Gazzetta n. 254 del 28 ottobre 2004 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 29 settembre 2004
Ripartizione generale delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Quadriennio 2004-2007. (Deliberazione n. 19/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 64 del 1° marzo 1986 di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e in particolare l'articolo 19, comma 5, che ha istituito un Fondo cui far affluire le disponibilita' di bilancio recate dalle predette leggi;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nel Mezzogiorno;
Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85; il decreto-legge 23 giugno n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341; il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641; il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, come da ultimo modificata in forza dell'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, provvedimenti tutti intesi a finanziare, in conformita' a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione, la realizzazione di interventi speciali e aggiuntivi diretti a promuovere nelle aree sottoutilizzate lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, nonche' a rimuovere gli squilibri economici e sociali;
Viste le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) che, oltre ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione dei suddetti interventi, hanno disposto in materia di autoimprenditorialita' e autoimpiego, credito di imposta per investimenti e credito di imposta per l'incremento dell'occupazione;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive;
Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attivita' produttive, Fondi per le aree sottoutilizzate nei quali si concentra e si da' unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi speciali e aggiuntivi a finanziamento nazionale di cui sopra, sono identificati gli strumenti di intervento finanziabili con i Fondi in questione, si prevede che le Amministrazioni riferiscano a questo Comitato in ordine all'andamento degli strumenti e sono definite le procedure con cui questo Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, trasferisce risorse dall'uno all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'articolo 51 con il quale, a valere sulle risorse del fondo aree sottoutilizzate, si dispone l'assegnazione di una riserva premiale per le regioni, nel cui territorio ricadano aree sottoutilizzate, che conseguono obiettivi di riequilibrio del disavanzo economico finanziario del settore sanitario;
Visto l'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004) e in particolare i commi:
128, che, oltre alle dotazioni, di cui alla tabella D allegata, per 8.061 milioni di euro, attribuisce al Fondo di cui all'articolo 61 della legge n. 289/2002, un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per l'anno 2007, dando attuazione all'obiettivo fissato nel DPEF 2004-2007 di assicurare «uno stanziamento di nuove risorse aggiuntive nazionali adeguato in termini di Pil»;
129, che stabilisce l'utilizzazione, previa delibera di questo Comitato, della dotazione del Fondo ex articolo 61 della legge n. 289/2002 anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono nel Fondo ex articolo 60 e attribuisce a questo Comitato la competenza a deliberare la diversa allocazione di risorse tra gli strumenti all'interno dei due Fondi;
130, lettera a), che integrando l'articolo 60, comma 1, della legge n. 289/2002, allo stato di attuazione degli interventi e alle esigenze espresse dal mercato aggiunge, tra i criteri ispiratori dell'azione di riparto, quello dell'accelerazione della spesa in conto capitale e stabilisce che le Amministrazioni centrali e le regioni presentino a questo Comitato i progetti per investimenti pubblici da finanziare, indicandone i risultati economico-sociali attesi e i cronoprogrammi di attivita' e di spesa, prevedendo, altresi', che tali interventi siano attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli accordi di programma quadro;
130, lettera b), che, per la prevista informativa semestrale al Parlamento, prescrive ai soggetti gestori delle diverse forme di intervento di comunicare a questo Comitato, non solo i dati sugli interventi effettuati con i finanziamenti originati dal Fondo aree sottoutilizzate, ma anche quelli sullo stato complessivo delle risorse loro assegnate;
Vista la tabella D allegata alla legge finanziaria per il 2004, con la quale si assegna al Fondo aree sottoutilizzate una dotazione aggiuntiva per gli anni 2004-2006 pari a 8.061 milioni di euro (100 per il 2004, 1.611 per il 2005, 6.350 per il 2006) di cui, ai sensi dell'articolo 62 della legge n. 289/2002, 2.761 milioni di euro (1.511 per l'anno 2005 e 1.250 per l'anno 2006) destinati al finanziamento del credito d'imposta investimenti nelle aree sottoutilizzate;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2004, n. 191, il quale all'articolo 1, commi 1 e 3, relativamente alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha disposto, per l'anno 2004, la riduzione di 150 milioni di euro del finanziamento del bonus occupazione, oggetto di riparto con delibera 9 maggio 2003, n. 16, e di 100 milioni di euro della dotazione del Fondo aree sottoutilizzate per il quadriennio 2004-2007;
Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 139 (Gazzetta Ufficiale n. 254/1999), 15 febbraio 2000, n. 14 (Gazzetta Ufficiale n. 96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (Gazzetta Ufficiale n. 268/2000), 21 dicembre 2000 n. 138 (Gazzetta Ufficiale n. 34/2001), 4 aprile 2001, n. 48 (Gazzetta Ufficiale n. 142/2001), 3 maggio 2002, n. 36 (Gazzetta Ufficiale n. 167/2002), 9 maggio 2003, n. 16 (Gazzetta Ufficiale n. 156/2003), 9 maggio 2003, n. 17 (Gazzetta Ufficiale n. 155/2003), 13 novembre 2003, n. 83 (Gazzetta Ufficiale n. 48/2004), con le quali si e' provveduto, nel tempo, ad effettuare il riparto delle risorse per interventi nelle aree in questione, di cui 645 milioni di euro accantonati per un successivo riparto;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, che ha approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2004 e per il triennio 2004-2006, con la quale si e' confermato per l'anno 2006 lo stanziamento dell'importo attribuito ai crediti d'imposta occupazione per un ammontare pari a 1.009,9 milioni di euro, di cui 125 destinati al credito d'imposta occupazione non territorializzato e 884,9 per il credito d'imposta occupazione nel Mezzogiorno;
Preso atto che la dotazione complessiva da assegnare nel periodo 2004-2007 passa da 10.661 a 12.190,9 milioni di euro;
Vista la propria delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002) con la quale e' stato approvato il 1° programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 23 (Gazzetta Ufficiale n. 185/2003) con la quale si e' provveduto ad effettuare una azione di rimodulazione per integrare il finanziamento del credito d'imposta investimenti, con l'impiego di risorse non utilmente impiegate per altri strumenti, garantendo tra l'altro il reintegro negli esercizi 2004 e 2005 delle risorse messe a disposizione dal Ministero delle attivita' produttive e dalla societa' Sviluppo Italia;
Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n. 215/2003) relativa alla regionalizzazione dei patti territoriali e al coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;
Vista, altresi', la propria delibera 25 luglio 2003, n. 53 (Gazzetta Ufficiale n. 269/2003) relativa alla concessione di agevolazioni per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate;
Visto l'indirizzo dei DPEF 2004-2007 e 2005-2008 di rafforzare l'impegno gia' intrapreso dal Cipe con la propria delibera del 9 maggio 2003 per riequilibrare progressivamente la spesa in conto capitale fra investimenti pubblici in infrastrutture materiali ed immateriali e incentivi, a favore dei primi, riconoscendo a questi un peso crescente in sede di riparto delle risorse;
Considerato che il riordino degli incentivi per le aree sottoutilizzate, recependo anche le sollecitazioni provenienti dalle parti economiche e sociali, e' stato avviato sulla base degli indirizzi fissati con la propria delibera del 9 maggio e precisati con il DPEF 2004-2007, che indica la necessita' di un «finanziamento unitario ed equilibrato» delle seguenti tre categorie di strumenti:
a) automatici, principalmente per ridurre il costo del capitale e del lavoro (credito d'imposta generale e bonus occupazione);
b) a bando e valutazione, per compensare le difficolta' di approvvigionamento sul mercato del credito soprattutto delle piccole e medie imprese e delle micro-imprese (bandi 488, prestito d'onore e franchising, imprenditoria giovanile;
c) discrezionali e negoziali, volti a rafforzare l'imprenditoria locale o attrarre investimenti dall'esterno attivando, con metodi negoziali, accordi in territori predeterminati (contratti di programma e di filiera, contratti di localizzazione, patti territoriali);
Considerato, in particolare, che tale riordino ha sinora consentito di:
a) dare certezza finanziaria e assicurare controllabilita', e quindi concorrenza trasparente fra i destinatari, agli strumenti dei crediti di imposta per gli investimenti e per l'occupazione;
b) regionalizzare, e quindi legare alla programmazione regionale degli interventi di contesto, i patti territoriali;
c) riattivare su basi piu' efficienti e controllabili e dare certezza finanziaria agli strumenti del prestito d'onore, del franchising e dell'imprenditoria giovanile;
d) avviare il progetto pilota dei contratti di localizzazione attraverso una modalita' negoziata fra Stato e regioni;
e) avviare nel settore agroalimentare il progetto pilota del contratto di filiera;
Valutati i considerevoli progressi compiuti nel corso del 2003 nell'accelerare la programmazione degli investimenti pubblici attraverso accordi di programma quadro, portando a fine 2003 al 76% la quota delle risorse programmate del Fondo (contro il 32% a fine 2001), e i segnali positivi legati anche ai meccanismi premiali attivati, relativi ad una accelerazione della spesa, condizione indispensabile per assorbire i cospicui residui passivi e i ritardi di attuazione sinora accumulatisi;
