Gazzetta n. 265 del 11 novembre 2004 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 29 settembre 2004
Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento legge n. 208/1998 periodo 2004-2007 (legge finanziaria 2004). (Deliberazione n. 20/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo cui affluiscono le disponibilita' di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;
Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;
Viste inoltre le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) e 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), che recano fra l'altro autorizzazioni di spesa volte ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;
Visto, in particolare, l'art. 73 della citata legge finanziaria 2002 che stabilisce criteri e modalita' di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione e a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese. Tali criteri privilegiano gli obiettivi dell'avanzamento progettuale, della coerenza programmatica - con particolare riferimento ai principi comunitari - e della premialita';
Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attivita' produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si da' unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Carta costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese, e viene stabilita la possibilita' che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;
Visto in particolare il comma 3, lettera a), del citato art. 61 della legge n. 289/2002, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze sia utilizzato, fra l'altro, per il finanziamento degli investimenti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 208/1998, come integrato dall'art. 73 della legge n. 448/2001, da realizzare nell'ambito delle Intese istituzionali di programma e dei programmi nazionali;
Visto l'art. 11 della legge 10 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ogni progetto di investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un «Codice unico di progetto» (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalita' e procedure attuative;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004) e, in particolare, il comma 128 che, oltre alla dotazione di 8.061 milioni di euro per il triennio 2004-2006 (Tab. D), attribuisce un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro al Fondo di cui all'art. 61 della legge finanziaria 2003, per l'anno 2007;
Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 139 (Gazzetta Ufficiale n. 254/1999), 15 febbraio 2000, n. 14 (Gazzetta Ufficiale n. 96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (Gazzetta Ufficiale n. 268/2000), 21 dicembre 2000 n. 138 (Gazzetta Ufficiale n. 34/2001), 4 aprile 2001, n. 48 (Gazzetta Ufficiale n. 142/2001), 3 maggio 2002, n. 36 (Gazzetta Ufficiale n. 167/2002), 6 giugno 2002 n. 39 (Gazzetta Ufficiale n. 222/2002), 9 maggio 2003, n. 16 (Gazzetta Ufficiale n. 156/2003), 9 maggio 2003, n. 17 (Gazzetta Ufficiale n. 155/2003), 13 novembre 2003, n. 83 (Gazzetta Ufficiale n. 48/2004);
Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003) - adottata in corso di promulgazione della citata legge n. 3/2003, dopo la definitiva approvazione parlamentare del relativo disegno di legge (A.S. n. 1271-B) - con la quale sono state disciplinate le modalita' e le procedure attuative per l'attribuzione del CUP;
Vista la propria delibera n. 19/2004, adottata in data odierna in attuazione dei citati articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003, concernente la ripartizione generale delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate di cui ai due Fondi istituiti rispettivamente presso i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive, con un rifinanziamento della legge n. 208/1998, art. 1, comma 1, di 4.582 milioni di euro per il periodo 2004-2007, comprensivo di un importo di 207 milioni di euro destinato a progetti in aree urbane del Mezzogiorno, ripartito tra le regioni secondo la chiave consolidata;
Visto il documento «Orientamenti ai risultati e consolidamento della modernizzazione istituzionale: quattro nuove azioni per il 2004-2008» concordato nell'ambito del partenariato istituzionale ed economico-sociale che ha orientato la revisione di meta' percorso dei programmi comunitari 2000-2006;
Vista la richiesta presentata dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca con la quale sono state rappresentate esigenze di finanziamento relative a progetti di ricerca industriale e alla realizzazione di distretti di alta tecnologia;
Vista la richiesta presentata dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, relativa al finanziamento di interventi di finanza innovativa per lo sviluppo dell'high tech nel Mezzogiorno, di un piano integrato per formare la societa' del sud all'utilizzo della rete, di un progetto per l'integrazione dell'e-government regionale e centrale nelle regioni meridionali, del ponte digitale dell'area dello stretto;
Viste le ulteriori esigenze finanziarie rappresentate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il finanziamento di progetti di innovazione del sistema scolastico, dal Ministero dei beni culturali per la valorizzazione del patrimonio culturale nelle aree sottoutilizzate, dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio per la realizzazione di un progetto di impianto solare integrato con la centrale Enel di Priolo Gargallo e per un progetto di microgenerazione diffusa, dal Ministero degli affari regionali per un programma di assistenza alle autonomie locali per l'utilizzo di Fondi tematici dell'Unione europea e dal Ministero degli affari esteri per ulteriore finanziamento di programmi di sostegno alla cooperazione internazionale da parte delle regioni e province autonome;
Tenuto conto delle esigenze rappresentate - per il finanziamento di azioni di sistema - da parte dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e trasporti, delle attivita' produttive, dei beni e delle attivita' culturali, dell'istruzione, ricerca e universita', delle politiche agricole e forestali, dell'economia e finanze (Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione), del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Dipartimento per le pari opportunita', amministrazioni centrali tutte competenti alla stipula di Accordi di programma quadro (APQ);
Tenuto conto del carattere di aggiuntivita' che le risorse oggetto del presente riparto rivestono rispetto agli altri fondi pubblici per investimenti, costituiti dagli ordinari stanziamenti di bilancio per le diverse linee di intervento, nonche' dalle risorse disponibili a carico dei Fondi strutturali comunitari e dal relativo cofinanziamento nazionale e considerato in particolare che le Amministrazioni centrali destinatarie di finanziamenti per infrastrutture materiali e immateriali sono tenute a perseguire l'obiettivo di destinare al Mezzogiorno il 30% delle risorse «ordinarie» (ossia non espressamente destinate, a livello comunitario o nazionale, alle aree sottoutilizzate) e di dare conto dei progressi verso tale obiettivo;
Ritenuto di dover confermare lo strumento dell'Accordo di programma quadro, come rafforzato dalla legge finanziaria 2004 (art. 4, commi 130 e 131), quale modalita' ordinaria di programmazione, idonea ad assicurare il tempestivo avvio degli interventi da parte delle stazioni appaltanti, attraverso l'adozione dei provvedimenti di impegno riferibili all'intero ammontare delle risorse CIPE programmate nell'ambito degli Accordi di programma quadro, sin dal momento della loro stipula;
