Gazzetta n. 264 del 10 novembre 2004 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PERUGIA
DECRETO RETTORALE 26 ottobre 2004
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 11;
Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui e' stato emanato lo statuto di questa Universita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 165;
Viste le delibere del senato accademico delle sedute in data 10 giugno 2004 e 20 luglio 2004 con le quali sono state approvate le modifiche agli articoli: 5, commi 2 e 3; 24, comma 1; 32, comma 1, lett. c); 47, comma 3; 51, comma 4 dello statuto, nonche' l'introduzione di una norma transitoria e di una norma interpretativa e le modifiche agli articoli 7, commi 1 e 5; 17, comma 6; 18, comma 5 del regolamento generale di Ateneo;
Vista la nota del MIUR prot. n. 2504 del 26 ottobre 2004, con cui vengono fatte osservazioni in merito all'art. 5, commi 2 e 3 dello statuto e all'art. 7, comma 1 del regolamento generale di Ateneo;
Considerato che le osservazioni rivolte all'art. 5, commi 2 e 3 dello statuto e all'art. 7, comma 1 del regolamento generale di Ateneo si riflettono solo sull'art. 32 e sulla norma interpretativa dello statuto;
Ritenuto quindi di dover considerare approvate le modifiche agli articoli 24, comma 1; 47, comma 3; 51, comma 4 dello statuto, nonche' l'introduzione della norma transitoria;
Decreta

di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989, le modifiche, evidenziate in corsivo, ai seguenti articoli dello statuto:

Art. 24.
Il preside

1. Il preside e' eletto dal consiglio di facolta' nella sua composizione piu' allargata tra i professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo, che hanno optato per il regime di tempo pieno e dura in carica quattro anni. Le modalita' di elezione sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo.
Omissis;

Art. 47.
Il rettore

Omissis;
3. Il rettore dura in carica quattro anni accademici.

Art. 51.
Il senato accademico - Composizione

Omissis;
4. I membri elettivi durano in carica quattro anni. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.
Omissis;
Norma transitoria

1. E' prorogato di un anno il mandato del rettore, dei presidi e dei membri elettivi del senato accademico, attualmente in carica, ad eccezione dei presidi delle facolta' nelle quali siano state indette, alla data del 10 giugno 2004, le elezioni del preside.
2. I mandati conseguenti alle elezioni che si terranno successivamente alla data di cui al comma precedente avranno durata quadriennale.
Perugia, 26 ottobre 2004
Il rettore: Bistoni
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone