Gazzetta n. 248 del 21 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 3 settembre 2004
Provvidenze in favore dei grandi invalidi, di cui all'art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernente: «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra» "e successive modificazioni;
Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente: «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente: «Provvidenze in favore dei grandi invalidi"» e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore, demanda ad un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 dicembre 2003, recante la ripartizione delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, con il quale e' stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il capitolo 1319/Economia, UPB 2.1.2.3 «pensioni di guerra», con lo stanziamento di Euro 7.746.853";
Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 28 agosto 2003, di cui all'art. 1, comma 4, della predetta legge n. 288/2002;
Viste le comunicazioni dei competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della difesa, rispettivamente, in data 31 maggio 2004, in data 28 maggio 2004 e in data 27 maggio 2004;

Decreta:

Art. 1.
1. Alla data del 30 aprile 2004, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di 878 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e' di 338 unita', per l'importo complessivo di Euro 3.561.168.
2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilita' relative all'anno 2004, pari ad Euro 4.185.685, sono liquidati:
a) in via prioritaria, nella misura di 878 euro mensili, a n. 148 grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui al comma 1 che prevedibilmente verranno a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, dopo il 30 aprile 2004;
b) successivamente, nell'ordine di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento e fino ad esaurimento delle risorse residue nei limiti del fondo di cui al capitolo 1319/Economia, agli altri aventi diritto affetti dalle invalidita' di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis; B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E, dando la precedenza ai grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non siano stati ne' siano in grado di assicurarlo. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda per l'accompagnamento fa fede la data del timbro postale.
3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 878 euro ovvero nella misura ridotta al 50% secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, sono corrisposti, a domanda dell'interessato, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, con esclusione dei periodi in cui il grande invalido ha fruito del servizio di accompagnamento, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per l'accompagnamento, per coloro che abbiano richiesto il servizio stesso per la prima volta dopo l'entrata in vigore della suddetta legge.
 
Art. 2.
1. Le domande per la liquidazione degli assegni per l'anno 2004, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, che di quest'ultimo costituisce parte integrante, debbono essere presentate alle amministrazioni e agli enti gia' competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici entro il 31 dicembre 2004. Sono ammissibili le istanze presentate anche oltre il 31 dicembre 2004, purche' sia data dimostrazione di avere avviato entro tale data la procedura prescritta per ottenere l'accompagnatore.
2. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 trasmettono le domande con i documenti pervenuti al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro - Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro -- Ufficio VII, previa specificazione delle infermita' da cui e' affetto il richiedente. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Ufficio nazionale per il servizio civile e il Ministero della difesa inoltrano al predetto Ufficio VII aggiornati elenchi nominativi dei grandi invalidi di guerra e per servizio che alla data del 15 gennaio 2003 fruivano di un accompagnatore in servizio obbligatorio di leva o di un accompagnatore del servizio civile; dei grandi invalidi appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, comma 1, che hanno perso l'accompagnatore entro il 30 aprile 2004; dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), ed, infine, dei soggetti di cui all'art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, che hanno fatto richiesta dell'accompagnatore almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge medesima ed ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo.
3. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio VII, indicato al comma 2, che curera' il successivo rimborso alle amministrazioni ed agli enti medesimi a valere sul fondo di cui al capitolo 1319/Economia.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 settembre 2004

Il Ministro della difesa
Martino
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni

Registrato alla Corte dei conti 14 ottobre 2004 Registro n. 10, Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 161
 
Allegato
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