Considerata l'opportunita' di confermare sostanzialmente, per l'utilizzo delle risorse di cui al presente riparto, i criteri, le regole e i metodi fissati dalla delibera n. 17/2003 - che richiedono, nella loro applicazione, una proiezione pluriennale significativa perche' ne siano assicurati validi ritorni in termini di efficacia - discostandosene laddove le valutazioni effettuate e le indicazioni emerse dal confronto con le Amministrazioni regionali e centrali lo hanno suggerito;
Ritenuto di dover confermare la ripartizione delle risorse destinate alle regioni e alle province autonome, tra le macroaree del Centro-nord e del Mezzogiorno, nella misura, rispettivamente, del 15% e dell'85% che viene applicata anche alle Amministrazioni centrali;
Ritenuto che - risultando raggiunti da tutte le regioni e province autonome gli obiettivi fissati dalla citata delibera n. 36/2002 (punto 7) in termini di programmazione delle risorse ripartite a loro favore con le precedenti delibere n. 142/1999, n. 84/2000, n. 138/2000 e n. 48/2001, ma non essendo ancora decorse le scadenze relative agli obiettivi in termini di impegno e di spesa - la ripartizione su base regionale delle risorse di cui alla presente delibera debba ancora avvenire, all'interno delle due macro-aree, secondo la tradizionale chiave di riparto adottata in passato da questo Comitato;
Ritenuto di dover assicurare un forte riequilibrio a favore degli investimenti pubblici in infrastrutture materiali e immateriali e di confermare, al contempo, la centralita' delle regioni e delle province autonome come principali soggetti attuatori degli interventi attraverso la tradizionale ripartizione delle risorse tra Amministrazioni centrali e regionali nella misura, rispettivamente, di circa il 20% e l'80%;
Considerato che, per il perseguimento dell'obiettivo fissato a Lisbona dai Paesi dell'Unione europea nel 2000, consistente nel raggiungimento, da parte dell'economia europea, di massimi livelli di competitivita' basata sulla conoscenza, e' necessario un intenso e prolungato impegno da parte del nostro Paese nei settori della ricerca e dell'information communication tecnology (ICT), comunque essenziale per assicurare la competitivita' di lungo periodo del sistema Paese;
Considerato che e' in corso un significativo processo di riequilibrio territoriale, a favore del Mezzogiorno, della spesa per ricerca comprovato dalla crescita del peso dei pagamenti disposti dal competente Ministero, per tale area del Paese, dal 18,3% del triennio 2000-2002 al 28,5% del 2003, con un innalzamento dal 15,5% al 41% delle erogazioni del solo Fondo agevolativo (FAR), ricerca industriale;
Ritenuto opportuno accompagnare il completamento e il consolidamento di tale processo destinando un significativo volume di risorse al finanziamento di interventi nei settori della ricerca e della societa' dell'informazione da realizzare nel Mezzogiorno, tenuto conto delle richieste sopra richiamate, presentate dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca e dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e delle forti esigenze espresse dal mercato nei due settori indicati;
Considerato che il rafforzamento della competitivita' e la modernizzazione dell'apparato produttivo meridionale sarebbero fortemente favoriti dal ricorso a strumenti di finanza innovativa, orientati in particolare verso i settori ad alta tecnologia;
Considerato che - ai sensi dell'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268/2003, adottata per fronteggiare la situazione di emergenza verificatasi a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito la regione Molise nell'ultima parte dell'anno 2002 - la stessa regione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, ha predisposto un programma pluriennale di interventi volti a favorire la ripresa produttiva, al cui finanziamento concorrono le risorse a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate nella misura gia' fissata con la delibera di questo Comitato n. 17/2003 e ritenuto, anche sulla base delle indicazioni contenute nel documento regionale presentato nella seduta della conferenza Stato-regioni del 29 aprile 2004, di dover integrare tali assegnazioni destinando con la presente delibera ulteriori risorse - nella misura di 61,48 milioni di euro (quota ordinaria) e di 92,32 milioni di euro (quota straordinaria terremoto) - al finanziamento di interventi nella regione Molise che siano in linea con le finalita' indicate nel detto programma;
Ritenuto opportuno che le regioni e le province autonome, nella selezione degli interventi da finanziare con le risorse di cui alla presente delibera, tengano conto degli interventi infrastrutturali - ricompresi, fra l'altro, nei patti territoriali e nei progetti integrati territoriali - individuati secondo modalita' di concertazione sociale e criteri di integrazione territoriale gia' sperimentate nell'ambito degli strumenti regionali di sviluppo locale di cui alla propria delibera 25 luglio 2003, n. 26;
Ritenuto opportuno destinare, nell'ambito dei programmi delle regioni del Mezzogiorno, risorse addizionali rispetto alle dotazioni disposte in passato, pari a 82 milioni di euro, corrispondenti al 3% della quota spettante alle dette regioni, per il finanziamento di infrastrutture complementari alla realizzazione di accordi di programma quadro (APQ) denominati contratti di localizzazione (CdL), secondo il programma pilota di cui alla propria delibera n. 16/2003. La relativa copertura finanziaria e' reperita, nella misura del 50%, nell'ambito della quota relativa ai programmi nazionali, e, nella misura del 50%, nell'ambito della quota relativa ai programmi regionali, in linea con quanto espressamente richiesto nel documento regionale presentato nel corso della seduta della conferenza Stato-regioni del 29 aprile 2004;
Ritenuto di dover confermare il finanziamento di azioni di sistema da parte delle amministrazioni centrali, estendendolo, rispetto alla delibera n. 17/2003, ad altre amministrazioni, con la previsione di una quota premiale volta a incentivarne l'azione per la realizzazione tempestiva degli APQ, presupposto necessario per dare esecutivita' alla spesa delle regioni e delle province autonome;
Ritenuto di dover destinare in via straordinaria al cofinanziamento delle attivita' dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle amministrazioni regionali e centrali di cui all'art. 1 della citata legge n. 144/1999 l'importo di 9,50 milioni di euro per l'anno 2004, da trasferire a favore del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione (U.P.B. 5.1.2.2, capitolo 3415), al fine di integrare parte delle riduzioni apportate in applicazione dei recenti interventi per il contenimento della spesa pubblica (decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168), tenuto conto che le predette amministrazioni, facendo affidamento sulla continuita' di finanziamenti ormai consolidati nella loro entita', hanno assunto obbligazioni pluriennali cui dover fare fronte;
Acquisito, sulla proposta di ripartizione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla nota del Vice Ministro delegato n. 0010191 del 23 marzo 2004, il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espresso, con raccomandazioni, nella predetta seduta del 29 aprile 2004;
Tenuto conto, ai fini della presente ripartizione, che alcune delle citate raccomandazioni regionali sono state accolte, nel corso della predetta seduta della Conferenza, dal Sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia e finanze e tenuto altresi' conto della particolare situazione della regione Molise evidenziata nello specifico documento sopra richiamato presentato dalle regioni in occasione della stessa seduta;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

L'importo complessivo di 4.582 milioni di euro - destinato in data odierna con la propria delibera n. 19/2004 al finanziamento degli investimenti pubblici nelle aree sottoutilizzate di cui all'art. 1 della legge n. 208/1998 per il periodo 2004-2007 - e' ripartito, per le finalita' indicate in premessa e in linea con i criteri ed i metodi previsti dall'art. 73 della legge finanziaria 2002, come segue:

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER INVESTIMENTI PUBBLICI
LEGGE n. 208/1998 - PERIODO 2004-2007

----> Vedere immagini da pag. 36 a pag. 37 <----

1. Risorse addizionali, premialita', destinazioni straordinarie e
riserve.

1.1. Nell'ambito delle risorse, pari a 4.582 milioni di euro, complessivamente destinate al rifinanziamento della legge n. 208/1998 con la delibera generale di riparto n. 19/2004 adottata in data odierna, e' compreso l'importo di 207 milioni di euro, quale destinazione aggiuntiva di risorse a favore delle regioni del Mezzogiorno, ripartita secondo la chiave consolidata (v. Allegato 1), per il finanziamento di interventi nelle citta' e nelle aree metropolitane del Mezzogiorno, in attuazione del programma di accelerazione previsto dalla legge finanziaria 2004, art. 4, comma 130. In base al punto 11 della citata delibera generale, le regioni meridionali sono chiamate a programmare tali risorse aggiuntive in consonanza con le priorita' strategiche e i criteri di selezione, coerenti con la programmazione comunitaria per le aree urbane, che garantiranno la qualita' strategica degli interventi, il carattere aperto della fase istruttoria per la loro selezione, nonche' la valorizzazione della capacita' propositiva dei comuni. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione promuovera' un tavolo inter-istituzionale composto da tutte le regioni interessate, da rappresentanti dei comuni nelle suddette regioni e dal partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale. Il tavolo approvera' entro il 30 novembre 2004 i criteri e le procedure vincolanti che le regioni applicheranno per la selezione degli interventi a valere sulla presente assegnazione finanziaria. Per assicurare l'obiettivo di accelerazione, ogni intervento selezionato dovra' prevedere, per il biennio 2004-2005, una spesa pari ad almeno l'80% delle risorse disponibili per detto periodo.
Sempre al medesimo fine di accelerazione, gli accordi di programma quadro, o i protocolli aggiuntivi, relativi all'attivazione di questi interventi dovranno essere stipulati entro il 28 febbraio 2005; in mancanza di tale requisito le relative risorse rientreranno nella disponibilita' di questo Comitato, confluendo nella voce «accantonamenti» di cui al punto E.3 della richiamata delibera generale di riparto n. 19/2004 e saranno riprogrammabili per altre finalita'.
1.2. E' accantonato, per finalita' premiali, un importo complessivo di 320 milioni di euro cosi' ripartito:
assegnazione aggiuntiva di 187,00 milioni di euro a favore del Mezzogiorno (regioni, compreso l'Abruzzo, e amministrazioni centrali) per meccanismi premiali, la cui necessita' e' emersa ed e' stata concordata all'interno del partenariato istituzionale ed economico-sociale che ha orientato la revisione di meta' percorso del quadro comunitario di sostegno per l'Obiettivo 1 e in particolare:
a) 110,50 milioni di euro destinati ad assicurare, per regioni e amministrazioni centrali, la prosecuzione nell'applicazione di tre indicatori della premialita' del 4% (tempestivita' dell'invio dei dati di monitoraggio e allineamento della periodicita' del monitoraggio procedurale a quella del monitoraggio finanziario; rispetto anticipato - dal 31 dicembre al 31 ottobre di ciascun anno - della regola «n+2» per una quota corrispondente all'80% dell'annualita' di riferimento; mantenimento di un adeguato livello annuo dei controlli previsti dal regolamento CE n. 438/2001) e di due indicatori aggiuntivi costituiti dal miglioramento della conoscibilita' degli interventi finanziati dal FSE (per amministrazioni centrali e regionali) e dalla trasparenza della regionalizzazione degli interventi centrali (per le sole amministrazioni centrali). Con riferimento alla chiave di riparto del QCS, la riserva e' ripartita per il 70% alle regioni e per il 30% alle amministrazioni centrali: per le regioni vale la consolidata chiave di riparto adottata in passato da questo Comitato; per le amministrazioni centrali una chiave di riparto proporzionale alla somma delle risorse comunitarie impiegate nel QCS e di quelle assegnate nel 2003 con le proprie delibere n. 17 e n. 83/2003 (v. Allegato 2);
b) 76,50 milioni di euro per il finanziamento di un nuovo meccanismo gestito dalle regioni meridionali volto a incentivare il rafforzamento istituzionale di enti locali e altre istituzioni territoriali essenziali per azioni di sviluppo e/o (a scelta regionale) per «progetti di qualita», con particolare attenzione a quelli di natura integrata. I meccanismi di incentivazione saranno individuati ex-ante da ciascuna regione previo confronto con tutti i soggetti interessati, ivi incluse le parti economiche e sociali. La messa a punto di tali meccanismi sara' effettuata, entro il 30 novembre 2004, in partenariato con i soggetti locali e di concerto con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione. La riserva e' ripartita secondo la tradizionale chiave di riparto regionale (v. Allegato 3);
riserva premiale aggiuntiva, per un importo di 33 milioni di euro, a favore delle regioni del centro-nord, secondo lo stesso meccanismo previsto alla precedente lettera b); la chiave di riparto e' quella tradizionalmente adottata, con la preliminare attribuzione di una quota fissa di 200 mila euro a favore di ciascuna regione e provincia autonoma (v. Allegato 4);
previsione programmatica di una riserva premiale di 100 milioni di euro a favore di entrambe le macroaree del Mezzogiorno e del centro-nord, per premiare il conseguimento di risultati nella qualita' dei servizi; le modalita' per l'utilizzo di tale riserva (alla quale si applicano le consuete chiavi di riparto) saranno definite attraverso una concertazione tecnica fra il Ministero dell'economia e finanze, Dipartimento politiche di sviluppo e coesione e le regioni e le province autonome.
1.3. Al fine di fronteggiare situazioni di emergenza e calamita' naturali, nonche' altre esigenze straordinarie, sono previste le seguenti destinazioni di risorse, complessivamente pari a 120,52 milioni di euro:
a) finanziamento di interventi connessi agli eventi sismici verificatisi nel 2002 nella regione Molise, per un importo di 92,32 milioni di euro, in linea con le finalita' indicate nel programma pluriennale di interventi volti a favorire la ripresa produttiva, predisposto da parte della stessa regione d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione e da sottoporre all'esame di questo comitato per l'adozione della specifica delibera di approvazione;
b) finanziamento di interventi connessi agli eventi vulcanici verificatisi nel 2002 nell'area etnea, per un importo di 11 milioni di euro, a titolo di assegnazione programmatica a favore della regione Sicilia che individuera' tali interventi, in partenariato con i comuni interessati, entro il 31 marzo 2005;
c) finanziamento, per un importo di 7,70 milioni di euro, degli interventi a completamento dei programmi delle regioni Umbria e Marche relativi agli eventi sismici del 1997, con profili di alta rilevanza strategica ed innovativa. L'importo da assegnare allo scopo sara' ripartito tra le regioni Marche e Umbria secondo percentuali concordate con i presidenti delle due regioni;
d) e' destinato in via straordinaria al cofinanziamento delle attivita' dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle amministrazioni regionali e centrali di cui all'art. 1 della citata legge n. 144/1999 l'importo di 9,50 milioni di euro, per l'anno 2004, da trasferire a favore del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione (U.P.B. 5.1.2.2, capitolo 3415), al fine di integrare parte delle riduzioni apportate in applicazione dei recenti interventi per il contenimento della spesa pubblica (decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168), tenuto conto che le predette amministrazioni, facendo affidamento sulla continuita' di finanziamenti ormai consolidati nella loro entita', hanno assunto obbligazioni pluriennali cui dover fare fronte. Con successiva delibera di questo Comitato, da adottare ai sensi dell'art. 1 della legge n. 144/1999, si procedera' a ripartire tra le amministrazioni regionali e centrali interessate, sentita la conferenza Stato-regioni, il predetto importo di 9,50 milioni di euro unitamente alle residue risorse ancora disponibili sul detto capitolo 3415.
Gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del presente punto 1.3 saranno selezionati e attuati secondo i criteri e le modalita' generali esplicitati ai successivi punti 5 e 6 e le relative risorse saranno programmate all'interno di accordi di programma quadro.
1.4. Nell'ambito dei programmi delle regioni del Mezzogiorno, e' prevista una riserva addizionale di risorse, rispetto alle dotazioni di cui alle delibere di ripartizione adottate da questo Comitato negli anni precedenti, pari a 82 milioni di euro, corrispondente al 3% della quota spettante alle dette regioni. Tale riserva e' reperita nella misura del 50%, nell'ambito della quota relativa ai programmi nazionali, e, nella misura del 50%, nell'ambito della quota relativa ai programmi regionali.
La detta riserva, che e' ripartita secondo la chiave consolidata (v. allegato 5), e' destinata al finanziamento di infrastrutture complementari alla realizzazione di Accordi di programma quadro (APQ) denominati contratti di localizzazione (CdL), secondo il programma pilota di cui alla propria delibera n. 16/2003.
In linea con la procedura in corso di definizione fra le otto regioni del Mezzogiorno, il Ministero dell'economia e finanze, DPS, il Ministero delle attivita' produttive e la Societa' Sviluppo Italia, le regole di tale riserva addizionale sono le seguenti:
a) vengono interamente attribuite alla regione le risorse per infrastrutture complementari finalizzate in APQ-CdL, se tali APQ-CdL sono stati stipulati entro il 31 dicembre 2004, ovvero se a quella data le risorse sono state prefinalizzate nel parere di gradimento espresso dalla regione (secondo la procedura convenuta con Sviluppo Italia, Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero delle attivita' produttive);
b) qualora entro il 31 dicembre 2004 non si pervenga alla stipula di APQ-CdL, ne' siano espressi dalle regioni pareri di gradimento (secondo la procedura convenuta con regioni, Ministero dell'economia e finanze, Ministero delle attivita' produttive e Sviluppo Italia), il 50% della riserva aggiuntiva rimane alla regione, che potra' programmarla come previsto per le altre risorse destinate agli APQ, mentre il restante 50% viene riprogrammato dal CIPE senza vincoli di destinazione.
La stessa regola si applica alle eventuali risorse che residuino dopo l'applicazione della precedente lettera a), nonche' alle risorse pre-finalizzate nel parere di gradimento espresso dalla regione, per le quali non si pervenga alla stipula di APQ-CDL entro il 15 febbraio 2005.
Al netto delle riserve premiali di cui al precedente punto 1.2 e delle destinazioni straordinarie di cui al punto 1.3, sono disponibili, per la ripartizione tra amministrazioni regionali e centrali e tra le macroaree del centro-nord e del Mezzogiorno, risorse pari a 4.141,48 milioni di euro.

