiuntamente, d'intesa con il MEF, possono riacquistare dalla SCIC, secondo le modalita' previste nel contratto di cessione di cui all'art. 1, qualora l'ammontare residuo in linea capitale dei titoli di cui all'art. 8 sia uguale o inferiore al 10% dell'ammontare in linea capitale dei titoli stessi alla data di emissione, tutti i Crediti nello stato di fatto e di diritto in cui essi si troveranno e senza garanzia della solvenza o di esistenza degli stessi, a condizione che il corrispettivo per il riacquisto di tali Crediti consenta alla SCIC di rimborsare integralmente tutti i titoli e di adempiere a tutti gli altri obblighi derivanti dall'operazione di cartolarizzazione, ad eccezione dell'obbligo di pagamento del prezzo di acquisto differito.
 
Art. 10.
Contratti di copertura

Il MEF provvede per conto della SCIC alla copertura e successiva gestione dei rischi connessi alla variabilita' dei tassi di interesse dei titoli di cui all'art. 8, anche al fine di consentire l'ottenimento ed il mantenimento del rating previsto per i titoli medesimi.
 
Art. 11.
Sottoscrizione dei contratti

Il dott. Luciano Criscuoli direttore generale pro tempore della direzione per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attivita' di ricerca, o in caso di sua assenza o impedimento, un dirigente da lui delegato e' autorizzato a sottoscrivere i contratti, i documenti e tutti gli atti relativi all'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto in nome e per conto del MIUR.
Il dott. Roberto Pasca di Magliano, direttore generale del MAP ed il dott. Antonio Martini dirigente del MAP, sono autorizzati disgiuntamente a sottoscrivere i contratti, i documenti e tutti gli atti relativi all'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto in nome e per conto del MAP.
Il dott. Augusto Zodda e la dott.ssa Maria Cannata, dirigenti generali del Dipartimento del tesoro del MEF sono autorizzati disgiuntamente a sottoscrivere il contratto di garanzia e indennizzo, la convenzione tra i creditori relativi all'operazione e tutti gli altri documenti e atti relativi di cui al presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato al visto della Corte dei conti e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2004

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco

Il Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca
Moratti

Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2004

Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 254
 
Allegato 1

CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEI CREDITI MIUR

1. Tutti i crediti (per capitale, interessi maturati e maturandi, anche eventualmente di mora, accessori, spese, rimborso di eventuali danni o indennizzi) derivanti dalle erogazioni effettuate a fronte di finanziamenti concessi, sotto forma di credito agevolato, dal MIUR a valere sul FAR che, alla data del 31 luglio 2004, soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
a) non sono ancora stati rimborsati ed in relazione ai quali e' stata effettuata almeno un'erogazione;
b) in relazione ai quali non vi sono somme dovute e non pagate superiori a Euro 1.000, ad eccezione di quelli derivanti dalle erogazioni effettuate a fronte dal finanziamento identificato con il numero pratica 6473 e concesso con decreto direttoriale numero 1131 del 18 ottobre 2001 in relazione al quale non vi sono somme dovute e non pagate superiori ad Euro 35.000; e
c) per i quali i soggetti debitori non sono soggetti a procedura concorsuale o liquidazione volontaria.
2. Tutti i crediti (per capitale, interessi maturati e maturandi, anche eventualmente di mora, accessori, spese, rimborso di eventuali danni o indennizzi) derivanti dalle erogazioni effettuate a fronte di finanziamenti concessi, sotto forma di credito agevolato, dal MIUR a valere sul FSRA che, alla stessa data, soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
a) non sono ancora stati rimborsati ed in relazione ai quali e' stata effettuata almeno un'erogazione;
b) in relazione ai quali non vi sono somme dovute e non pagate superiori a Euro 1.000;
c) per i quali i soggetti debitori non sono soggetti a procedura concorsuale o liquidazione volontaria; e
d) che sono identificati da numeri di pratica diversi dai seguenti: 0542750200, 0573550100, 0573550300.
Saranno altresi' ceduti con pubblicazione di un ulteriore avviso di cessione effettuata nella Gazzetta Ufficiale tutti i crediti relativi ad ulteriori erogazioni effettuate entro il 20 dicembre 2004 relative ai finanziamenti che sono compresi nei criteri elencati ai numeri (1) e (2) che precedono.
 