Valutati gli esiti della mid term review del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006, per quanto concerne in particolare la conseguente revisione effettuata dalle regioni dell'Ob. 1 e in phasing out delle previsioni di spesa a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate programmato attraverso accordi di programma quadro;
Valutata l'opportunita' di esercitare il proprio potere di decisione sull'assegnazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate in relazione all'effettivo stato di avanzamento dei progetti (articolo 5 della legge n. 144/1999, come modificato dall'articolo 52, comma 50, della legge n. 448/2001);
Considerato il particolare rilievo che l'obiettivo di accelerazione della spesa in conto capitale assume nell'attuale perdurante fase non positiva del ciclo economico;
Valutato, sulla base delle comunicazioni formali effettuate a questo Comitato dai soggetti gestori e di altre informazioni, lo stato di attuazione degli interventi gia' finanziati al fine di stabilire sia la loro candidabilita' a nuovi finanziamenti, sia la disponibilita' di risorse non utilizzate e riassegnabili ovvero di risorse rimodulabili ad anni diversi a causa di ritardi nell'attuazione;
Considerato che, alla luce di tale valutazione, si rendono possibili le seguenti operazioni finanziarie di rimodulazione temporale delle risorse esistenti con incremento di quelle assegnabili nel 2004 e 2005:
disponibilita' aggiuntiva netta di 100 milioni di euro, dopo la riduzione operata con l'articolo 1, com-ma 1, del decreto-legge n. 168/2004, a seguito di minori prenotazioni nel 2003 per il credito d'imposta occupazione;
disponibilita' aggiuntiva lorda di ulteriori 639,78 milioni di euro nel 2004 e di 1.445,10 milioni di euro nel 2005, per differimento previsto delle spese per investimenti pubblici ex lege n. 208/1998 al 2006 e 2007;
disponibilita' aggiuntiva lorda di 52 milioni di euro nel 2004, per differimento della spesa per credito d'imposta investimenti al 2005 e 2006;
Considerato che, complessivamente, tali operazioni consentono di accrescere le disponibilita' totali da 12.190,9 a 12.290,9 e quelle assegnabili per gli anni 2004 e 2005 (con compensazione corrispondente nel 2006 e 2007), rispettivamente, da 125 a 916,78 milioni di euro e da 2.131 a 3.530,10 milioni di euro;
Considerato che s'intende, altresi', accantonare l'importo necessario per il reintegro al Ministero delle attivita' produttive delle risorse messe a disposizione per effettuare l'intervento di rimodulazione per 250 milioni di euro, di cui alla delibera di questo Comitato n. 23 del 25 luglio 2003;
Ritenuto di dover dare attuazione all'articolo 51 del decreto-legge n. 269/2003 convertito nella legge n. 326/2003, accantonando per il triennio 2004-2006 risorse per 350 milioni di euro da destinare, quale riserva premiale alle regioni, nel cui territorio ricadano aree sottoutilizzate, che conseguono obiettivi di riequilibrio del disavanzo economico-finanziario del settore sanitario;
Ritenuto che si rende appropriato accantonare un'ulteriore adeguata quota, in attuazione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 60 della legge finanziaria 2003, da ripartire in relazione all'efficacia e rapidita' degli interventi, allo stato di attuazione degli stessi, alle esigenze espresse dal mercato e all'effettivo rispetto dell'accelerazione della spesa in conto capitale e dando priorita' agli incentivi in corso di riforma, ai progetti pilota di incentivazione e al progetto larga banda, una volta che siano stati acquisiti da questo Comitato rapporti che attestino il loro stato di avanzamento, in termini di impegni giuridicamente vincolanti sulle risorse gia' stanziate e di spesa;
Considerata, nell'ambito degli obiettivi della legge n. 208/1998, la necessita' di:
confermare, al netto degli accantonamenti, la dimensione finanziaria prevista nel riparto dello scorso anno al fine di dare certezza di medio-lungo periodo ai soggetti responsabili della gestione dei programmi;
confermare la scelta di un predominante finanziamento diretto alle regioni per consentire loro di adeguare, attraverso l'utilizzazione sinergica delle risorse nazionali per gli interventi nelle aree sottoutilizzate e di quelle comunitarie, la propria dotazione infrastrutturale materiale e immateriale e di colmare cosi' le diversita' che permangono nella quantita' e qualita' dei servizi pubblici e collettivi delle diverse aree territoriali del Paese;
confermare un forte finanziamento per interventi nella ricerca e nella societa' dell'informazione, indispensabili per la competitivita' nazionale;
destinare specifiche risorse per la realizzazione da parte delle regioni di infrastrutture materiali e immateriali legate alla sottoscrizione di contratti di programma negli accordi di programma quadro di localizzazione, o «Contratti di localizzazione»;
