Gazzetta n. 264 del 10 novembre 2004 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 settembre 2004, n. 237
Testo del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 del 10 settembre 2004), coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2004, n. 265 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega del Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui apportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Vigilanza sulla fornitura dei serrvizi
di navigazione aerea e di traffico aereo

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, (( quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme, )) in applicazione dell'articolo 4 del (( regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, )) le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea. Sono salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale, nonche' quelle di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, (( ivi inclusa la stipula di contratti di programma e di servizio con E.N.A.C. e ENAV S.p.a. e l'approvazione delle tariffe. ))
2. Restano attribuite all'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV S.p.a.) e all'Aeronautica militare le funzioni di istruzione, addestramento e aggiornamento professjonale del proprio personale. ENAV S.p.a. (( garantisce la conformita' )) degli apparati e dei sistemi di radio-navigazione alle regolamentazioni tecniche internazionali e nazionali vigenti, nonche' il mantenimento in efficienza, anche mediante controlli e misurazioni in volo. Le attivita' di radiomisure, salvo quelle svolte direttamente dall'Aeronautica militare, devono essere effettuate da soggetti certificati dall'E.N.A.C.
3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'E.N.A.C. promuove la stipula di appositi atti di intesa, rispettivamente con ENAV S.p.a. e con l'Aeronautica militare, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa per le intese con l'Aeronautica militare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
(( Art. 1-bis.
Disposizioni sulle gestioni aeroportuali

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione, sono individuati gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le convenzioni approvate e rese esecutive dai decreti di concessione della gestione aeroportuale devono contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualita' del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione, nonche' le modalita' di definizione e approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decandenza o revoca della concessione, e le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'E.N.A.C. adegua le convenzioni gia' stipulate alle prescrizioni, anche sanzionatorie di cui al comma 2, provvedendo alle conseguenti integrazioni e modifiche.
4. Ai gestori totali in base a legge speciale si applicano le norme di cui ai commi 2 e 3. ))
 
(( Art. 1-ter.
Esercizio della vigilanza

1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'attivita' delle societa' affidatarie delle gestioni aeroportuali, prevista dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521, l'E.N.A.C., nelle convenzioni per l'affidamento della gestione aeroportuale, prevede l'obbligo per i concessionari di fornire, su richiesta, informazioni e documenti relativi anche ai rapporti di natura commerciale. Le informazioni e i documenti acquisiti nell'esercizio della vigilanza sono coperti dal segreto di ufficio. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
ministeriale 12 novembre 1997, n. 521 (Regolamento recante
norme di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10,
comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui e'
stata disposta la costituzione di societa' di capitali per
la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti
gestiti anche in parte dallo Stato):
«Art. 11 (Vigilanza). - 1. Compete al Ministro dei
trasporti e della navigazione:
a) vigilare sull'attivita' delle societa' affidatarie
delle gestioni aeroportuali verificando che essa si svolga
nel rispetto della disciplina stabilita dal regolamento,
dalla convenzione dal contratto di programma, con
particolare attenzione al rispetto dei principi di
sicurezza, efficienza ed efficacia, economicita', alla
imparziale erogazione dei servizi, alla continuita', alla
regolarita', alla integrazione modale;
b) approvare gli aggiornamenti e le variazioni al
programma di intervento e al piano degli investimenti
formulate in relazione all'andamento delle attivita'
aeroportuali;
c) vigilare sulla realizzazione del programma di
intervento e del piano degli investimenti, sulla scorta di
una relazione annuale trasmessa dalle societa' affidatarie;
d) verificare l'attuazione della disciplina stabilita
nella Carta dei servizi.
2. Per consentire il corretto adempimento dei compiti
di vigilanza, per il rispetto dei principi di efficienza,
efficacia ed economicita' di cui al comma 1, lettera a), il
Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro
del tesoro, nominano, rispettivamente, un sindaco in
ciascuna delle societa' di gestione aeroportuale.
3. Il sindaco nominato dal Ministro del tesoro assume,
a norma delle disposizioni vigenti, la funzione di
presidente del collegio sindacale della societa' di
gestione aeroportuale».
 