2. Ripartizione delle risorse tra amministrazioni regionali e
centrali e tra macroaree.

A fronte della predetta disponibilita' complessiva di 4.141,48 milioni di euro per il periodo 2004-2007, questo Comitato destina a favore delle regioni e delle province autonome l'importo di 3.494,48 milioni di euro (comprensivo delle finalizzazioni di spesa di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.4) e alle amministrazioni centrali l'importo di 647,00 milioni di euro, confermando il tradizionale criterio di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome e le amministrazioni centrali, nell'ordine rispettivamente di circa l'80% e il 20%.
E' confermato il criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili nella misura del 15% al centro-nord e dell'85% al Mezzogiorno, gia' adottato negli anni passati e volto ad assicurare, per quanto riguarda il Mezzogiorno, effettiva aggiuntivita' alle risorse oggetto del presente riparto, rispetto alla distribuzione territoriale delle risorse «ordinarie». Tale criterio vige naturalmente anche per le amministrazioni centrali destinatarie delle presenti risorse.

3. Risorse per programmi regionali.

3.1. In linea con quanto previsto dal punto 4.5 della citata delibera n. 36/2002, per la componente (15%) delle risorse da utilizzare nelle aree del centro-nord nei campi della ricerca e della societa' dell'informazione, pari a 88 milioni di euro, i soggetti attuatori degli interventi sono le regioni e le province autonome.
Tale importo di 88 milioni di euro e' destinato per il 70% alla ricerca e per il 30% alla societa' dell'informazione, in linea con le percentuali di ripartizione delle risorse destinate ai programmi nazionali di cui al successivo punto 4.1.
A carico dell'assegnazione disposta a favore di ciascuna regione e provincia autonoma e' accantonata una quota del 10% da attribuire secondo i criteri premiali di cui al successivo punto 7.
Le relative ripartizioni tra le regioni e le province autonome - al netto delle quote premiali del 10% - complessivamente pari a 55,44 milioni di euro per la ricerca e a 23,76 milioni di euro per la societa' dell'informazione, sono riportate nell'allegato 6, che costituisce parte integrante della presente delibera.
Il vincolo di spesa a favore dei due settori riguarda i casi in cui la somma ripartita, per ciascun settore, e' uguale o superiore a 1,29 milioni di euro, mentre al di sotto di tale importo non e' previsto alcun vincolo settoriale di spesa.
Gli interventi di cui al presente punto saranno selezionati e attuati secondo i criteri e le modalita' generali esplicitati ai successivi punti 5 e 6.
3.2. L'importo di 3.199,48 milioni di euro, al netto delle prededuzioni di 207 milioni di euro e di 88 milioni di euro di cui rispettivamente ai punti 1.1 e 3.1, e' destinato al finanziamento di interventi infrastrutturali materiali e immateriali da ricomprendere nell'ambito delle intese istituzionali di programma e dei relativi accordi di programma quadro, secondo i criteri e le modalita' generali di cui ai successivi punti 5 e 6.
Nell'ambito di tale importo di 3.199,48 milioni di euro, 479,92 milioni di euro (15%) sono ripartiti a favore delle regioni e delle province autonome del centro-nord, mentre 2.719,56 milioni di euro (85%) sono ripartiti a favore delle regioni meridionali.
3.3. Nell'ambito dell'importo di 2.719,56 milioni di euro ripartito a favore delle regioni meridionali, e' compresa la riserva pari a 82 milioni di euro (3%), destinata al finanziamento di infrastrutture complementari alla realizzazione di contratti di localizzazione (CdL), come specificato al precedente punto 1.4.
3.4. Gli importi di 479,92 e di 2.637,56 milioni di euro (al netto della citata quota di 82 milioni di euro) sono ripartiti tra le regioni e le province autonome secondo le chiavi di riparto gia' adottate con le delibere di questo Comitato n. 84/2000, n. 138/2000, n. 36/2002 e n. 17/2003. A carico dell'assegnazione disposta a favore di ciascuna regione e provincia autonoma e' accantonata una quota del 10% da attribuire secondo i criteri premiali di cui al successivo punto 7, per un totale rispettivamente pari a 47,99 milioni di euro per le regioni e le province autonome del centro-nord e a 263,76 milioni di euro per le regioni meridionali. Le relative ripartizioni tra le regioni e le province autonome, al netto delle predette quote premiali del 10% sono riportate nell'allegato 7, che costituisce parte integrante della presente delibera.
3.5. Una quota massima del 3% delle risorse ripartite tra le regioni e province autonome di cui al precedente punto 3.4 puo' essere utilizzata per il finanziamento di studi di fattibilita' relativi ad interventi da inserire nei piani triennali predisposti dai soggetti attuatori ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109/1994 (legge Merloni), ovvero di studi di fattibilita' attinenti a programmi regionali di intervento.
La possibilita' di finanziare in un APQ singole fasi progettuali andra' utilizzata con l'espressa finalita' di costituire un parco di interventi attuabili attraverso APQ. La eventuale successiva decisione di non completare il ciclo progettuale andra' motivata.
3.6. Nell'ambito della quota destinata ai programmi regionali, possono essere ricomprese le azioni di sistema per una quota massima pari allo 0,65% delle risorse per le aree sottoutilizzate, ripartite a favore di ciascuna regione e provincia autonoma, da utilizzare in APQ. Tale quota puo' essere destinata al finanziamento di azioni di carattere innovativo finalizzate all'efficace raggiungimento degli obiettivi degli APQ e di attivita' preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo.
3.7. Con successiva delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-regioni, con istruttoria da avviare entro il 30 novembre 2004, verranno disciplinate le modalita' per rafforzare il governo delle intese istituzionali di programma e in particolare il ruolo dei comitati istituiti nel loro ambito, al fine di garantire che, all'ulteriore rafforzamento delle stesse intese come strumento di programmazione economica integrata, si accompagni l'efficace attuazione degli interventi e al fine di definire, tra l'altro, l'ambito di applicazione dell'art. 4, comma 131, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004).
Nelle more dell'adozione della delibera di cui al capoverso precedente, al fine di assicurare la concreta attuazione degli interventi contenuti in APQ, anche in deroga alle previsioni in essi contenute, le economie comunque determinate ai sensi dell'allegato 4 della delibera CIPE n. 17/2003 e della circolare del Ministero dell'economia e finanze del 9 ottobre 2003 possono essere riprogrammate, anche individuando nuovi interventi, mediante comunicazione al Comitato istituzionale di gestione (CIG), da parte del responsabile dell'APQ, condivisa con i soggetti sottoscrittori.

4. Risorse per programmi nazionali.

Sono destinate al finanziamento dei programmi nazionali gestiti da amministrazioni centrali risorse per complessivi 647,00 milioni di euro.
4.1. Programmi di sviluppo nel Mezzogiorno.
Al finanziamento degli interventi nei campi della ricerca e della societa' dell'informazione e' destinato un importo complessivo di 500 milioni di euro.
Tale importo di 500 milioni di euro e' ripartito tra il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca e le strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie nella misura, rispettivamente, di 350 e di 150 milioni di euro.