Considerato che il programma di accelerazione della spesa in conto capitale e di contrasto del ciclo economico avverso, previsto dall'articolo 4, comma 130, lettera a), della legge n. 350/2003, debba essere ripartito tra le due macroaree (Mezzogiorno e Centro-Nord) secondo la consueta ripartizione 85%-15%, e che esso possa essere attuato, grazie alla riassegnazione di risorse del Fondo, finanziando progetti maturi in grado di assorbire nel biennio 2004-2005 una quota significativa e, comunque, non inferiore ad un terzo del totale delle risorse assegnate;
Ritenuto che, per quanto riguarda due settori prioritari indicati dal suddetto articolo 4 - trasporti e acqua - le risorse per l'accelerazione relative al Mezzogiorno vadano concentrate sui progetti inseriti nel Programma infrastrutture strategiche (PIS) approvato, in attuazione della legge n. 443/2001, con delibera di questo Comitato n. 121/2001 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002), tenuto anche conto che la loro inclusione nel Piano presuppone il soddisfacimento del requisito relativo alle finalita' economico-sociali attese;
Preso atto che, in proposito, il Ministero delle infrastrutture e trasporti con nota n. 2170/2004/SP del 2 aprile 2004 ha comunicato la decisione di assicurare, per il complesso delle opere incluse nel programma infrastrutture strategiche, selezionate per l'attuazione dell'intervento di accelerazione, un proprio finanziamento pari a 200 milioni di euro;
Considerato che congiuntamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione (DPS), avvalendosi in particolare dell'UVER del MEF, della struttura tecnica di missione del MIT, hanno effettuato una ricognizione degli interventi previsti nel PIS finalizzata a identificare quelli ubicati nel Mezzogiorno, idonei a registrare una capacita' di spesa nel biennio 2004-2005 atta a soddisfare il requisito di accelerazione sopra indicato, e pertanto da considerarsi eleggibili a finanziamento con le risorse aggiuntive sopra specificate, redigendo per ogni intervento risultato idoneo una scheda di rilevazione sul relativo stato di attuazione;
Considerato che la forte concentrazione territoriale e temporale della spesa sollecita una elevata attenzione ai profili di sicurezza e legalita' delle procedure di attuazione degli interventi e che, a tale riguardo, il Ministero dell'interno, nell'ambito delle iniziative del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, ha presentato un programma di investimenti per la sicurezza e la legalita' dell'azione di accelerazione del Programma infrastrutture strategiche (PIS) per un importo di 30 milioni di euro;
Constatato che, nell'effettuare la rilevazione degli interventi del PIS da accelerare, e' emerso, nel settore dei trasporti, un significativo squilibrio a sfavore del sub-settore ferroviario imputabile al ritardo delle attivita' di progettazione e che, per molte ipotesi progettuali esistenti, gli studi di fattibilita' condotti (in particolare in relazione a quanto previsto nel piano delle priorita' approvate da questo Comitato nel novembre 2003) hanno mostrato la presenza di ipotesi di intervento caratterizzate da costi assai differenziati e che, dunque, sulle opzioni da perseguire dovra' esprimersi questo Comitato;
Considerato che, sempre per il Mezzogiorno, il Ministero dell'interno ha presentato anche un programma nel settore della sicurezza per la prevenzione e tutela del territorio per un complesso di 252 milioni di euro;
Vista la nota con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in relazione al programma di interventi presentato a questo Comitato nel novembre 2003, parzialmente soddisfatto con finanziamento di interventi per 150 milioni di euro con la richiamata delibera n. 83/2003, ha formalizzato la richiesta di includere nel programma di accelerazione della spesa in conto capitale gli interventi volti a ridurre il rischio di compromissione ambientale (acqua e suolo) non finanziati in tale occasione per un ammontare complessivo pari a 83,50 milioni di euro;
Ritenuto che i progetti presentati dai predetti Ministeri soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 130, lettera a), della legge n. 350/2003, come risulta dalle schede progettuali allegate ai programmi e presentano, secondo i cronoprogrammi indicati, una capacita' di spesa, nel biennio 2004-2005, atta a soddisfare il requisito di accelerazione sopra indicato;
Considerato che vi sono necessita' e opportunita' di finanziare interventi nei settori dell'acqua e del rischio idrogeologico, a salvaguardia dei bacini idrogeografici lucani, interessati dell'accordo di programma ex articolo 17 della legge n. 36/1994 stipulata fra le Regioni Puglia e Basilicata e l'ex Ministero dei lavori pubblici;
Preso atto che le priorita' del settore ricerca vengono soddisfatte nell'ambito degli stanziamenti di questo Fondo a favore della legge n. 208/1998;
Considerato che, sempre per il Mezzogiorno, esistono opportunita' di accelerazione della spesa, nell'ambito della programmazione regionale, per interventi di miglioramento delle aree urbane, che presentino una capacita' di spesa analoga a quella richiesta per i programmi presentati dalle Amministrazioni centrali;