Art. 2.
Fornitura dei servizi di controllo
del traffico aereo in ambito aeroportuale

1. ENAV s.p.a., sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e (( coordinandosi )) con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinario movimento degli aeromobili sui piazzali.
2. Il gestore aeroportuale, sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e coordinandosi con ENAV s.p.a., assegna le piazzole di sosta agli aeromobili ed assicura l'ordinario movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attivita di movimentazione degli aeromobili. (( 3. L'E.N.A.C. sentiti il gestore aeroportuale ed ENAV s.p.a. per le materie di competenza, nonche' gli altri organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di scalo disciplina anche l'esercizio delle attivita' di cui ai com-mi 1, 2 e 4 e prevede le modalita' e gli strumenti operativi necessari a garantire la loro effettuazione. ))
4. Il gestore aeroportuale fornisce tempestivamente notizie all'E.N.A.C., ad ENAV s.p.a., (( ai vettori )) ed agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonche' in ordine alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea (( afferenti alla struttura aeroportuale, ad eccezione degli impianti di assistenza visiva luininosa (AVL), anche a fine di una corretta e tempestiva informazione degli utenti. ))
 
Art. 3.
Soppressioni

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 21 dicembre 1996, n. 665, sono sopresse:
a) alla lettera c) le parole: «, ed al rilascio delle relative abilitazioni per il personale da esso direttamento impiegato»;
b) alla lettera e) le parole: «, nonche' alla certificazione degli impianti».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 21
dicembre 1996, n. 665 (Trasformazione in ente di diritto
pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al
volo per il traffico aereo generale), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Compiti dell'Ente). - 1. L'Ente fornisce i
servizi di assistenza al volo in tutti gli spazi aerei di
pertinenza italiani, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145,
fatti salvi gli spazi aerei destinati al traffico aereo
operativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 luglio 1981, n. 484. Esso svolge altresi' ogni altra
attivita' connessa come determinato nello statuto, nel
contratto di programma e nel contratto di servizio.
2. All'Ente competono, in particolare, l'organizzazione
e l'erogazione dei servizi:
a) di traffico aereo, consistenti nel servizio di
controllo della circolazione aerea, nel servizio di
informazione di volo, nel servizio consultivo e di allarme;
b) di meteorologia aeroportuale;
c) di informazione aeronautica;
d) di telecomunicazioni aeronautiche;
e) di radio-navigazione e radio-diffusione.
3. L'Ente svolge inoltre i seguenti compiti:
a) promuove ed attua iniziative di interesse
nazionale nei settori sistematici della navigazione aerea,
del controllo della circolazione aerea e della sicurezza
delle operazioni di volo;
b) cura lo studio e la ricerca sui sistemi di
navigazione, il potenziamento degli impianti di assistenza
al volo in correlazione anche alla realizzazione del piano
generale dei trasporti e del piano generale degli
aeroporti;
c) provvede alla formazione e all'addestramento di
personale aeronautico specialistico, interno od esterno,
proprio o di terzi;
d) produce la cartografia;
e) provvede al controllo in volo delle procedure
operative e delle radio-misure degli apparati di
radio-navigazione.».



 
(( Art. 3-bis.
Controllo e divieto di partenza degli aeromobili

1. Gli articoli 801 e 802 del codice della navigazione sono sostituti dai seguenti:
«Art. 801 (Controllo degli aeromobili). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile effettua visite di controllo, in base ai programmi nazionali e comunitari, sugli aeromobili di ogni nazionalita' e verifica i documenti di bordo obbligatori ai sensi della normativa vigente.
Art. 802 (Divieto di partenza). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile vieta la partenza degli aeromobili quando, una volta effettuati i controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonche' qualora risultino violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero qualora risulti accertato dalle autorita' competenti che l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale». ))
 