Sui predetti importi di 350 e di 150 milioni di euro sono accantonate due quote del 10%, rispettivamente pari a 35 milioni di euro per il settore ricerca e a 15 milioni di euro per la societa' dell'informazione, per un totale di 50 milioni di euro, da attribuire secondo i criteri premiali di cui al successivo punto 7.6.
4.1.1. Il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca destinera' l'importo di 315 milioni di euro assegnato con la presente delibera, in misura prevalente, al finanziamento di progetti di ricerca industriale (interventi di sostegno «a sportello» disciplinati dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297) e inoltre alla realizzazione di distretti di alta tecnologia, come esplicitato nella richiesta del detto Ministero richiamata in premessa.
4.1.2. Le strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie attueranno, attraverso l'assegnazione di 135 milioni di euro di cui al presente riparto, i quattro progetti presentati con la richiesta di finanziamento di cui alle premesse, costituiti da interventi di finanza innovativa per lo sviluppo dell'high tech nel Mezzogiorno (nel limite massimo di 100 milioni di euro) e, per la restante quota di 35 milioni di euro, da un piano integrato per la realizzazione di tre progetti concernenti la formazione della societa' del sud all'utilizzo della rete, l'integrazione dell'e-government regionale e centrale nelle regioni meridionali e il ponte digitale dell'area dello stretto.
In particolare, l'assegnazione della predetta quota di 35 milioni di euro - che si intende ripartita tra i tre progetti in misura proporzionale alla richiesta presentata pari a 90 milioni di euro - e' condizionata alla programmazione in APQ, da parte delle dette strutture dipartimentali, delle risorse di cui al punto E.1.1.2 della delibera n. 17/2003 e di quelle assegnate con la delibera n. 83/2003 da inserire in APQ.
Per quanto concerne gli interventi di finanza innovativa, e' prevista la promozione di afflusso di capitale privato per iniziative imprenditoriali ad elevata innovativita', redditivita' attesa e rischio (venture capital), lungo le linee del progetto predisposto di intesa tra il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento politiche di sviluppo e coesione.
Qualora a tale progetto fossero destinate risorse inferiori al limite massimo di 100 milioni di euro, il residuo sara' destinato al finanziamento integrativo degli altri tre progetti di cui sopra. La relativa assegnazione alle strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e' subordinata alla condizione sopra richiamata.
4.1.3. Alfine di massimizzare l'efficacia di questi interventi aggiuntivi, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie sono impegnati:
a dare piena trasparenza al riparto delle risorse ordinarie, destinandone il 30% a favore del Mezzogiorno, secondo il vincolo di aggiuntivita';
a predisporre, ove lontani da tale risultato, indirizzi per il raggiungimento di questo obiettivo nel medio periodo;
a dare conto, con una relazione da presentare, entro il 28 febbraio e il 30 settembre di ogni anno, a questo Comitato: a) dei volumi e della localizzazione territoriale della spesa erogata, b) del riparto territoriale dell'intera spesa ordinaria in conto capitale di loro responsabilita';
a garantire e dare evidenza della concertazione con le regioni nell'utilizzazione delle risorse.
Gli interventi di cui al presente punto 4.1 saranno realizzati attraverso lo strumento dell'Accordo di programma quadro, ad eccezione degli interventi agevolativi nel settore della ricerca e di quelli di finanza innovativa, le cui caratteristiche non consentono di ricorrere proficuamente al detto strumento.
4.2. E' destinato a favore delle sottoindicate amministrazioni centrali, per il finanziamento di azioni di sistema prevalentemente volte a garantire una adeguata progettazione degli interventi da ricomprendere in APQ, un importo complessivo di 29 milioni di euro.
In particolare, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e trasporti e' destinato un importo di 5 milioni di euro; a ciascuno dei Ministeri delle attivita' produttive, dei beni e delle attivita' culturali, dell'istruzione, ricerca e universita' delle politiche agricole e forestali e dell'economia e finanze (Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione) e' destinato un importo di 3 milioni di euro; sono infine destinati alle strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e al Dipartimento per le pari opportunita' un importo di 2 milioni di euro ciascuno.
Le risorse di cui al presente punto sono per meta' trasferite alle amministrazioni destinatarie; per l'altra meta' la destinazione e' invece subordinata, per ogni amministrazione, al conseguimento dei seguenti obiettivi attinenti gli Accordi di programma quadro che competono a quella Amministrazione centrale:
che ha dato l'informativa di cui al punto 6.1.2;
che ha concertato con le regioni le date di stipula degli APQ che intende sottoscrivere;
che ha effettivamente sottoscritto APQ, entro le previste date di stipula, per almeno l'80% del complesso delle risorse di cui al presente riparto da programmare negli APQ di competenza.
Per il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, l'obiettivo e' riferito alla programmazione, entro il 31 dicembre 2005, di almeno il 75% delle risorse complessive da programmare negli APQ finanziati con la presente delibera.
Le relative verifiche saranno effettuate sulla base della situazione risultante al 31 dicembre 2005.
4.3. Sono inoltre destinate al finanziamento di altri interventi, pilota o sperimentali, risorse per complessivi 118 milioni di euro. Si tratta di interventi le cui proposte sono state presentate da diverse amministrazioni centrali al servizio centrale di segreteria del CIPE e che hanno costituito oggetto di esame e di confronto tecnico: 40 milioni di euro sono destinati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il finanziamento di progetti di innovazione del sistema scolastico; 40 milioni di euro sono destinati al Ministero dei beni culturali per il programma di investimenti per la valorizzazione del patrimonio culturale nelle aree sottoutilizzate attraverso specifici progetti imprenditoriali; 32 milioni di euro sono destinati al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, dei quali, rispettivamente 12 milioni di euro per un progetto di impianto solare integrato con la centrale Enel a ciclo combinato di Priolo Gargallo e 20 milioni di euro per un progetto di microgenerazione diffusa; 3 milioni di euro sono destinati al Ministero degli affari regionali per un programma di assistenza alle autonomie locali per l'utilizzo di fondi tematici dell'Unione europea; 3 milioni di' euro sono destinati al Ministero degli affari esteri quale ulteriore finanziamento di programmi di sostegno alla cooperazione internazionale da parte delle regioni e province autonome.
Gli interventi di cui al presente punto 4.3 saranno realizzati attraverso lo strumento dell'APQ a eccezione dei progetti di cui ai punti D.3.1 e D.3.2 della precedente tabella di ripartizione, le cui caratteristiche non consentono di ricorrere proficuamente allo strumento dell'APQ.
4.4. Tutte le amministrazioni centrali di cui ai punti 4.2 e 4.3, ad eccezione di quelle chiamate ad utilizzare lo strumento dell'APQ, presenteranno a questo comitato, entro il 28 febbraio e il 30 settembre di ogni anno, una relazione nella quale sara' indicata l'entita' della spesa realizzata e i risultati conseguiti.