Ritenuto che occorre definire i criteri per la selezione degli interventi da includere nel Programma di accelerazione destinato al Centro-Nord;
Ritenuto che occorre destinare - nel rispetto della consolidata chiave di riparto delle risorse per le aree sottoutilizzate tra le macroaree del Mezzogiorno e del Centro-Nord rispettivamente pari all'85% e al 15% - un importo pari a 21 milioni di euro per il finanziamento di iniziative nel settore della societa' dell'informazione da realizzare nel Centro-Nord, in linea con quanto comunicato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie nella seduta della Conferenza unificata del 26 novembre 2003, al fine di riequilibrare l'assegnazione di 120 milioni di euro disposta con la propria delibera n. 83/2003 per interventi nel detto settore a favore delle sole regioni meridionali, profilo richiamato al punto 5 delle raccomandazioni regionali formulate nel corso della riunione della Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2004, in occasione dell'acquisizione del parere sulla ripartizione delle risorse di cui alla legge n. 208/1998 per il periodo 2004-2007;
Vista l'ordinanza n. 3353 del 23 aprile 2004 con la quale, in relazione alla situazione emergenziale riconosciuta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2002, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto l'attivazione urgente di azioni destinate al ripristino delle condizioni di equilibrio idrico-ambientale del lago Trasimeno e, nel contempo, il Dipartimento della protezione civile con nota n. DPC/VC/0016665 del 30 marzo 2004 ha segnalato l'esigenza di integrare con apposito finanziamento di 10 milioni di euro le risorse gia' assegnate;
Considerato che il complessivo programma di accelerazione, in relazione alla data di adozione della presente delibera, ha subito un ritardo rispetto alle valutazioni compiute in fase istruttoria, tanto da potersi ipotizzare, per l'anno in corso, un obiettivo di spesa che non ecceda complessivamente i 130 milioni di euro;
Considerato che i programmi per incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego mostrano significativi risultati sia nella fase di riattivazione della selezione delle domande che in quella di erogazione dei contributi e che, per assicurare loro certezza di finanziamento, occorre disporre l'assegnazione di nuovi finanziamenti per l'anno 2006;
Ritenuto di voler destinare, in attuazione delle previsioni richiamate nella delibera n. 16/2003, parte dell'accantonamento in essa previsto (pari a 50 milioni di euro per integrare per l'anno in corso le assegnazioni alla societa' Sviluppo Italia che, disponendo nel corso del 2003 erogazioni per 357 milioni di euro, ha dimostrato di avere centrato i propri obiettivi di spesa per i programmi per incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego e di voler effettuare (a fronte di esigenze espresse dal mercato, valutabili, al netto delle risorse derivanti da rinunce e da restituzione dei prestiti, in 500 milioni di euro annui) fin d'ora una prima parziale assegnazione per il 2006;
Considerato che, per i crediti d'imposta per gli investimenti e per l'occupazione, sebbene l'utilizzo da parte delle imprese sia stato nel 2003 inferiore alle disponibilita' finanziarie esistenti, sia opportuno assicurare un flusso di disponibilita' pari a quello originariamente previsto per ogni anno (per il credito d'imposta investimenti 1.000 milioni di euro di nuovi impegni l'anno; per il credito d'imposta occupazione nuovi impegni per 250 milioni di euro nel 2004, 600 milioni di euro nel 2005 e 850 milioni di euro nel 2006), dal momento che la ripresa del ciclo economico e l'apprendimento del nuovo sistema di utilizzo dei crediti potrebbero produrre, durante il 2004, una ripresa della domanda di ricorso a questi strumenti;
Considerato che si intende proseguire nell'azione avviata con la delibera n. 23/2003 di accelerazione dei tempi di utilizzo delle compensazioni relative ai crediti d'imposta richiesti dai soggetti che abbiano avviato gli investimenti prima del 7 luglio 2002 e che abbiano concluso gli stessi rispettivamente nel 2002 e nel 2003, cosi' da consentire ai primi una riduzione da 10 a 5 anni dei tempi complessivi di utilizzo e ai secondi di incrementare la quota di compensazione nell'anno 2004 al 39%, fermo restando il 10% gia' concesso per l'anno 2003, attribuendo, altresi', al competente Dipartimento per le politiche fiscali, in relazione all'effettivo andamento delle compensazioni, la facolta' di consentire ulteriori accelerazioni nel godimento del beneficio;
Considerato che in relazione a tali obiettivi, la domanda per credito d'imposta investimenti da soddisfare risulta pari a 1.789 milioni di euro nel 2004 e 1.993 milioni di euro nel 2005 e che, tenuto conto degli stanziamenti disposti, occorre integrare le relative assegnazioni;