Allegato 2

ELENCO DEGLI IMPEGNI ACCESSORI DA ASSUMERSI DA PARTE DEL MIUR A
FAVORE DI SCIC E DEL MEF

(A) Dichiarazioni e garanzie in merito ai propri poteri e all'esistenza di tutte le autorizzazioni necessarie alla stipula del contratto di cessione dei Crediti MIUR e di assunzione degli obblighi previsti dallo stesso;
(B) dichiarazioni e garanzie in merito: (i) all'avvenuto adempimento di tutto quanto necessario per la stipula del contratto di cessione dei Crediti MIUR e per l'assunzione dei connessi obblighi; (ii) alla idoneita' del contratto di cessione a trasferire a SCIC la titolarita' dei Crediti MIUR; e (iii) al fatto che la stipula del contratto di cessione non e' in conflitto con norme di legge o con altri obblighi, atti o giudizi relativi al MIUR, al suo patrimonio o ai Crediti MIUR;
(C) dichiarazioni e garanzie in merito: (i) alla completezza, veridicita' e correttezza delle informazioni relative ai Crediti MIUR contenute nell'elenco che sara' allegato al contratto di cessione; (ii) alla legittima titolarita' in capo al MIUR dei Crediti MIUR e alla conformita' alla legge dei contratti da cui essi derivano; (iii) alla capacita' di disporre dei Crediti MIUR da parte del MIUR, quale unico titolare legittimato ed all'assenza di precedenti cessioni a terzi o vincoli sugli stessi; (iv) all'esecuzione del contratto di cessione dei Crediti MIUR e alla natura privatistica dello stesso e degli obblighi con esso assunti; (v) alla non opponibilita' a SCIC nell'esecuzione del contratto di immunita' o privilegi connessi alla sua natura di amministrazione dello Stato, alla non necessita' dell'intervento di terzi nel contratto di cessione dei Crediti MIUR e alla non sussistenza di facolta' di recesso del MIUR da tale contratto o di annullamento dello stesso in virtu' della sua natura pubblicistica; (vi) all'impegno del MIUR di agire secondo la propria diligenza nell'esecuzione del contratto di cessione tenendo conto che l'operazione di cartolarizzazione comportera' l'emissione di titoli asset-backed a ricorso limitato sul mercato internazionale dei capitali; (vii) alla piena conoscenza da parte del MIUR dei meccanismi contrattuali dell'operazione di cartolarizzazione e dell'ordine di priorita' previsti per i pagamenti da parte di SCIC o dei suoi incaricati a valere sui flussi di cassa generati dagli incassi o dai recuperi in relazione ai Crediti MIUR;
(D) impegno a ripetere le dichiarazioni a garanzia con riferimento ai Crediti Ulteriori in corrispondenza della relativa cessione ai sensi dell'art. 4;
(E) impegno (i) ad informare SCIC e il MEF dell'eventuale non correttezza di quanto lo stesso MIUR abbia dichiarato o garantito alla stessa o di propri inadempimenti; e (ii) a integrare le informazioni contenute nell'elenco dei Crediti MIUR allegato al contratto di cessione in conseguenza dell'accertata incompletezza, non veridicita' e non correttezza delle informazioni contenute in tale elenco;
(F) impegno a tenere indenne SCIC da qualunque danno, costo o spesa derivanti: (i) dall'inadempimento degli obblighi assunti dal MIUR con il contratto di cessione; (ii) dalla incompletezza o non correttezza delle dichiarazioni e/o garanzie rese dal MIUR; o (iii) dal mancato incasso o recupero di Crediti MIUR in conseguenza dell'esercizio nei confronti del MIUR dell'eccezione di compensazione da parte dei debitori ceduti;
(G) impegno a: (i) compiere qualsiasi atto e sottoscrivere qualsiasi documento necessario a rendere opponibile a terzi la cessione dei Crediti MIUR e il trasferimento delle garanzie a essi relativi alla SCIC; (ii) prestare assistenza alla SCIC e a cooperare con la stessa nelle attivita' di verifica relative ai Crediti MIUR e a mettere a disposizione qualsiasi dato, documento, registrazione o informazione relativi ai Crediti MIUR; (iii) a non cedere o trasferire a terzi, in tutto o in parte, i Crediti MIUR e a non costituire alcun diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a favore di terzi sui Crediti MIUR o parte di essi; (iv) a non intraprendere alcuna azione che possa causare l'invalidita' o inesigibilita' di alcuno dei Crediti MIUR o l'invalidita' o non escutibilita' di alcuna delle garanzie ad essi connesse;
(H) impegno a concludere con la SCIC entro il 31 dicembre 2004 un contratto di cessione pro soluto, avente ad oggetto i Crediti Ulteriori, sostanzialmente agli stessi termini e condizioni previsti nel contratto di cessione relativo ai Crediti MIUR;
(I) impegno a non cedere il contratto di cessione e a riconoscere e collaborare con i mandatari eventualmente nominati dalla SCIC;
(J) impegno a sopportare tutti i costi, anche di natura fiscale, connessi con la stipula o esecuzione del contratto di cessione;
(K) impegno a rendersi responsabile nei confronti della SCIC e dei portatori dei titoli emessi ai sensi dell'art. 8, della correttezza e veridicita' delle informazioni fornite dal MIUR o comunque ad esso inerenti e contenute nel prospetto informativo preliminare e nel prospetto informativo che dovra' essere predisposto per il collocamento dei titoli di cui all'art. 8;
(L) impegno a esercitare nell'interesse della SCIC i diritti che residuano in capo al MIUR in relazione ai finanziamenti dai quali sorgono i Crediti MIUR e, in particolare, impegno, nel caso in cui il MIUR rimanga titolare di frazioni di crediti in relazione a finanziamenti da cui derivano i Crediti MIUR, a cooperare con la SCIC nelle attivita' necessarie ai fini della tutela dei diritti della SCIC in relazione ai Crediti MIUR.
 
