Gazzetta n. 241 del 13 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 ottobre 2004
Determinazioni ai sensi dell'art. 5, comma 11, lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed esercizio del potere di indirizzo della gestione separata della Cassa depositi e prestiti, societa' per azioni, a norma dell'art. 5, comma 9, del citato decreto-legge.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli articoli 2 e 3;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (di seguito il «decreto-legge»), che dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in «Cassa depositi e prestiti societa' per azioni» (di seguito «CDP S.p.a.»);
Visto l'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;
Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, recante «Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonche' la trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese»;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998, recante «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti»;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000, recante «Condizioni generali di emissione dei buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, recante «Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2002, recante «Nuova disciplina dei libretti di risparmio postale»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 gennaio 2003, recante «Nuove caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, recante «Attuazione del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2003 di approvazione dello statuto di CDP S.p.a.;
Considerato che l'art. 5, comma 11, lettere a), b) e c) del decreto-legge prevede che per l'attivita' della gestione separata di cui al comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti di natura non regolamentare: i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato; i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei principi di accessibilita', uniformita' di trattamento, predeterminazione e non discriminazione; le norme in materia di trasparenza, pubblicita', contratti e comunicazioni periodiche;
Considerato che l'art. 5, comma 9, del decreto-legge dispone che al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma 8 del medesimo decreto-legge;
Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze non esercita direzione e coordinamento delle societa' partecipate ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del codice civile;
Ritenuta la necessita' di individuare i criteri per lo svolgimento delle attivita' della gestione separata della CDP S.p.a.;
Ritenuta la necessita' di consentire l'avvio delle funzioni di cui all'art. 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge, impartendo gli indirizzi previsti all'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003;
Decreta:
Art. 1.
Risparmio postale
1. Ai fini del presente decreto per «Risparmio Postale» si intende la raccolta di fondi, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, effettuata dalla CDP S.p.a. avvalendosi di Poste italiane S.p.a.
2. Il Risparmio Postale costituisce servizio di interesse economico generale.
3. Al fine di garantire continuita' e regolarita' alla raccolta di fondi sotto forma di buoni postali fruttiferi e di libretti di risparmio postale, garantiti dallo Stato, la CDP S.p.a. definisce condizioni di emissione e le caratteristiche dei predetti prodotti nel rispetto dei criteri recati dalla parte prima del presente decreto.
4. In relazione alla situazione di mercato e per salvaguardare il proprio equilibrio economico, la CDP S.p.a., sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' sospendere l'emissione di buoni postali fruttiferi.
5. A norma dell'art. 5, comma 24, del decreto-legge tutti gli atti, contratti, trasferimenti prestazioni e formalita' relativi al Risparmio Postale e alle altre operazioni di cui all'art. 2, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.
 
Art. 2.
Altre operazioni assistite dalla garanzia dello Stato
1. Al fine di assicurare il reperimento da parte della CDP S.p.a. delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'attivita' di finanziamento di cui all'art. 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge, nel rispetto dei principi di accessibilita', uniformita' di trattamento, predeterminazione e non discriminazione, di cui all'art. 5, comma 11, lettera b) del decreto-legge, la CDP S.p.a e' autorizzata, con le modalita' indicate al comma 2, ad emettere altri prodotti del Risparmio Postale, nonche' ad effettuare operazioni, contrarre finanziamenti ed emettere titoli, anche assistiti dalla garanzia dello Stato.
2. La CDP S.p.a. sottopone al Ministero dell'economia e delle finanze, per la preventiva autorizzazione, i termini e le condizioni dei prodotti finanziari o delle operazioni, di cui al comma 1, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato; l'autorizzazione viene rilasciata con decreto del direttore generale del Tesoro.
 
Art. 3.
Garanzia dello Stato
1. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 1 e 2 viene rilasciata a tutela delle obbligazioni assunte dalla CDP S.p.a. verso i depositanti, gli investitori e i finanziatori.
2. Il diritto di regresso dello Stato nei confronti della CDP S.p.a., derivante dall'eventuale escussione della garanzia, viene esercitato senza pregiudizio:
a) dei crediti, di cui sono titolari soggetti pubblici, rilevanti ai fini della separazione contabile e organizzativa (di seguito «Gestione Separata»);
b) del perseguimento delle finalita' di interesse economico generale assegnate alla CDP S.p.a. dall'art. 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge;
c) della titolarita' delle partecipazioni societarie trasferite ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge e soggette ai criteri di gestione fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 5, comma 11, lettera d), del decreto-legge.
 