Considerato che per il credito di imposta per l'occupazione, di cui al secondo periodo lettera a) del primo comma dell'articolo 63 della citata legge n. 289/2002, l'andamento delle prenotazioni finora registrato evidenzia che le richieste per l'esercizio in corso supereranno le disponibilita' assegnate e che, di contro, si e' registrato un eccesso di offerta di risorse per le istanze relative all'esercizio 2003 e che, quindi, e' opportuno rendere utilizzabili tali risorse non utilmente impiegate per il finanziamento di istanze che, altrimenti, andrebbero respinte per insufficienza di fondi;
Considerato che s'intende mantenere, per il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, un livello di finanziamento adeguato alle esigenze espresse dal mercato pari a circa 50 milioni di euro l'anno e che l'andamento delle prenotazioni finora registrato evidenzia che le richieste per l'esercizio 2004 superano le disponibilita' assegnate e che, di contro, vi e' un eccesso di offerta di risorse per le istanze relative all'esercizio 2003 e che, quindi, e' opportuno rendere utilizzabili le risorse assegnate nel 2003 e non utilmente impiegate per il finanziamento delle richieste che, altrimenti, andrebbero respinte per insufficienza di fondi;
Ritenuto opportuno, anche in relazione alla previsione puntuale degli articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003, rafforzare la valutazione di efficacia degli interventi al fine di assicurare che le decisioni di riparto delle risorse siano prese da questo Comitato su una base informativa piu' completa e tale da assicurare effettiva unitarieta' strategica delle decisioni;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Delibera:
1. Le risorse assegnate al Fondo per le aree sottoutilizzate per la programmazione e il finanziamento unitario di interventi nelle aree sottoutilizzate per il quadriennio 2004-2007 sono ripartite, per le motivazioni esposte in premessa e nel rispetto, salvo ove esistano specifiche disposizioni legislative, del consolidato criterio di ripartizione tra le macroaree del Centro-Nord e del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15% e dell'85%, come nelle tavole che seguono:

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER IL RIEQUILIBRIO ECONOMICO E SOCIALE
FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE MEF

----> Vedere Ripartizione da pag. 48 a pag. 49 della G.U. <----

2. Le risorse accantonate di cui al punto E.1, pari a 250 milioni di euro, saranno reintegrate al capitolo 7420 con successiva delibera di questo Comitato.
3. Le risorse di cui al punto E.3, pari a 1.528,50 milioni di euro, della precedente tabella di assegnazione saranno successivamente ripartite in relazione alle disposizioni di norma (efficacia e rapidita' degli interventi, loro stato di attuazione, esigenze del mercato e accelerazione della spesa in conto capitale), nonche' sulla base del criterio premiale, costituito dall'effettivo rispetto delle previsioni di spesa avanzate dalle Amministrazioni destinatarie delle risorse o dai soggetti gestori degli interventi sopra richiamati, e con particolare attenzione agli incentivi in corso di riforma, ai progetti pilota di incentivazione e al progetto larga banda.
4. Con successivo atto, ai sensi dell'articolo 51 del decreto-legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, questo Comitato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, determina l'entita' nonche' i criteri ai quali, secondo i risultati conseguiti nel percorso di riequilibrio del disavanzo economico finanziario del settore sanitario, sara' condizionata l'assegnazione per ciascuna Regione della riserva premiale, di cui al punto E.2, pari complessivamente a 350 milioni di euro nel triennio 2004-2006.
5. Le risorse accantonate di cui al punto E.4, pari a 40 milioni di euro, saranno destinate a finanziare le attivita' di progettazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a, relative a interventi infrastrutturali sulla rete ferroviaria del Mezzogiorno, una volta che questo Comitato abbia definito le opzioni progettuali prioritarie.
6. Con successiva delibera questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-Regioni e sulla base delle motivazioni e finalita' della presente delibera, oltre che delle disposizioni della legge finanziaria 2004, provvedera' al riparto delle risorse, di cui al punto F.1, pari a 4.375 milioni di euro, destinate al rifinanziamento degli investimenti pubblici di cui alla legge n. 208/1998, articolo 1, comma 1, come integrato dall'articolo 73 della legge n. 448/2001.
7. Coerentemente con gli obiettivi dell'accelerazione della spesa e della premialita' previsti dall'articolo 73 ed in linea con il citato articolo 52, comma 50, della legge n. 448/2001, la divergenza tra il livello effettivo di spesa realizzato su risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate nel periodo 2004-2008 e quello attestato dalle Amministrazioni regionali in occasione della revisione del QCS 2000-2006 rilevera' ai fini di una minore assegnazione di pari importo in occasione del successivo riparto deciso da questo Comitato.
