Gazzetta n. 247 del 20 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Decadenza di taluni concessionari dalle concessioni per l'esercizio della raccolta per le scommesse sportive

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a., con sede legale in Roma, viale Di Porta Tiburtina, 36 - 00192, dalla concessione n. 3001 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Brugherio (Milano).
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a., con sede legale in Roma, viale Di Porta Tiburtina, 36 - 00192, dalla concessione n. 3002 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Muggio' (Milano).
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' dell'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario IPPOS di Lombardi Patrizia & C. S.n.c. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario IPPOS di Lombardi Patrizia & C. S.n.c., con sede legale in Lucca, via Di Tiglio n. 1350/F - 55100, dalla concessione n. 3049 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Prato.
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario IPPOS di Lombardi Patrizia & C. S.n.c. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario IPPOS di Lombardi Patrizia & C. S.n.c., con sede legale in Lucca, via Di Tiglio n. 1350/F - 55100, dalla concessione n. 3100 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Agliana (Pistoia).
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario Giochi e Scommesse Lucca S.n.c. di Ughi Nicola e C. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Giochi e Scommesse Lucca S.n.c. di Ughi Nicola e C., con sede legale in Lucca, via Di Tiglio n. 1350/F - 55100, dalla concessione n. 3127 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Lucca.
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate del relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista daI decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario Agenzia Ippica di Viareggio di Ughi & Fiorillo S.n.c. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Agenzia Ippica di Viareggio di Ughi & Fiorillo S.n.c., con sede legale in Viareggio (Lucca), via E Duse, 8 - 55049, dalla concessione n. 3130 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Camaiore (Lucca).
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate del relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario Giochi e Scommesse Lucca S.n.c. di Ughi Nicola e C. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Giochi e Scommesse Lucca S.n.c. di Ughi Nicola e C., con sede legale in Lucca, via Di Tiglio n. 1350/F - 55100, dalla concessione n. 3132 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Montemurlo (Prato).
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate del relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario Giochi e Scommesse Lucca S.n.c. di Ughi Nicola e C. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Giochi e Scommesse Lucca S.n.c. di Ughi Nicola e C., con sede legale in Lucca, via Di Tiglio n. 1350/F - 55100, dalla concessione n. 3133 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Lucca.
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate del relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il S.I.S. S.r.l. Societa' italiana scommesse non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario S.I.S. S.r.l. Societa' italiana scommesse, con sede legale in Roma, via Vincenzo Lamaro, 21 - 00173, dalla concessione n. 3175 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Marsala (Trapani).
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