Art. 4.
Buoni postali fruttiferi
1. I buoni postali fruttiferi sono prodotti finanziari nominativi, non sono cedibili salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino suecessione a titolo universale, e non possono essere dati in pegno.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, con il consenso del titolare, l'emittente ha facolta' di riacquistare i buoni postali fruttiferi, per conto proprio o per conto di societa' da esso controllate, al valore di rimborso per il tramite di Poste italiane S.p.a.
3. I buoni postali fruttiferi possono essere rappresentati da documento cartaceo ovvero da registrazioni contabili (di seguito «buoni dematerializzati»); per questi ultimi e' richiesta la titolarita' di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale sul quale sono regolate le operazioni di collocamento, gestione e rimborso.
4. I buoni postali fruttiferi sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista all'atto di emissione, fatta salva la facolta' di rimborso anticipato a richiesta del titolare secondo le modalita' e condizioni previste nel relativo regolamento adottato dalla CDP S.p.a.
 
Art. 5.
Costo della raccolta sotto forma di buoni postali fruttiferi
1. Il costo della raccolta sotto forma di buoni postali fruttiferi deve allinearsi al costo equivalente dell'indebitamento del Tesoro sul mercato.
2. Il servizio di collocamento, la gestione e il rimborso dei buoni postali fruttiferi e di altre operazioni ad essi relative sono esenti da commissioni e altri oneri a carico dei risparmiatori.
 
Art. 6.
Formalita' in materia di contratti, pubblicita'
e comunicazioni ai titolari di buoni postali fruttiferi
1. Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi Poste italiane S.p.a. mette a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico, fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (di seguito il «Foglio Informativo»).
2. Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito; il documento cartaceo rappresentativo dei buoni postali fruttiferi non e' assimilabile alle carte valori.
3. Per il collocamento dei buoni dematerializzati i contratti relativi al servizio di collocamento sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, e' consegnato al sottoscrittore, unitamente al regolamento del prestito. Sono consentite altre forme di sottoscrizione dei contratti ammesse dalla normativa vigente in materia di collocamento di strumenti finanziari.
4. Le comunicazioni della CDP S.p.a. ai titolari dei buoni postali fruttiferi vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito web della CDP S.p.a. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a., nonche' mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso e' in corso di pubblicazione.
5. Gli schemi della documentazione individuata dal presente articolo sono preventivamente approvati da CDP S.p.a.
6. La forma e gli altri segni caratteristici del documento cartaceo rappresentativo dei buoni pustali fruttiferi sono approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del direttore generale del Tesoro.
 
Art. 7.
Libretti di risparmio postale
1. I libretti di risparmio postale sono prodotti finanziari nominativi o al portatore e su di essi sono annotati i versamenti e i prelevamenti di denaro effettuati.
2. I versamenti e i prelevamenti sui libretti di risparmio postale possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di carta a banda magnetica o di altri documenti di legittimazione, quando resi disponibili e rilasciati a richiesta del depositante; le annotazioni di operazioni preventivamente autorizzate dal depositante, nonche' quelle effettuate tramite carta a banda magnetica o altri documenti di legittimazione, possono essere riportate anche in epoca successiva all'esecuzione delle operazioni stesse, in occasione della presentazione del libretto.
3. I libretti di risparmio postale intestati ai minori di eta' sono aperti con limiti di giacenza e prelievo che ne consentano, anche per fasce d'eta', l'utilizzo e la gestione direttamente da parte dei minori intestatari ovvero mediante i loro rappresentanti legali.
4. Ai libretti di risparmio postale sono applicabili le disposizioni recate dal codice civile in materia di libretti di deposito a risparmio.
 
Art. 8.
Costo della raccolta sotto forma di libretti
di risparmio postale
1. Il costo della raccolta sotto forma di libretti di risparmio postale deve allinearsi al costo di raccolta a breve termine del Tesoro sul mercato.
2. I libretti di risparmio postale sono esenti da spese relative all'apertura e alla gestione, fatte salve le disposizioni in materia fiscale e quanto disposto all'art. 9, comma 5.
 