5. Selezione dei progetti.

Le amministrazioni beneficiarie delle risorse scelgono, in primo luogo, in piena autonomia, secondo una tassonomia codificata, i settori nel cui ambito rientrano i progetti da finanziare.
Gli interventi sono selezionati nel rispetto dei seguenti criteri:
coerenza programmatica: per ogni amministrazione centrale e regionale la coerenza programmatica e' stabilita facendo riferimento ai criteri specificati nei propri programmi operativi comunitari, nazionali e regionali, o nei propri DOCUP, con un rafforzamento, per quanto riguarda la coerenza programmatica, della rilevanza dei criteri generali comunitari enunciati nella delibera n. 36/2002 cosi' come aggiornati a seguito della revisione di meta' percorso del ciclo di programmazione comunitario 2000-2006. Ogni amministrazione avra' la flessibilita' di discostarsi, su specifiche questioni, da tali criteri, dandone chiara motivazione, purche', se autonomie regionali, in coerenza con la propria programmazione regionale;
avanzamento progettuale: conferma del criterio adottato in occasione dei precedenti riparti, del quale le amministrazioni centrali e regionali daranno evidenza al momento della presentazione al CIPE dell'elenco dei progetti e del cronoprogramma di spesa.
Viene inoltre previsto che una quota, pari almeno al 30% delle risorse ripartite di cui all'allegato 7, sia destinata dalle regioni e dalle province autonome a favore di interventi di rilievo strategico per il finanziamento di opere comprese nel primo programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera CIPE n. 121/2001.
In caso di mancata assegnazione del 30% alle suddette opere, le parti sono tenute a dare evidenza delle motivazioni (quali la non coincidenza delle aree territoriali eligibili, la non corrispondenza tra il fabbisogno finanziario dell'opera e la disponibilita' esistente o l'esistenza di un forte e documentato fabbisogno strategico alternativo). In tal caso la quota di risorse finalizzata alle suddette opere sara' programmata dalle regioni a favore di interventi selezionati secondo le procedure ordinarie.