8. Con separata delibera questo Comitato provvedera' per le risorse destinate pari a 1.330 milioni di euro (di cui 1.130 indicati al punto F.2.1 e 200 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la nota indicata in premessa), all'individuazione degli interventi, inclusi nel programma di infrastrutture strategiche, che, avendo necessita' di risorse finanziarie aggiuntive per consentire la loro completa realizzazione, abbiano la capacita' di produrre spesa in misura significativa negli anni 2004-2005. La delibera indichera' tempi di attuazione, modalita' informative a questo Comitato e sanzioni e premialita' collegate al rispetto dei cronoprogrammi di spesa.
9. Per le risorse di cui ai punti F.2.2, pari a 288 milioni di euro, e F.2.4, pari a 83,50 milioni di euro, sono inclusi nel Programma di accelerazione della spesa in conto capitale gli interventi nel settore della sicurezza e nel settore del rischio di compromissione ambientale (suolo e acqua) di cui alle proposte presentate a questo Comitato dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Le due Amministrazioni, entro sessanta giorni dalla conclusione di ciascun semestre, relazionano sulla realizzazione degli interventi e sul rispetto del cronoprogramma di spesa presentato. Ai soggetti attuatori ditali interventi e' attribuita una quota premiale pari al 2% (corrispondente a 6 milioni di euro per il Ministero dell'interno e a 2 milioni di euro per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) destinata al finanziamento di ulteriori interventi di propria competenza. L'accesso alla quota di premialita' sara' pari al 2%, se sara' stato realizzato entro il 31 dicembre 2005, almeno l'80% della spesa prevista per il biennio 2004-2005 dal cronoprogramma presentato, tale percentuale si riduce all'1,6% ove la quota di realizzazione sia compresa tra il 75 e l'80 % e all'1,2% se la quota di realizzazione sara' compresa tra il 70 e il 75%; per valori di realizzazione inferiori al 70% non si accede ad alcuna quota premiale.
10. Le risorse di cui al punto F.2.3, pari a 35 milioni di euro, sono destinate al finanziamento di interventi atti a preservare e accrescere la funzione della superficie forestale in chiave di difesa idrogeologica e ambientale nei bacini lucani interessati dall'accordo ex articolo 17 della legge n. 36/1994, fra Puglia, Basilicata e l'ex Ministero dei lavori pubblici. In considerazione della tempestivita' prevista e necessaria, le predette risorse sono trasferite alla regione Basilicata a condizione che la stessa trasmetta l'elenco e la descrizione sintetica degli interventi, come formulati dalla competente Autorita' di bacino, entro il 30 novembre 2004 e che gli stessi prevedano che l'erogazione totale della spesa si completi entro il 30 giugno del 2005. Qualora la data sopra indicata non venga rispettata, i relativi fondi sono automaticamente assegnati alla voce accantonamenti di cui al punto E.3.
11. Le risorse di cui al punto F.2.5, per 207 milioni di euro, sono assegnate, secondo la chiave di riparto consolidata, nell'ambito della legge n. 208/1998, per l'accelerazione di interventi nelle citta' e nelle aree metropolitane del Mezzogiorno. Le regioni sono chiamate a programmare tali risorse aggiuntive, in consonanza con le priorita' strategiche e i criteri di selezione, coerenti con la programmazione comunitaria per le aree urbane, che saranno definiti, entro il 30 novembre p.v., previo confronto, promosso dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, fra le regioni e il partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale, garantendo la qualita' degli interventi, il carattere aperto nel loro processo di selezione, nonche' la valorizzazione della capacita' propositiva dei comuni. Per assicurare l'obiettivo di accelerazione, ogni intervento selezionato dovra' prevedere, per il biennio 2004-2005, una spesa pari ad almeno l'80% delle risorse assegnate nel detto periodo. Sempre al fine di garantire l'obiettivo di accelerare, gli accordi di programma quadro, o i protocolli aggiuntivi, relativi all'attivazione di questi interventi dovranno essere stipulati entro il 28 febbraio 2005; mancando tale requisito le risorse relative rientreranno nella disponibilita' di questo Comitato per altre destinazioni, confluendo nella voce accantonamenti di cui al punto E.3.
12. Le risorse di cui al punto F.3, per 307 milioni di euro, sono assegnate alle regioni del Centro-Nord per finanziare il programma di accelerazione della spesa in conto capitale per questa area e saranno programmate, compatibilmente con le preassegnazioni di cui ai punti F.3.1. e F.3.2, secondo criteri di destinazione che verranno stabiliti d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione e le relative regioni in modo coerente con quanto stabilito per i programmi di accelerazione per il Mezzogiorno, entro e non oltre il 31 dicembre 2004. Mancando tale intesa i relativi fondi sono automaticamente assegnati alla voce accantonamenti di cui al punto E.3.