Art. 9.
Formalita' in materia di contratti, pubblicita'
e comunicazioni ai titolari di libretti di risparmio postale
1. Per il collocamento dei libretti di risparmio postale Poste italiane Sp.a. mette a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico i Fogli Informativi.
2. I contratti relativi al collocamento dei libretti di risparmio postale sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, e' consegnato al sottoscrittore, unitamente al libretto.
3. Le comunicazioni della CDP S.p.a. ai titolari dei libretti di risparmio postale, ivi comprese quelle inerenti a eventuali variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato di cui al comma 4, sono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito web della CDP S.p.a. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle variazioni queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a., nonche' mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso e' in corso di pubblicazione.
4. Se nei contratti e' convenuta la facolta' di modificare unilateralmente le condizioni, le variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato non possono avere effetto nei confronti del sottoscrittore in data anteriore a quella della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro quindici giorni dalla pubblicazione, il sottoscrittore ha diritto di recedere dal contratto senza penalita' e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Fatto salvo quanto previsto in materia di recesso, l'informativa individuale viene resa alla prima occasione utile.
5. Il depositante e i suoi aventi causa hanno diritto di ottenere a richiesta e gratuitamente, con cadenza annuale, la comunicazione informativa sui tassi di interesse applicati, sulla decorrenza delle valute, sugli interessi liquidati e sulle ritenute di legge operate nonche', a richiesta e a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
6. Gi schemi della documentazione individuata dal presente articolo sono preventivamente approvati da CDP S.p.a.
 
Art. 10.
Servizio di interesse economico generale
1. I finanziamenti di cui all'art. 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge costituiscono servizio di interesse economico generale e sono regolati sulla base dei criteri recati dalla parte II del presente decreto, al fine di garantire accessibilita', uniformita' di trattamento predeterminazione e non discriminazione.
2. A norma dell'art. 5, comma 24, del decreto-legge tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita' relativi a finanziamenti di cui al comnna 1, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.
 
Art. 11.
Prestiti di scopo
1. La CDP S.p.a. concede finanziamenti, sotto forma di prestiti di scopo, nel rispetto dei criteri recati dal presente articolo e dagli articoli 12 e 13.
2. I prestiti di scopo sono destinati agli investimenti di interesse pubblico dei soggetti di cui all'art. 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge o ad altre finalita' per le quali e' consentito, ai medesimi soggetti, ricorrere all'indebitamento.
3. L'istruttoria per l'accesso ai prestiti di scopo e' volta all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per le operazioni di indebitamento dei soggetti richiedenti, nonche' di eventuali altre condizioni fissate dalla CDP S.p.a. per categorie omogenee.
 
Art. 12.
Tassi di interesse
1. I prestiti di scopo sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.
2. Per i mutui di qualsiasi importo, l'equivalente finanziario dei tassi applicati dalla CDP S.p.a. non puo' essere superiore, al momento della loro rilevazione, ai tassi indicati, per le rispettive scadenze, ai sensi dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i mutui da stipulare con oneri a carico dello Stato.
 
Art. 13.
Formalita' in materia di contratti,
pubblicita' e comunicazioni
1. I contratti relativi ai prestiti di scopo sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, e' consegnato al soggetto finanziato.
2. A norma dell'art. 5, comma 13, del decreto-legge, per i contratti di cui al comma 1 non e' richiesta la forma pubblica a pena di nullita'.
3. La CDP S.p.a. adotta le misure idonee a consentire la conclusione di contratti anche mediante lo scambio di corrispondenza.
4. Le condizioni generali dei prestiti di scopo sono rese note mediante circolari emanate dalla CDP S.p.a. e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito web della CDP S.p.a.
5. I tassi di interesse applicati sui prestiti di scopo dalla CDP S.p.a., nel rispetto di quanto disposto all'art. 12, sono predeterminati e resi noti mediante pubblicazione su di almeno un quotidiano economico a rilevanza nazionale.
 
Art. 14.
Altri finanziamenti della Gestione separata
1. Finanziamenti a condizioni diverse da quelle indicate agli articoli 11, 12 e 13 sono resi disponibili, per categorie omogenee di soggetti o di finalita', a favore o a carico dei soggetti di cui all'art. 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge per interventi di interesse pubblico.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono regolati ai tassi di interesse e alle condizioni determinate dalla CDP S.p.a., in ragione delle finalita' dell'intervento, delle caratteristiche dell'investimento o delle qualita' del soggetto finanziato.
 
Art. 15.
Finalita' della separazione organizzativa e contabile
1. La CDP S.p.a. definisce i criteri che informano la separazione organizzativa e contabile, di cui al decreto-legge e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003 nel rispetto degli indirizzi di cui alla parte III del presenre decreto.
2. La separazione organizzativa e contabile risponde alle seguenti finalita':
a) assicurare l'equilibrio economico della CDP S.p.a., ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003;
b) fornire al Ministero dell'economia e delle finanze dati utili all'esercizio del potere di indirizzo di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge;
c) assicurare la compatibilita' del complesso delle funzioni della CDP S.p.a. con la normativa in materia di aiuti di Stato, concorrenza e trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333.
 
Art. 16.
Principi e livelli di separazione
1. La separazione organizzativa e' attuata mediante la distinzione delle unita' organizzative della CDP S.p.a. riferibili alla Gestione Separata dalle altre unita' organizzative (di seguito collettivamente definite «Gestione ordinaria»), assegnando a ciascuna di esse (di seguito le «Gestioni») caratteri di impresa separata con riguardo alla determinazione delle condizioni applicate ai rapporti tra di esse, nel contesto di unicita' del soggetto giuridico e delle strutture sottostanti.
2. I criteri che informano la separazione organizzativa e contabile possono prevedere ulteriori classificazioni delle unita' organizzative comuni ad entrambe le Gestioni qualora questo risulti necessario per le finalita' di cui all'art. 15, comma 2.
3. La separazione contabile si attua attraverso:
a) la disaggregazione delle transazioni della CDP verso l'esterno e l'attribuzione dei relatvi costi e ricavi alle Gestioni di competenza, salva la quota di costi e ricavi comuni;
b) la rilevazione e la valorizzazione dei rapporti tra le Gestioni in base a rilevazioni extra-contabili;
c) l'allocazione alle singole Gestioni della quota di competenza dei costi e ricavi comuni ad entrambe le Gestioni, applicando corrette metodologie di contabilita' analitica.
4. I criteri che informano la separazione organizzativa e contabile indicano le modalita' di determinazione dei criteri di valorizzazione e allocazione di cui ai punti b) e c).
5. La separazione organizzativa e contabile si sostanzia nella produzione di documenti informativi, redatti con la medesima periodicita' dei bilanci di esercizio, destinati unicamente ai soggetti previsti dalla legge. La forma e il contenuto dei documenti informativi sono indicati nei criteri che informano la separazione organizzativa e contabile nel rispetto delle finalita' di cui all'art. 15, comma 2.
6. I documenti informativi di cui al comma 5 non rientrano nel campo di applicazione delle norme relative alla redazione dei bilanci societari.
 
Art. 17.
Commissione parlamentare di vigilanza
1. Sono a carico della Gestione Separata i costi sostenuti dalla CDP S.p.a. per effetto del decreto del Ministro del tesoro 18 ottobre 1995, per rimborsi spese e indennita' ai membri della Commissione parlamentare di vigilanza di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge.
 
Art. 18.
Disposizioni transitorie e finali
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 12, del decreto-legge, le parti I e II del presente decreto hanno efficacia dalla data di adozione delle relative delibere di attuazione del Consiglio di amministrazione della CDP S.p.a.
2. Per effetto di quanto disposto all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, la somma di euro 10.800.000.000,00 di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo decreto ministeriale e' comprensiva del capitale sociale di CDP S.p.a.
3. Per la movimentazione del Risparmio Postale, la CDP S.p.a. puo' seguire le procedure e operare secondo le modalita', definite dalla convenzione stipulata tra Poste italiane S.p.a. e Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, fermo restando l'obbligo per la CDP S.p.a. di separazione dei flussi finanziari gestiti per conto proprio da quelli gestiti per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. A norma dell'art. 5, comma 21, del decreto-legge ai decreti emanati in base alle norme contenute nel medesimo art. 5 si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 13 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 6 ottobre 2004
Il Ministro: Siniscalco
 
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