E' dichiarato decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione n. 3315 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Borgosesia (Vicenza).
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione n. 3321 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Forli' (Forli-Cesena).
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1 E' dichiarato decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione n. 3340 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Meda (Milano).
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a., con sede legale in Roma, viale Di Porta Tiburtina, 36 - 00192, dalla concessione n. 3367 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Nardo' (Lecce).
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis).
Considerato che il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a., con sede legale in Roma, viale Di Porta Tiburtina, 36 - 00192, dalla concessione n. 3377 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Torino.
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis).
Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione n. 3391 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Pietrasanta (Lucca).
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione n. 3422 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Vittorio Veneto (Treviso).
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione n. 3428 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Treviso.
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione n. 3430 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Udine.
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a., con sede legale in Roma, viale Di Porta Tiburtina, 36 - 00192, dalla concessione n. 3436 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Alessandria.
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a., con sede legale in Roma, viale Di Porta Tiburtina, 36 - 00192, dalla concessione n. 3448 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Grado (Gorizia).
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a., con sede legale in Roma, viale Di Porta Tiburtina, 36 - 00192, dalla concessione n. 3452 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Maranello (Modena).
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a., con sede legale in Roma, viale Di Porta Tiburtina, 36 - 00192, dalla concessione n. 3487 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Busto Arsizio (Varese).
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a., con sede legale in Roma, viale Di Porta Tiburtina, 36 - 00192, dalla concessione n. 3489 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Latina.
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario S.P.A.T.I. S.p.a., con sede legale in Roma, viale Di Porta Tiburtina, 36 - 00192, dalla concessione n. 3500 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Comacchio (Ferrara).
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione n. 3507 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Torino.
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario Giochi e Scommesse Firenze S.n.c. di Ughi M. & C. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Giochi e Scommesse Firenze S.n.c. di Ughi M. & C., con sede legale in LUCCA, via di Tiglio n. 1350/F - 55100, dalla concessione n. 3524 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Prato.
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario Fin-Bet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Fin-Bet S.r.l., con sede legale in Assago (Milano) C. Dir. Milanofiori, strada 4 Pal A/5 - 20090, dalla concessione n. 3542 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Milano.
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario Spazio Bet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Spazio Bet. S.r.l., con sede legale in Lucca, via di Tiglio n. 1350/F - 55100, dalla concessione n. 3556 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Campi Bisenzio (Firenze).
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione n. 3641 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Piacenza.
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione n. 3734 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Melzo (Milano).
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione n. 3736 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Vimodrone (Milano).
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione n. 3737 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Calolziocorte (Lecco).
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario Newbet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 326/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in Roma, via Lucrezio Caro, 67 - 00193, dalla concessione n. 3739 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Lentate sul Seveso (Milano).
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, nonche' l'importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario Agenzia Ippica di Mantova di Bassi Sandro & C. S.n.c. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 350/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Agenzia Ippica di Mantova di Bassi Sandro & C. S.n.c., con sede legale in Mantova, piazza Arche, 4 - 46100, dalla concessione n. 3333 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Mantova.
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario Arcobaleno S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 350/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Arcobaleno S.r.l., con sede legale in San Giorgio di Mantova (Mantova), via Divisione Acqui, 6 - 46030, dalla concessione n. 3398 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di S. Giovanni Lupatoto (Verona).
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario Mondial Bet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 350/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Mondial Bet S.r.l., con sede legale in Virgilio (Mantova), via Learco Guerra, 58 - 46030, dalla concessione n. 3424 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Villafranca (Verona).
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario Mondial Bet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 350/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Mondial Bet S.r.l., con sede legale in Virgilio (Mantova), via Learco Guerra, 58 - 46030, dalla concessione n. 3432 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Viadana (Mantova).
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario Mondial Bet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 350/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Mondial Bet S.r.l., con sede legale in Virgilio (Mantova), via Learco Guerra, 58 - 46030, dalla concessione n. 3476 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Suzzara (Mantova).
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata condecreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repuhbiica o, in altemativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario Winning Point S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 350/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Winning Point S.r.l., con sede legale in Cagliari, via Grazia Deledda, 70 - 09100, dalla concessione n. 3563 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Cagliari.
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' .ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario Best Bet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 350/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Best Bet S.r.l., con sede legale in Mantova, via Pisacane, 6 - 46100, dalla concessione n. 3661 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Quartu Sant'Elena (Cagliari).
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungmlento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario Best Bet S.r.l. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 350/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Best Bet S.r.l., con sede legale in Mantova, via Pisacane, 6 - 46100, dalla concessione n. 3662 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Assemini (Cagliari).
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata condecreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi o sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che il Concessionario L'Elefantino Due di Antonio Ferro S.a.s. non ha dichiarato di aderire alla rideterminazione delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche stabilite dalla predetta legge n. 350/2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario L'Elefantino Due di Antonio Ferro S.a.s., con sede legale in Castellammare di Stabia (Napoli), via Viviaini, 56 - 80053, dalla concessione n. 3754 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Castellana Grotte (Bari).
2. Sara' provveduto, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notificata all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che con nota prot. n. 2004/10542/COA/CPS del 27 febbraio 2004 il Concessionario Sesterzi S.p.a., titolare della concessione n. 3717 del comune di Torino, e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle quote di prelievo relative all'anno 2003, scadute e non versate;
Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Considerato che il Concessionario Sesterzi S.p.a. non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini dalla regolarizzazione della posizione contabile ed in conseguenza di cio' e' stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il Totalizzatore Nazionale;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Sesterzi S.p.a., con sede legale in via Vittor Pisani, 8/A - Milano, dalla concessione n. 3717 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Torino.
2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relalivi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi o sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che con nota prot. n. 2004/18449/COA/CPS/SCO del 2 aprile 2004 il predetto Concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento della prima rata delle somme dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi, scaduta il 28 febbraio 2004;
Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Considerato che il Concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile ed in conseguenza di cio' e' stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il Totalizzatore Nazionale;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Arcobaleno S.r.l., con sede legale in Vico Belledonne a Chiaia, 6 - Napoli, dalla concessione n. 3295 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Fiorenzuola D'Arda (Piacenza).
2. Sara' provveduto a recuperare ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relarivi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Omissis);
Considerato che con nota prot. n. 2004/18452/COA/CPS/SCO del 2 aprile 2004 il predetto Concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento della prima rata delle somme dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi, scaduta il 28 febbraio 2004;
Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Considerato che il Concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolanzzazione della posizione contabile ed in conseguenza di cio' e' stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il Totallizzatore Nazionale;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Adria Bet S.r.l., con sede legale in Vico Belledonne a Chiaia - Napoli, dalla concessione n. 3307 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Adria (Rovigo).
2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino
 
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