13. Tutte le risorse destinate al finanziamento degli interventi inclusi nel programma di accelerazione comprendono una quota di premialita' pari al 2%. A essa si accede, salvo per la voce F.2.5 (regolata entro la legge n. 208/1998), con la disciplina indicata al punto 8 del presente atto. Per i progetti rientranti nel Programma infrastrutture strategiche l'accesso alla premialita' e' regolato con la delibera richiamata al precedente punto 7.
14. Le risorse di cui al punto F.4 pari a 21 milioni di euro sono assegnate alle Regioni del Centro Nord per finanziare iniziative nel settore della societa' dell'informazione, da realizzare nelle rispettive aree sottoutilizzate previa stipula di appositi accordi di programma quadro.
15. Le percentuali delle compensazioni previste dall'articolo 62 della legge n. 289/2002 e fruite da coloro che beneficiano del credito d'imposta investimenti, possono essere modificate con provvedimento del Dipartimento per le politiche fiscali, sentite le valutazioni dei competenti Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione all'acquisizione dei risultati del monitoraggio, avviato per verificare l'andamento di tale strumento agevolativo, dandone sollecita comunicazione a questo Comitato.
16. Le risorse destinate al finanziamento delle istanze prodotte nel 2003 per il riconoscimento di crediti di imposta di cui al secondo periodo, lettera a), del primo comma dell'articolo 63 della legge n. 289/2002 e non utilmente impiegate, integrano la disponibilita' assegnata alle istanze presentate per l'anno 2004.
17. Le risorse destinate al finanziamento delle istanze prodotte nel 2003 per il riconoscimento di crediti di imposta per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate di cui alla propria delibera n. 16/2003 e non utilmente impiegate, integrano la disponibilita' assegnata alle istanze presentate per l'anno 2004.
18. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 130, lettera b), della legge finanziaria 2004, di fornire informazioni non solo sugli interventi finanziati dai Fondi per le aree sottoutilizzate ma anche sullo stato complessivo delle risorse loro assegnate, le Amministrazioni destinatarie di assegnazioni per le aree sottoutilizzate sono tenute a compilare, entro sessanta giorni dalla conclusione di ciascun semestre, la scheda di rilevazione, allegata alla presente delibera, redatta secondo lo schema di ricognizione del grado di attuazione degli interventi, costituente l'allegato 1 alla propria delibera n. 16/2003, in relazione al complesso delle risorse aggiuntive e ordinarie ad esse assegnate. La rilevazione e' accompagnata da una relazione che illustri le informazioni sullo stato di utilizzo delle risorse.
19. Con la stessa cadenza temporale le Amministrazioni centrali e i soggetti gestori degli strumenti di intervento finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate trasmettono, per ciascuno di essi, una scheda conforme all'allegato 2 della presente delibera, in cui si danno notizie in ordine al livello di erogazione realizzato nel semestre precedente e alla previsione del profilo di spesa atteso, nei sette semestri successivi.
20. Il rapporto semestrale sull'utilizzazione del Fondo aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 60, comma 2, della legge n. 289/2002 e sue successive modificazioni, e' presentato nei mesi di marzo e settembre di ciascun anno. Conformemente con le procedure adottate per i fondi comunitari, prima di essere sottoposto a questo Comitato per la relativa approvazione il rapporto sara' presentato e discusso con le parti economiche e sociali rappresentate all'interno del Comitato di sorveglianza del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006.
21. Verra' data continuita' all'azione prevista al punto 7 della propria delibera n. 16/2003, in merito alla valutazione dell'efficacia economico-sociale degli strumenti finanziati, attraverso l'utilizzo delle risorse di cui alla legge n. 208/1998; particolare attenzione verra' data alla valutazione di efficacia dei crediti d'imposta.
22. Al fine di assicurare la necessaria tempestivita' nell'utilizzazione delle risorse per le finalita' di cui ai punti precedenti, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e' autorizzato, sin dalla data odierna, a predisporre i provvedimenti di variazione di bilancio; relativamente al credito d'imposta investimenti e occupazione, tali variazioni sono riferite al solo esercizio 2004. Ad essi sara' dato formale seguito subito dopo la registrazione della presente delibera da parte della Corte dei conti.

Roma, 29 settembre 2004
Il presidente del CIPE
Berlusconi

Il segretario del CIPE
Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2004 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 199
 
Allegato 1

----> Vedere Allegato da pag. 52 a pag. 53 della G.U. <----
 
Allegato 2

----> Vedere Allegato a pag. 54 della G.U. <----
 
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