Allegato 3

CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEI CREDITI MAP

Tutti i crediti (per capitale, interessi maturati e maturandi, anche eventualmente di mora, accessori, spese, rimborso di eventuali danni o indennizzi) derivanti dalle erogazioni effettuate a fronte di finanziamenti concessi ed interamente erogati, sotto forma di credito agevolato, dal MAP a valere sul FIT in base alla normativa vigente precedentemente all'applicazione del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 16 gennaio 2001 che, alla data del 31 luglio 2004, soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
a. in relazione ai quali e' stata stipulata la dichiarazione d'obbligo finale («DOF»);
b. in relazione ai quali non vi sono somme dovute e non pagate;
c. per i quali i soggetti debitori non sono soggetti a procedura concorsuale a liquidazione volontaria;
d. identificati da numeri di contratto diversi dai seguenti: 1538 del 6 dicembre 1990, 1820 del 15 aprile 1992, 2324 del 29 novembre 1993, 2406 del 23 settembre 1994, 2473 del 24 gennaio 1996, 1311 del 23 novembre 1989, 2076 del 26 febbraio 1993, 2261 del 27 settembre 1993 e 2138 del 26 aprile 1993; e
e. identificati da numeri di decreto diversi dai seguenti: 10857 del 15 settembre 1999, 10006 del 14 aprile 1994 e 10089 del 26 ottobre 1994.
 