Art. 4.
Disposizioni attuative e finanziarie

1. (Soppresso).
2. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina sulla base del sistema tariffario di ENAV s.p.a. e, comunque, sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 del (( regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, )) gli importi corrispondenti ai costi delle attivita' di regolazione e certificazione inerenti alle funzioni da trasferire all'E.N.A.C. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalita' e i tempi per il concreto esercizio, da parte dell'E.N.A.C., delle funzioni di autorita' nazionale di vigilanza, (( e per il trasferimento in capo allo stesso ente della titolarita' dei corrispondenti diritti tariffari, gia' di pertinenza di ENAV s.p.a. ))
3. In sede di prima applicazione e nelle more degli adempimenti previsti dal comma 2, l'E.N.A.C. puo' avvalersi del personale di ENAV s.p.a., con oneri a carico della societa' medesima alla quale il personale viene restituito al termine di detto utilizzo, in base ad accordo di servizio tra i due enti, da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze. (( 3-bis. Per l'assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, il rapporto di lavoro del personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'E.N.A.C. alla data del 9 settembre 2004, e' prorogato con contratto a tempo determinato fino alla data dal 31 dicembre 2006. Al relativo onere, pari a 460.249,58 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;
b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Gli organi di cui al comma 1 sono rinnovati, in ogni caso, alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione».
3-quater. il comma 3-ter non si applica agli organi dell'E.N.A.C. nominati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la durata in carica ivi prevista. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove solo a questo fine la revisione dello statuto dell'E.N.A.C. secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, esclusa l'applicazione del comma 3 del predetto articolo. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 25 luglio 1997, n. 250 (Istituzione dell'Ente
nazionale per l'aviazione civile E.N.A.C.), come modificato
dalla presente legge:
Art. 4 (Organi dell'Ente). - 1. Sono organi
dell'E.N.A.C.:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti;
d) il direttore generale.
2. Il presidente, scelto tra soggetti aventi
particolari capacita' ed esperienza riferite al trasporto
aereo ed all'aviazione, ha la rappresentanza legale
dell'E.N.A.C., presiede il consiglio di amministrazione ed
esercita le competenze stabilite dallo statuto. E' nominato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le
commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi
della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Rimane in carica
quattro anni e la nomina e' rinnovabile una sola volta.
3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal
presidente e da sei membri scelti tra soggetti di
comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel
settore aeronautico, nominati, su proposta del Ministro dei
trasporti e della navigazione, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri. Il consiglio rimane in carica
quattro anni e la nomina dei suoi componenti e' rinnovabile
per una sola volta. Esercita le competenze stabilite dallo
statuto dell'Ente.
4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il
controllo sull'attivita' dell'Ente a norma degli articoli
2397 e seguenti del codice civile. Il collegio dei revisori
e' nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, rimane in carica quattro anni ed e' composto
da tre membri effettivi, dei quali uno scelto tra i
dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, con
funzioni di presidente, designato dal Ministro del tesoro,
e tre membri supplenti.
5. Il direttore generale e' nominato, per la durata di
quattro anni con possibilita' di conferma per non piu' di
una volta, con le stesse procedure del consiglio di
amministrazione ed e' scelto tra soggetti di comprovata
capacita' tecnico-giuridica ed amministrativa. Il direttore
generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del
consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione
di provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione
delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende
all'attivita' di tutti gli uffici assicurando il
coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni
territoriali e l'unita' di indirizzo
tecnico-amministrativo; esegue ogni altro compito che gli
sia attribuito dal consiglio o dallo statuto. Il direttore
generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti
indifferibili necessari a garantire la continuita' e la
sicurezza dell'esercizio, che devono essere sottoposti alla
ratifica del consiglio di amministrazione nella prima
seduta utile. Il direttore generale e' coadiuvato da un
vice direttore generale. La nomina, il conferimento delle
relative funzioni, i parametri di determinazione degli
emolumenti sono attribuiti dal consiglio di
amministrazione, su proposta del presidente, sentito il
direttore generale.
5-bis. Gli organi di cui al comma 1 sono rinnovati, in
ogni caso, alla scadenza del mandato del consiglio di
amministrazione.
6. I componenti effettivi degli organi dell'E.N.A.C.,
se appartenenti ad amministrazioni pubbliche sono, a
domanda, collocati in aspettativa per tutta la durata del
mandato; hanno diritto alla conservazione del posto nella
qualifica maturata al momento della domanda, fatte salve le
progressioni automatiche previste da leggi o contratti di
lavoro.
7. I componenti degli organi dell'Ente, a pena di
decadenza non possono essere amministratori o dipendenti di
soggetti pubblici o privati, ne' avere interessi diretti o
indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza
nelle imprese nel settore di competenza dell'Ente.
8. I componenti degli organi dell'Ente non possono
intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese
operanti nel settore di competenza fino a quattro anni
successivi alla scadenza del mandato; la violazione di tale
divieto comporta, in relazione a quanto percepito,
l'irrogazione da parte dell'amministrazione vigilante di
una sanzione pecuniaria amministrativa pari, nel minimo, a
lire 50 milioni e, nel massimo, alla maggiore somma tra i
500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo
percepito.
9. Gli organi dell'E.N.A.C. sono nominati entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Con uno o piu' decreti del Ministro dei trasporti
e della navigazione, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono fissati, a valere sul bilancio dell'Ente, gli
emolumenti spettanti al presidente, ai membri del consiglio
di amministrazione, ai componenti del collegio dei revisori
dei conti, al direttore generale, ai membri dell'Ufficio
commissariale di cui all'art. 8, nonche' ai membri della
commissione e della segreteria tecnica di cui all'art.
13.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (riordinamento del
sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
Art. 13 (Revisione statutaria). - 1. Le amministrazioni
dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici
cui si applica il presente decreto promuovono, con le
modalita' stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la
revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti
stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della
materia:
a) attribuzione di poteri di programmazioni,
indirizzo e relativo controllo strategico:
1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il
carattere monocratico dell'organo e' adeguato alla
dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al
