Gazzetta n. 247 del 20 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 6 ottobre 2004
Riconoscimento, alla sig.ra Weyi Domingos N'Kindu Heriette, di titolo professionale, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali, sezione B e per l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Weyi Domingos N'Kindu Heriette, nata a Sofia (Bulgaria) il 2 febbraio 1969, cittadina congolese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di pedagogia sociale, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico-professionale di Baccellierato di pedagogia sociale, conseguito presso la «Universita' di Sofia San Kliment Ohridski» di Sofia nel 1988 e che il titolo cosi' conseguito di «Socijalni Radnik» conferisce in Bulgaria il diritto ad esercitare la professione, come confermato dall'Ambasciata d'Italia di Sofia in marzo 2004;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 27 aprile 2004;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari.
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Ascoli Piceno in data 10 giugno 2003, rinnovato l'8 aprile 2004 con scadenza il 9 aprile 2006, per lavoro subordinato;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'art. 49, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Decreta:
Art. 1.

Alla sig.ra Weyi Domingos N'Kindu Heriette, nata a Sofia (Bulgaria), il 2 febbraio 1969, cittadina congolose, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali, sezione B e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulle seguenti materie:
1) i principi fondamentali dei servizi sociali;
2) metodologia e tecnica del servizio sociale ed inoltre;
3) deontologia e ordinamento professionale solo orale;
 
Art. 3.

Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 6 ottobre 2004
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sez B.
 
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