Allegato 4

ELENCO DEGLI IMPEGNI ACCESSORI DA ASSUMERSI DA PARTE DEL MAP A FAVORE
DI SCIC E DEL MEF

(A) Dichiarazioni e garanzie in merito ai propri poteri e all'esistenza di tutte le autorizzazioni necessarie alla stipula del contratto di cessione dei Crediti MAP e di assunzione degli obblighi previsti dallo stesso;
(B) dichiarazioni e garanzie in merito: (i) all'avvenuto adempimento di tutto quanta necessario per la stipula del contratto di cessione dei Crediti MAP e per l'assunzione dei connessi obblighi; (ii) alla idoneita' del contratto di cessione a trasferire a SCIC la titolarita' dei Crediti MAP; e (iii) al fatto che la stipula del contratto di cessione non e' in conflitto con norme di legge o con altri obblighi, atti o giudizi relativi al MAP, al suo patrimonio o ai Crediti MAP;
(C) dichiarazioni e garanzie in merito: (i) alla completezza, veridicita' e correttezza delle informazioni relative ai Crediti MAP contenute nell'Elenco che sara' allegato al contratto di cessione; (ii) alla legittima titolarita' in capo al MAP dei Crediti MAP e alla conformita' alla legge dei contratti da cui essi derivano; (iii) alla capacita' di disporre dei Crediti MAP da parte del MAP, quale unico titolare legittimato ed all'assenza di precedenti cessioni a terzi o vincoli sugli stessi; (iv) all'esecuzione del contratto di cessione dei Crediti MAP e alla natura privatistica dello stesso e degli obblighi con esso assunti; (v) alla non opponibilita' a SCIC nell'esecuzione del contratto di immunita' o privilegi connessi alla sua natura di amministrazione dello Stato, alla non necessita' dell'intervento di terzi nel contratto di cessione dei Crediti MAP e alla non sussistenza di facolta' di recesso del MAP da tale contratto o di annullamento dello stesso in virtu' della sua natura pubblicistica; (vi) all'impegno del MAP di agire secondo la propria diligenza nell'esecuzione del contratto di cessione tenendo conto che l'operazione di cartolarizzazione comportera' l'emissione di titoli asset-backed a ricorso limitato sul mercato internazionale dei capitali; (vii) alla piena conoscenza da parte del MAP dei meccanismi contrattuali dell'operazione di cartolarizzazione e dell'ordine di priorita' previsti per i pagamenti da parte di SCIC o dei suoi incaricati a valere sui flussi di cassa generati dagli incassi o dai recuperi in relazione al Crediti MAP;
(D) impegno (i) ad informare SCIC e il MEF dell'eventuale non correttezza di quanto lo stesso MAP abbia dichiarato o garantito alla stessa o di propri inadempimenti; e (ii) a integrare le informazioni contenute nell'elenco dei Crediti MAP allegato al contratto di cessione in conseguenza dell'accertata incompletezza, non veridicita' e non correttezza delle informazioni contenute in tale elenco;
(E) impegno a tenere indenne SCIC da qualunque danno, costo o spesa derivanti: (i) dall'inadempimento degli obblighi assunti dal MAP con il contratto di cessione; (ii) dalla non veridicita', incompletezza o non correttezza delle dichiarazioni e/o garanzie rese dal MAP; o (iii) dal mancato incasso o recupero di Crediti MAP in conseguenza dell'esercizio nei confronti del MAP dell'eccezione di compensazione da parte dei debitori ceduti;
(F) impegno a: (i) compiere qualsiasi atto e sottoscrivere qualsiasi documento necessario a rendere opponibile a terzi la cessione dei Crediti MAP e il trasferimento delle garanzie a essi relativi alla SCIC; (ii) prestare assistenza alla SCIC e a cooperare con la stessa nelle attivita' di verifica relative ai Crediti MAP e a mettere a disposizione qualsiasi dato, documento, registrazione o informazione relativi ai Crediti MAP; (iii) a non cedere o trasferire a terzi, in tutto o in parte, i Crediti MAP e a non costituire alcun diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a favore di terzi sui Crediti MAP o parte di essi; (iv) a non intraprendere alcuna azione che possa causare l'invalidita' o inesigibilita' di alcuno dei Crediti MAP o l'invalidita' o non esecutibilita' di alcuna delle garanzie ad essi connesse;
(G) impegno a non cedere il contratto di cessione e a riconoscere e collaborare con i mandatari eventualmente nominati dalla SCIC;
(H) impegno a sopportare tutti i costi, anche di natura fiscale, connessi con la stipula o esecuzione del contratto di cessione;
(I) impegno a rendersi responsabile nei confronti della SCIC e dei portatori dei titoli emessi ai sensi dell'art. 8, della correttezza e veridicita' delle informazioni fornite dal MAP o comunque ad esso inerenti e contenute nel prospetto informativo preliminare e nel prospetto informativo che dovra' essere predisposto per il collocamento dei titoli di cui all'art. 8;
(J) impegno a esercitare nell'interesse della SCIC i diritti che residuano in capo al MAP in relazione ai finanziamenti dai quali sorgono i Crediti MAP.
 