prevalente carattere tecnico dell'attivita' svolta o
giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze
conferite a regioni o enti locali;
2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad
un organo collegiale, denominato consiglio di
amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e
composto da un numero di membri variabile da due a otto, in
relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e
finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della
gratuita' degli incarichi;
b) previsione della nomina dei componenti del
consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del
Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei
settori di attivita' dell'ente, con esclusione di
rappresentanti del Ministero vigilante o di altre
amministrazioni pubbliche, di organizzazioni
imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;
c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo
criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente,
ferma restando l'attribuzione all'autorita' di vigilanza
del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti,
nonche', per gli enti finanziati in misura prevalente con
trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione
dei programmi di attivita';
d) previsione, quando l'ente operi in materia
inerente al sistema regionale o locale, di forme di
intervento degli enti territorialmente interessati, o della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tali comunque da
assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali,
di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;
e) eventuale attribuzione di compiti di definizione
del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero
di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da
esperti designati da amministrazioni e organizzazioni
direttamente interessate all'attivita' dell'ente, ovvero,
per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti
in prevalenza da docenti o esperti del settore;
f) determinazione del compenso eventualmente
spettante ai componenti degli organi di amministrazione,
ordinari o straordinari, con decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sulla base di
eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei
Ministri; determinazione, con analogo decreto, di gettoni
di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo
rimborso delle spese di missione;
g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di
rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice
collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di
amministrazione; previsione, per i soli enti di grande
rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o
finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli
incarichi, di un vice-presidente, designato tra i
componenti del consiglio; previsione che il presidente
possa restare in carica, di norma, il tempo corrispondente
a non piu' di due mandati;
h) previsione di un collegio dei revisori composto di
tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo
o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in
rappresentanza di autorita' ministeriale e gli altri scelti
tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra
persone in possesso di specifica professionalita';
previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di
notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;
i) esclusione del direttore generale dal novero degli
organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonche' ad
altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio
di distinzione tra attivita' di indirizzo e attivita' di
gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni; previsione della
responsabilita' dei predetti dirigenti per il conseguimento
dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o
organo di vertice, con riferimento, ove possibile,
all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget
di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;
l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione,
di un sistema di controlli interni, coerente con i principi
fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il
pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
n) determinazione del numero massimo degli uffici
dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione
dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza,
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,
rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi,
in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti
interni, eventualmente soggetti all'approvazione
dell'autorita' di vigilanza, ovvero ad altri atti
organizzativi;
o) facolta' dell'ente di adottare regolamenti di
contabilita' ispirati a principi civilistici e recanti, ove
necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i
predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione
dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
p) previsione della facolta' di attribuire, per
motivate esigenze ed entro un limite numerico
predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti
delle materie di competenza istituzionale;
q) previsione delle ipotesi di commissariamento
dell'ente e dei poteri del commissario straordinario,
nominato dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli enti
di notevole rilievo o dimensione organizzativa e
finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell'autorita' di vigilanza;
previsione, per i soli enti di notevole rilievo o
dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilita'
di nominare uno o piu' sub-commissari; previsione di
termini perentori di durata massima del commissariamento, a
pena di scioglimento dell'ente.
2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve
le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed
all'attivita' di singoli enti, con particolare riferimento
a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione
della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti
a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonche' le
esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai
quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui
alle lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di
cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se
coerenti con la natura e l'attivita' dei singoli enti e per
motivate esigenze degli stessi.
3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente
ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla
data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1°
gennaio 2002, le seguenti disposizioni:
a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo
che risultino composti in conformita' ai criteri di cui al
comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a
che il regolamento non e' emanato e i nuovi organi non sono
nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e
straordinaria, salva la possibilita' dell'autorita' di
vigilanza di nominare un commissario straordinario;
b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai
criteri di cui al comma 1, lettera h), sono sciolti e le
relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del
nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'autorita' di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso
contrario, dal solo presidente del collegio.
4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali
la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del
30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti
e' prorogato sino alla nomina di quelli di nuova
istituzione.».



 
Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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