Gazzetta n. 265 del 11 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 29 ottobre 2004
Approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, recante il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse, di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, riferite alle domande presentate per il bando del 2003 del settore commercio.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;
Visto l'art. 52, comma 77 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, concernente l'estensione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 24 luglio 2003 che, in ottemperanza a quanto sopra prescritto, ha apportato modifiche ed integrazioni al testo unico delle direttive della legge n. 488/1992 al fine di estendere le agevolazioni di cui alla medesima legge n. 488/1992 alle attivita' di somministrazioni di alimenti e bevande effettuate da esercizi aperti al pubblico;
Visto che, con il suddetto decreto sono state altresi' rimosse alcune limitazioni all'accesso alle agevolazioni, precedentemente vigenti, nei riguardi degli esercizi di vicinato per i quali non e' piu' previsto che gli stessi siano inseriti in centri commerciali ovvero aderenti a forme associative di via o di strada ovvero aderenti a strutture operative dell'associazionismo economico operanti con propria insegna commerciale, nei confronti dei quali e' ora consentita altresi' l'agevolabilita' ai programmi di ammodernamento, tipologia ammissibile anche per i pubblici esercizi;
Vista la circolare del 5 dicembre 2003, n. 946469, la quale ha modificato la circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001 concernente le modalita' e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni al «settore commercio» nelle aree depresse del Paese;
Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 2003 con il quale e' stato definito il piano programmatico di riparto delle risorse finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il bando del «settore commercio» del 2003;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;
Visto, in particolare, che, secondo le condizioni ed i termini indicati nelle predette direttive, ciascuna regione puo' formulare proprie proposte relative a settori di attivita' o aree ritenuti prioritari, ai fini della formazione di una graduatoria regionale speciale, nonche' specifiche priorita', con riferimento a particolari aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di investimento, sia in relazione alla graduatoria ordinaria che a quella speciale, ai fini della determinazione del punteggio relativo all'indicatore di cui al punto 5.c5.4 delle predette direttive;
Viste le proposte avanzate dalle regioni e province autonome;
Considerato che l'art. 1-bis del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, prevede che il Ministero delle attivita' produttive promuova un piu' stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate per l'esame degli interessi pubblici coinvolti e, in particolare, per la valutazione delle proposte regionali, tramite ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Considerato che l'art. 6-bis del medesimo decreto ministeriale prevede che il Ministro delle attivita' produttive, valutata la compatibilita' delle proposte avanzate dalle singole regioni e province autonome con lo sviluppo di tutte le aree interessate oltre che con le disposizioni del medesimo decreto, le approvi ai fini della formazione delle graduatorie;
Viste le determinazioni concordate tra il Ministero delle attivita' produttive e le richiamate regioni e province autonome nel corso della riunione del 5 ottobre 2004, convocata ai sensi del citato art. 1-bis per le valutazioni di cui al citato art. 6-bis;

Decreta:
Articolo unico

1. Sono approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, in merito alle domande presentate per il bando del 2003 e riferite alle predette regioni e province autonome per le attivita' del «settore commercio»; tali proposte, concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le risorse finanziarie alle stesse destinate nonche' le priorita' regionali ed i relativi punteggi utili per l'indicatore regionale di cui al punto 5.c5.4 del detto testo unico, sia con riferimento alle graduatorie regionali ordinarie che speciali, sono riportate, rispettivamente, negli allegati 1 e 2 al presente decreto.
2. Per le regioni e le province autonome che non hanno proposto la graduatoria speciale, viene formata la sola graduatoria regionale ordinaria. Per le regioni e le province autonome che non hanno avanzato alcuna proposta di priorita' con i relativi punteggi finalizzata all'indicatore di cui al comma 1, quest'ultimo assume valore pari a zero per tutte le iniziative della corrispondente graduatoria, ordinaria o speciale, della regione medesima. Analogamente assumono valore pari a zero le singole priorita' non espresse.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 ottobre 2004
Il Ministro: Marzano
 
Allegato 1

LEGGE n. 488/1992 - PROPOSTE REGIONALI RELATIVE ALLA FORMAZIONE DI GRADUATORIE SPECIALI ED ALLE RISORSE FINANZIARIE ALLE STESSE DESTINATE PER IL BANDO DEL «SETTORE COMMERCIO» DEL 2003 SULLA BASE DEL PIANO PROGRAMMATICO DI RIPARTO DELLE RISORSE DI CUI AL DECRETO
MINISTERIALE 24 LUGLIO 2003.

=====================================================================
| |Misura % delle risorse
| | disponibili destinata
| Tipo di graduatoria | alla graduatoria
Regione | speciale | speciale ===================================================================== Piemonte.... | Area | 40% --------------------------------------------------------------------- Valle d'Aosta.... | Nessuna | - --------------------------------------------------------------------- Lombardia.... | Nessuna | - --------------------------------------------------------------------- Trentino-Alto | | Adige.... | - | - --------------------------------------------------------------------- Trento.... | Nessuna | - --------------------------------------------------------------------- Bolzano.... | Nessuna | - --------------------------------------------------------------------- Veneto.... | Area | 30% --------------------------------------------------------------------- Friuli-Venezia | | Giulia.... | Nessuna | - --------------------------------------------------------------------- Liguria.... | Attivita' | 40% --------------------------------------------------------------------- Emilia-Romagna.... | Nessuna | - --------------------------------------------------------------------- Toscana.... | Area | 50% --------------------------------------------------------------------- Umbria.... | Nessuna | - --------------------------------------------------------------------- Marche.... | Area | 30% --------------------------------------------------------------------- Lazio.... | - | - --------------------------------------------------------------------- Abruzzo.... | Area | 30% --------------------------------------------------------------------- Molise.... | Attivita' | 40% --------------------------------------------------------------------- Campania.... | Attivita' | 40% --------------------------------------------------------------------- Puglia.... | Attivita' | 50% --------------------------------------------------------------------- Basilicata.... | Nessuna | - --------------------------------------------------------------------- Calabria.... | Attivita' | 50% --------------------------------------------------------------------- Sicilia.... | Area | 50% --------------------------------------------------------------------- Sardegna.... | Attivita' | 50%
 
Allegato 2

----> Vedere immagini da pag. 17 a pag. 32 <----
 
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