6. Attribuzione delle risorse.

6.1. A fronte delle diverse destinazioni di spesa di cui alla presente delibera, al fine di dare trasparenza alle selezioni, di poter attivare la premialita' e di garantire una celere finalizzazione delle risorse, l'attribuzione delle risorse stesse alle amministrazioni destinatarie, e' subordinata al rispetto dei seguenti adempimenti:
6.1.1. entro il 30 novembre 2004 ciascuna regione e provincia autonoma presenta a questo Comitato e alle amministrazioni centrali settorialmente competenti, il riparto programmatico per settori delle risorse di cui ai punti 1.3 (lettere a, b, c), 3.1 e 3.4 della presente delibera (che puo' fare riferimento anche a riparti successivi), accompagnato da una relazione che per ciascun settore evidenzi:
il relativo stato di avanzamento della programmazione;
le modalita' con cui si intende individuare gli interventi - con evidenza di come intendano programmare la quota di risorse da assegnare alle infrastrutture di rilievo strategico di cui al precedente punto 5 - ovvero gli specifici interventi eventualmente gia' individuati;
l'eventuale fabbisogno di risorse aggiuntive.
6.1.2. Entro il 31 gennaio 2005 le amministrazioni centrali e regionali concertano, dandone notizia al Servizio centrale di segreteria del CIPE, la data di stipula degli APQ, sulla base delle informazioni di cui al precedente punto 6.1.1. Alla base della concertazione della data di stipula stara' anche un'informativa, che le amministrazioni centrali di settore predisporranno per ogni regione e provincia autonoma e che illustrera' gli interventi che esse prevedono di avviare con le proprie risorse (per le aree sottoutilizzate, comunitarie e ordinarie) sul territorio di quella regione o provincia autonoma. L'informativa verra' resa formalmente nota al Servizio centrale di segreteria del CIPE entro il 31 gennaio 2005.
Sempre entro il 31 gennaio 2005, le regioni e le province autonome verificano con le amministrazioni centrali la destinazione della predetta quota pari ad almeno il 30% delle risorse assegnate con la presente delibera per il finanziamento di opere comprese nel primo programma delle infrastrutture strategiche di cui al precedente punto 5.
In caso di mancata concertazione della data di stipula degli APQ le parti ne danno comunicazione al CIPE.
6.1.3. Entro il 31 marzo 2005 ciascuna Amministrazione centrale e regionale presenta al Servizio centrale di segreteria del CIPE un cronoprogramma con una stima della spesa della quota complessiva ad essa destinata di cui ai precedenti punti 1.3.b), 1.3.c), 3.1, 3.4 e 4.1, unitamente a un elenco degli interventi da finanziare e del relativo profilo stimato di spesa annua prevista per ciascuno di essi, con preventivo inserimento da parte delle regioni e delle province autonome - per ciascun intervento - delle informazioni richieste da questo Comitato nell'apposita scheda della banca dati di monitoraggio degli APQ.
L'elenco degli interventi e' accompagnato da una relazione tecnica del Nucleo di valutazione dell'amministrazione regionale o centrale che contiene:
a) elementi di valutazione circa la rispondenza della proposta ai criteri di coerenza programmatica, la coerenza interna (la coerenza dell'insieme della proposta formulata) ed esterna (la coerenza della proposta rispetto agli altri strumenti con cui si attua la politica di sviluppo di quella amministrazione);
b) elementi informativi sui principali effetti economico-sociali attesi dalla proposta;
c) una sintesi delle valutazioni di fattibilita' esistenti per gli interventi proposti;
d) l'indicazione degli interventi di importo superiore a 10 milioni di euro (quando reputato opportuno dalla regione anche al di sotto) per i quali appaiono opportuni, ai fini dell'attuazione amministrativa, approfondimenti relativi alla fattibilita' tecnica, procedurale e/o economico-finanziaria prima della firma dell'APQ, al fine di assicurare piu' adeguate condizioni di realizzazione.
A conferma di quanto previsto dalla propria delibera n. 36/2002, l'elenco dei progetti presentati formalmente sara' reso pubblico da ogni amministrazione centrale e regionale e sara' pubblicato sul sito di questo Comitato.
Il cronoprogramma di spesa di ciascun intervento, inserito nell'elenco presentato al Servizio centrale di segreteria del CIPE, decorrera' dalla data di stipula del relativo APQ.
Per gli interventi ricompresi negli APQ, ove l'Accordo stesso sia gia' stato stipulato entro il 31 marzo 2005, il cronoprogramma coincidera' con il profilo di spesa previsto nell'APQ.
6.2. Per le amministrazioni centrali destinatarie di risorse di cui alla presente delibera, anche quando non tenute alla stipula di APQ, valgono gli stessi adempimenti di cui al precedente punto 6.1. Per quanto concerne i programmi presentati dalle amministrazioni centrali di cui al punto 4.1, il cronoprogramma includera' anche una specificazione e una motivazione del riparto regionale della spesa. Per le amministrazioni centrali di cui al precedente punto 4.2 valgono le regole e le verifiche ivi previste.
6.3. Resta fermo, sia per le regioni e province autonome che per le amministrazioni centrali, quanto previsto dal punto 7.5 della delibera n. 36/2002 sulla modificabilita' sia dell'elenco degli interventi presentati al CIPE, sia del loro cronoprogramma di spesa, a condizione che la modifica sia motivata, che i nuovi interventi presentino caratteristiche di coerenza programmatica e che resti inalterato il profilo programmatico della spesa relativa all'intera quota ripartita a favore di ciascuna amministrazione.
6.4. Gli APQ relativi agli interventi da finanziare con le risorse di cui al presente riparto potranno essere stipulati in qualunque momento a partire dalla operativita' della presente delibera, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005 ai fini del conseguimento della quota premiale di cui al successivo punto 7.2.
6.5. Coerentemente con il principio comunitario, che fissa scadenze stringenti per la sequenza degli atti programmatici ed in linea con le previsioni dell'art. 52, comma 50, della legge finanziaria 2002 e della delibera n. 36/2002, il mancato rispetto, entro il 31 marzo 2005, di quanto previsto al precedente punto 6.1.3, da parte delle amministrazioni centrali e regionali, oltre ad impedire la messa a disposizione delle risorse ripartite con la presente delibera, ne determinera' una decurtazione progressiva. La suddetta decurtazione verra' applicata, con decorrenza temporale dal 1° aprile 2005, nella misura del 5% per ogni mese di ulteriore ritardo, analogamente allo schema di cui all'allegato 5 della delibera n. 36/2002. Le risorse che si renderanno disponibili a seguito di tale decurtazione saranno integralmente ripartite da questo Comitato tra le amministrazioni che soddisferanno i requisiti entro il 31 marzo 2005.
6.6. E' prevista la possibilita' di inserire in APQ interventi gia' avviati e con anticipazione finanziaria da parte delle stazioni appaltanti, a condizione che la spesa non sia anteriore alla data del 1° gennaio 2004.
6.7. Le risorse di cui alla presente delibera non impegnate entro il 31 dicembre 2007, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei beneficiari finali - quali risultano dai dati forniti dalle amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle risorse stesse - saranno riprogrammate da questo Comitato, secondo le procedure contabili previste dall'art. 5, comma 3, della legge n. 144/1999.

7. Attribuzione della quota accantonata per la premialita' (10% per
ciascuna delle due macroaree e per le amministrazioni centrali).

In linea con quanto previsto dall'art. 73 della legge finanziaria 2002 che prevede il ricorso a metodi premiali nella destinazione delle risorse per interventi nelle aree depresse e dalle proprie delibere n. 36/2002 e n. 17/2003, sono accantonate - a valere sulle risorse di cui ai punti 3.1, 3.4 e 4.1 destinate alle regioni e province autonome di ciascuna delle due macroaree del Mezzogiorno e del Centro-nord e alle amministrazioni centrali - quote pari al 10% delle rispettive dotazioni. Tali riserve premiali saranno attribuite pro quota da questo Comitato alle amministrazioni destinatarie delle predette risorse che soddisferanno, in tutto o in parte, i criteri di cui ai successivi punti 7.1, 7.2 e 7.3.
In particolare l'attribuzione della riserva premiale e' subordinata:
7.1. Per il 60%, al rispetto, entro il 31 dicembre 2007, del profilo di spesa previsto dal cronoprogramma presentato dalle singole amministrazioni regionali e centrali entro il 31 marzo 2005, profilo che decorre dalla data di effettiva stipula dell'APQ.
Il criterio - applicato pro-quota a ogni Accordo di programma quadro e ponderato rispetto alla percentuale di risorse di cui alla presente delibera programmate nell'Accordo stesso - e' soddisfatto al 100% se, per ogni Accordo, la spesa realizzata negli anni 2004-2007 per interventi finanziati con risorse di cui alla presente delibera e' pari ad almeno il 95% della spesa prevista per quegli anni dal cronoprogramma presentato. Per l'Accordo, la cui spesa realizzata ha, invece, un valore compreso tra il 70% e il 95% della spesa prevista dal cronoprogramma, l'amministrazione accede ad una quota delle risorse premiali di propria pertinenza per il presente criterio - ponderato come sopra - secondo lo schema riportato nell'allegato 6 della citata delibera n. 36/2002. Per l'Accordo, la cui spesa realizzata negli anni 2004-2007 per interventi finanziati con risorse di cui alla presente delibera sia inferiore al 70% della spesa prevista per quegli anni dal cronoprogramma, l'amministrazione non accede alla quota premiale potenzialmente di propria pertinenza per il presente criterio.
La verifica del presente criterio avverra' al termine del quadriennio 2004-2007 con conseguente attribuzione delle risorse premiali alle amministrazioni performanti.
7.2. Per il 15%, al rispetto, da parte della singola regione o della provincia autonoma, della data di stipula degli APQ prevista e inizialmente comunicata a questo Comitato, per almeno l'80% delle risorse ad essa assegnate.
La verifica del soddisfacimento del presente criterio, per quanto riguarda la concertazione delle date di stipula degli APQ con le amministrazioni centrali, si effettua sulla base delle informazioni inviate dalle regioni e province autonome a questo Comitato entro il 31 marzo 2005.
Per la verifica del rispetto delle date di stipula degli APQ, previste nel cronoprogramma inviato dalle amministrazioni entro il 31 marzo 2005, tali date sono confrontate con le effettive date di stipula risultanti dalla Banca dati di monitoraggio al 31 dicembre 2005. La verifica del presente criterio avverra' nel corso del 2006, con conseguente attribuzione delle risorse premiali alle amministrazioni performanti.
7.3. Per il 25%, al raggiungimento, con uno scostamento massimo del 25%, della percentuale della spesa prevista al 31 dicembre 2006 per il complesso degli APQ stipulati tra il 31 dicembre 2002 e il 31 dicembre 2003, secondo i dati desunti dai cronoprogramma previsti negli APQ al momento della loro sottoscrizione. Nel computo della spesa non vengono presi in considerazione gli interventi finanziati, in parte o integralmente, con la propria delibera n. 36/2002.
La verifica del presente criterio avverra' nel corso del 2007, con conseguente attribuzione delle risorse premiali alle amministrazioni performanti.
7.4. Il meccanismo di attribuzione della riserva premiale consente di attribuire alle regioni e alle province autonome anche solo una parte della riserva a seconda del numero di criteri soddisfatti e del peso di questi.
7.5. Per le amministrazioni centrali il criterio per l'attribuzione della riserva di premialita' e' costituito dal rispetto, entro il 31 dicembre 2007, della tempistica del profilo di spesa previsto dal cronoprogramma presentato entro il 31 marzo 2005.
Il criterio e' pienamente soddisfatto se la spesa effettuata negli anni 2004-2007 per interventi finanziati con risorse di cui alla presente delibera e' pari ad almeno il 95% della spesa prevista per quegli anni dal cronoprogramma presentato. Se la spesa effettuata ha, invece, un valore compreso tra il 70% e il 95% di quella prevista dal cronoprogramma, l'amministrazione accede ad una quota delle risorse premiali di propria pertinenza per il presente criterio, secondo lo schema riportato nell'allegato 6 alla delibera n. 36/2002. L'amministrazione, la cui spesa effettuata negli anni 2004-2007 per interventi finanziati con risorse di cui alla presente delibera e' inferiore al 70% della spesa prevista per quegli anni dal cronoprogramma, non ha diritto alla quota premiale potenzialmente di propria pertinenza per il presente criterio.
7.6. Le eventuali eccedenze derivanti dalla mancata attribuzione delle risorse premiali costituiscono disponibilita' separate per ognuna delle tre categorie - regioni del Mezzogiorno, regioni del Centro-nord e Amministrazioni centrali - da attribuire nell'ambito di ciascuna categoria, a seconda della provenienza della mancata performance, alle amministrazioni concorrenti che abbiano soddisfatto integralmente tutti i criteri di premialita' ad esse applicabili, proporzionalmente alla propria quota iniziale di risorse e, comunque, per un importo non eccedente il triplo della quota premiale potenzialmente di propria pertinenza.
Per le risorse derivanti dal fondo di premialita', le amministrazioni predisporranno i progetti - secondo i principi di coerenza programmatica e avanzamento progettuale - entro novanta giorni dalla attribuzione delle quote premiali. L'eventuale ritardo nella predisposizione dei progetti potra' essere oggetto di valutazione da parte di questo Comitato in occasione delle successive ripartizioni.
7.7. Le eventuali eccedenze non attribuibili saranno riprogrammate da questo Comitato per il finanziamento di altre iniziative nel rispetto delle tre categorie di provenienza delle risorse, regioni del Mezzogiorno, regioni del Centro-nord e Amministrazioni centrali.
7.8. Per la verifica dei criteri di premialita' questo Comitato si avvale delle informazioni contenute nel cronoprogramma delle amministrazioni e nella banca dati di monitoraggio degli APQ. In sintonia con i criteri comunitari, verranno effettuate verifiche a campione in loco.
7.9. Al fine di garantire coerenza tra i relativi meccanismi premiali, la verifica del rispetto del criterio di cui al punto 8.1 della delibera n. 36/2002 e' effettuata con le modalita' di cui al punto 6.1 della delibera n. 17/2003 (con decorrenza del cronoprogramma dalla data di stipula del relativo APQ).

8. Trasferimento delle risorse alle amministrazioni beneficiarie.

Il trasferimento delle risorse della presente delibera, ripartite ex ante e premiali, per le quali e' prevista l'utilizzazione nell'ambito degli APQ, e' condizionato al corretto inserimento e aggiornamento dei dati di monitoraggio degli APQ secondo quanto stabilito rispettivamente dalle delibere di questo Comitato n. 44/2000 e n. 76/2002 e dal documento di cui all'allegato 4 della delibera n. 17/2003.
Roma, 29 settembre 2004

Il presidente del CIPE Berlusconi
Il segretario del CIPE Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 245
 
Allegati

----> Vedere immagini da pag. 45 a pag. 54 <----
 
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