Allegato 5

CARATTERISTICHE DEI TITOLI

I titoli saranno emessi in piu' serie avente le seguenti caratteristiche:
SERIE A1
Importo: Compreso fra euro 250.000.000 e euro 350.000.000 ed incluso la serie A2, un importo complessivo dell'emissione compreso fra euro 1.150.000.000 e euro 1.450.000.000.
Taglio dei titoli: Euro 5.000 e multipli di tali importo.
Cedole e date di pagamento: Semestrali posticipate il giorno 22 dei mesi di marzo e settembre, ovvero, se tale giorno non e' un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Scadenza legale: Non oltre il 22 settembre 2008.
Scadenza stimata: Il 22 marzo 2006.
Tasso d'interesse: Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread da determinarsi in prossimita' del collocamento.
Natura dei titoli: Titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della societa' emittente solo se, e nella misura in cui, la societa' emittente disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo un ordine di priorita' dei pagamenti concordato tra la societa' emittente ed i creditori della stessa nell'ambito di un'apposita convenzione tra creditori, conformemente alla prassi delle operazioni di cartolarizzazione. I portatori dei titoli hanno azione sul patrimonio separato della societa' emittente costituito dai Crediti e da ogni altro diritto acquistato dalla societa' emittente nei confronti del MIUR, del MAP o di terzi nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dei Crediti, secondo quanto disposto nel regolamento dei titoli.
Rimborso: E' previsto un ammortamento, anche parziale, a cadenza semestrale, a partire dalla data di pagamento degli interessi che cade nel marzo 2006, nei limiti degli importi a tal fine disponibili secondo un ordine di priorita' dei pagamenti da concordarsi tra la societa' emittente ed i creditori della stessa conformemente alla prassi delle operazioni di cartolarizzazione.
Rating atteso: Ai titoli sara' attribuito il massimo rating (tripla A) da almeno una tra le Agenzie di Rating: Fitch Ratings Ltd, Moody's Investors Service e Standard & Poor's Rating Service.
Quotazione: Alla data di emissione dei titoli e' prevista la quotazione dei medesimi presso la Borsa di Lussemburgo. Successivamente, i Titoli possono essere ammessi a quotazione presso uno o piu' mercati regolamentati dell'Unione europea.
Trattazione: Alla data di emissione dei Titoli e' prevista l'ammissione a trattazione dei medesimi sul circuito telematico gestito dalla societa' M.T.S. S.p.A.
Rimborso anticipato obbligatorio: Qualora a causa di qualsiasi modifica legislativa o regolamentare, il patrimonio separato dell'emittente divenga soggetto a tasse, imposte, ritenute o altri oneri fiscali di qualsiasi natura e che abbiano un impatto sul rating dei titoli, ovvero i pagamenti per capitale o interessi in ordine ai titoli divengano soggetti a tasse, imposte, ritenute o altri oneri fiscali di qualsiasi natura, ovvero i pagamenti effettuati in relazione agli attivi cartolarizzati siano soggetti a ritenute alla fonte che abbiano un impatto sul rating dei titoli, ovvero uno dei contratti di copertura venga risolto a seguito della sopravvenuta applicazione di una trattenuta alla fonte, l'emittente dovra', previa richiesta da parte dei portatori dei titoli, procedere al rimborso integrale dei titoli in conformita' all'ordine di priorita' dei pagamenti, da concordarsi tra la societa' emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi delle operazioni di cartolarizzazione. Il rimborso anticipato obbligatorio dei titoli e' subordinato, in ogni caso, all'esistenza di fondi sufficienti a rimborsare integralmente tutti i titoli nonche' ad adempiere a tutti gli altri obblighi derivanti dall'operazione, ad eccezione dell'obbligo di pagamento del prezzo di acquisto differito di cui all'art. 6 del decreto.
