Gazzetta n. 254 del 28 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 13 ottobre 2004
Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Casteller» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Casteller» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modificazioni.
Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela vini del Trentino in data 22 aprile 2004, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare del vino a denominazione di origine controllata «Casteller»;
Visto sulla sopracitata richiesta di modifica, il parere favorevole delta provincia autonoma di Trento;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Trento l'8 luglio 2004, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Casteller», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 del 9 agosto 2004;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Casteller» in conformita' al parere espresso dal sopra citato comitato;
Decreta:
Articolo 1.
1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Casteller», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente disciplinare di produzione le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2004.
 
Articolo 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, gia' a partire dalla vendemmia 2004, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata del vino «Casteller», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme ai disposti dell'annesso disciplinare di produzione sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai competenti organi territoriali, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Casteller» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 
Articolo 3.
1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente articolo 2, solo per l'annata 2004, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici, della provincia autonoma di Trento, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la provincia stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Articolo 4.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Casteller», e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2004

Il direttore generale: Abate
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA «CASTELLER»

Articolo 1.
Ambito applicazione
La denominazione di origine controllata «Casteller» e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Vitigni ammessi
La denominazione di origine controllata «Casteller» e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Merlot, minimo 50%;
Schiava grossa, Schiava gentile, Lambrusco a foglia frastagliata (Enantio), Lagrein e Teroldego da soli o congiuntamente, per la differenza.
La base ampelografica dei vigneti, gia' iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata del vino «Casteller», deve essere adeguata entro la quinta vendemmia compresa, a partire dalla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.
E' consentito che, in ambito aziendale, la base ampelografica dei vigneti possa essere adeguata parzialmente purche' tale adeguamento sia finalizzato al raggiungimento di quella stabilita dal presente disciplinare di produzione.
Sino alla scadenza del presente disciplinare di produzione i vigneti di cui sopra iscritti a titolo transitorio all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata del vino «Casteller», potranno usufruire della denominazione medesima.
Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti, di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto a riportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1 del presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio della provincia autonoma di Trento.
Articolo 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Casteller», comprende il territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Brentonico, Calavino, Calliano, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave San Rocco, Nogaredo, Nomi, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Rovere' della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Segonzano, Tenna, Tenno, Ton, Trambileno, Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano, Zambana.
Articolo 4.
Condizioni ambientali e resa
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Casteller» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo i vigneti ubicati in terreni con buona esposizione, pedecollinari, collinari e di piano, purche' questi ultimi a tradizione viticola, con esclusione dei terreni situati oltre i 600 metri sopra il livello del mare.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' tuttavia ammessa l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Casteller» e' stabilita in 15 tonn per ettaro in coltura specializzata. Su detto limite, di resa di uva ad ettaro e' ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata. L'eventuale superamento del limite del 20% sopraindicato comporta la rinuncia alla denominazione di origine controllata per l'intera partita.
Il servizio vigilanza e promozione dell'attivita' agricola della provincia autonoma di Trento, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche aricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. L'eventuale supero di resa, consentito nella misura massima del 5% non avra' diritto alla D.O.C.
Articolo 5.
Zona di vinificazione e pratiche enologiche ammesse
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nel territorio della provincia di Trento.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Casteller» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
L'eventuale arricchimento, previsto dalle norme comunitarie e nazionali, e' consentito utilizzando mosti concentrati rettificati e mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
Articolo 6.
Caratteristiche vino al consumo
Il vino «Casteller» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore : rosso rubino, piu' o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, armonico e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
E' in facolta' del Ministro delle politiche agricole e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
Articolo 7.
Etichettatura, designazione e presentazione 1 - Qualificazioni.
Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'articolo 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Articolo 8.
Confezionamento
Per i prodotti derivati dalle superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Casteller», e' consentita, in favore di altre denominazioni compatibili in base alla coincidenza territoriale e alla composizione varietale dei vigneti, la scelta vendemmiale prevista dall'articolo 7 della legge 164. I produttori interessati hanno facolta' di optare per le denominazioni prescelte a condizione che vengano rispettate le prescrizioni contenute nelle norme vigenti.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Casteller» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione e' punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
 
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