Rimborso anticipato facoltativo: Qualora espressamente autorizzati con decreto emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il MAP ed il MIUR, il MAP ed il MIUR potranno riacquistare dalla SCIC, a partire dalla data di pagamento in cui l'ammontare residuo in linea capitale dei titoli sia uguale o inferiore al 10% dell'ammontare in linea capitale dei titoli alla data di emissione, tutti i crediti nello stato di fatto e di diritto in cui essi si troveranno e senza garanzia della solvenza o esistenza degli stessi, a condizione che il corrispettivo per il riacquisto di tali crediti consenta alla SCIC di rimborsare integralmente tutti i titoli nonche' di adempiere a tutti gli altri obblighi derivanti dall'operazione, ad eccezione dell'obbligo di pagamento del prezzo di acquisto differito di cui all'art. 6 del decreto.
Possibilita' di nuove emissioni: La SCIC potra' procedere all'emissione di nuovi titoli o all'assunzione di nuovi finanziamenti per anticipare, in una o piu' volte, il pagamento del corrispettivo ulteriore differito dovuto al MIUR e al MAP e in tale sede potra' altresi' procedere all'acquisto dal MIUR o dal MAP di nuovi crediti della medesima tipologia, i quali costituiranno un unico patrimonio separato congiuntamente ai crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto, il tutto subordinatamente alle condizioni indicate nel contratto di cessione.
Scadenza anticipata: Qualora si verificassero inadempimenti da parte della societa' emittente i titoli, ovvero essa fosse assoggettata a procedure esecutive o di liquidazione, anche concorsuali, ovvero l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenisse illecita, il Rappresentante di portatori dei titoli avra' la facolta', ovvero l'obbligo se cosi' richiesto da un'assemblea straordinaria di portatori dei titoli o da un numero di portatori dei titoli che rappresenti almeno il 20% dell'importo in linea capitale dei titoli emessi dall'emittente da rimborsare, di dichiarare la societa' emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i titoli di entrambe le serie ancora in essere saranno rimborsabili pro rata senza alcuna priorita' di rimborso tra di essi.
Rappresentante dei portatori dei titoli: Securitisation Services S.p.A., o il suo eventuale sostituto, nominato dai sottoscrittori dei titoli.
I portatori dei titoli potranno avere azione diretta nei confronti della societa' emittente esclusivamente nel caso in cui il Rappresentante dei portatori di titoli ometta di tutelare i loro interessi. I titoli conterranno una specifica disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalita' di convocazione ed alle modalita' di funzionamento e delibera dell'assemblea dei portatori dei titoli, nonche' in merito alle modalita' di nomina e sostituzione del Rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi diritti, doveri, poteri e responsabilita' alla esperibilita' di azioni dirette nei confronti della societa' emittente da parte dei singoli portatori dei titoli. Ai sensi dell'art. 15, al Rappresentante dei portatori dei titoli e' attribuito, nell'interesse dei portatori dei titoli, il potere di approvare modificazioni alle condizioni dell'operazione, ivi incluse le condizioni dei titoli.
Legge: I titoli sono disciplinati dalla legge italiana.
Foro competente: Competenza esclusiva del tribunale di Roma.

SERIE A2
Importo: Compreso fra euro 900.000.000 e euro 1.100.000.000 ed incluso la serie A1, un importo complessivo dell'emissione compreso fra euro 1.150.000.000 e euro 1.450.000.000.
Taglio dei titoli: Euro 5.000 e multipli di tali importo.
Cedole e date di pagamento: Semestrali posticipate il giorno 22 dei mesi di marzo e settembre, ovvero, se tale giorno non e' un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Scadenza legale: Non oltre il 22 settembre 2023.
Scadenza stimata: Graduale a decorrere dal 22 marzo 2006.
Tasso d'interesse: Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread da determinarsi in prossimita' del collocamento.
Natura dei titoli: Titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della societa' emittente solo se, e nella misura in cui, la societa' emittente disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo un ordine di priorita' dei pagamenti concordato tra la societa' emittente ed i creditori della stessa nell'ambito di un'apposita convenzione tra creditori, conformemente alla prassi delle operazioni di cartolarizzazione. I portatori dei titoli hanno azione sul patrimonio separato della societa' emittente costituito dai Crediti e da ogni altro diritto acquistato dalla societa' emittente nei confronti del MIUR, del MAP o di terzi nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dei Crediti, secondo quanto disposto nel regolamento dei titoli.
Rimborso: E' previsto un ammortamento, anche in parte, a cadenza semestrale, a partire dalla data di pagamento degli interessi che cade nel marzo 2006 a condizione che i titoli della serie A1 siano interamente estinti, nei limiti degli importi a tal fine disponibili secondo un ordine di priorita' dei pagamenti da concordarsi tra la societa' emittente ed i creditori della stessa conformemente alla prassi delle operazioni di cartolarizzazione.
Rating atteso: Ai titoli sara' attribuito il massimo rating (tripla A) da almeno una tra le Agenzie di Rating: Fitch Ratings Ltd, Moody's Investors Service e Standard & Poor's Rating Service.
Quotazione: Alla data di emissione dei titoli e' prevista la quotazione dei medesimi presso la Borsa di Lussemburgo. Successivamente, i titoli possono essere ammessi a quotazione presso uno o piu' mercati regolamentati dell'Unione Europea.
Trattazione: Alla data di emissione dei Titoli e' prevista l'ammissione a trattazione dei medesimi sul circuito telematico gestito dalla societa' M.T.S. S.p.A.
Rimborso anticipato obbligatorio: Qualora a causa di qualsiasi modifica legislativa o regolamentare, il patrimonio separato dell'emittente divenga soggetto a tasse, imposte, ritenute a altri oneri fiscali di qualsiasi natura che abbiano un impatto sul rating dei titoli, ovvero i pagamenti per capitale o interessi in ordine ai titoli divengano soggetti a tasse, imposte, ritenute o altri oneri fiscali di qualsiasi natura, ovvero i pagamenti effettuati in relazione agli attivi cartolarizzati siano soggetti a ritenute alla fonte che abbiano un impatto sul rating dei titoli, ovvero uno dei contratti di copertura venga risolto a seguito della sopravvenuta applicazione di una trattenuta alla fonte, l'emittente dovra', previa richiesta da parte dei portatori dei titoli, procedere al rimborso integrale dei titoli in conformita' all'ordine di priorita' dei pagamenti, da concordarsi tra la societa' emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi delle operazioni di cartolarizzazione. Il rimborso anticipato obbligatorio dei titoli e' subordinato, in ogni caso, all'esistenza di fondi sufficienti a rimborsare integralmente tutti i titoli nonche' ad adempiere a tutti gli altri obblighi derivanti dall'operazione, ad eccezione dell'obbligo di pagamento del prezzo di acquisto differito di cui all'art. 6 del decreto.
Rimborso anticipato facoltativo: Qualora espressamente autorizzati con decreto emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il MAP ed il MIUR, il MAP ed il MIUR potranno riacquistare dalla SCIC, a partire dalla data di pagamento in cui l'ammontare residuo in linea capitale dei titoli sia uguale o inferiore al 10% dell'ammontare in linea capitale dei titoli alla data di emissione, tutti i crediti nello stato di fatto e di diritto in cui essi si troveranno e senza garanzia della solvenza o esistenza degli stessi, a condizione che il corrispettivo per il riacquisto di tali crediti consenta alla SCIC di rimborsare integralmente tutti i titoli nonche' di adempiere a tutti gli altri obblighi derivanti dall'operazione, ad eccezione dell'obbligo di pagamento del prezzo di acquisto differito di cui all'art. 6 del decreto.
Possibilita' di nuove emissioni: La SCIC potra' procedere all'emissione di nuovi titoli o all'assunzione di nuovi finanziamenti per anticipare, in una o piu' volte, il pagamento del corrispettivo ulteriore differito dovuto al MIUR e al MAP e in tale sede potra' altresi' procedere all'acquisto dal MIUR o dal MAP di nuovi crediti della medesima tipologia, i quali costituiranno un unico patrimonio separate congiuntamente ai crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto, il tutto subordinatamente alle condizioni indicate nel contratto di cessione.
Scadenza anticipata: Qualora si verificassero inadempimenti da parte della societa' emittente i titoli, ovvero essa fosse assoggettata a procedure esecutive o di liquidazione, anche concorsuali, ovvero l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenisse illecita, il Rappresentante dei portatori dei titoli avra' la facolta', ovvero l'obbligo se cosi' richiesto da un'assemblea straordinaria dei portatori dei titoli o da un numero di portatori dei titoli che rappresenti almeno il 20% dell'importo in linea capitale dei titoli emessi dall'emittente da rimborsare, di dichiarare la societa' emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i titoli di entrambe le serie ancora in essere saranno rimborsabili pro rata senza alcuna priorita' di rimborso tra di essi.
Rappresentante dei portatori dei titoli: Securitisation Services S.p.A., o il suo eventuale sostituto, nominato dai sottoscrittori dei titoli.
I portatori dei titoli potranno avere azione diretta nei confronti della societa' emittente esclusivamente nel caso in cui il Rappresentante dei portatori dei titoli ometta di tutelare i loro interessi. I titoli conterranno una specifica disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalita' di convocazione ed alle modalita' di funzionamento e delibera dell'assemblea dei portatori dei titoli, nonche' in merito alle modalita' di nomina e sostituzione del Rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi diritti, doveri, poteri e responsabilita' alla esperibilita' di azioni dirette nei confronti della societa' emittente da parte dei singoli portatori dei titoli. Ai sensi dell'art. 15, al Rappresentante dei portatori dei titoli e' attribuito, nell'interesse dei portatori dei titoli, il potere di approvare modificazioni alle condizioni dell'operazione, ivi incluse le condizioni dei titoli.
Legge: I titoli sono disciplinati dalla legge italiana.
Foro competente: Competenza esclusiva del tribunale di Roma.
 
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