Gazzetta n. 241 del 13 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 2 settembre 2004
Concessione e proroga del trattamento di mobilita' e di disoccupazione speciale ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore degli ex dipendenti delle societa': Pertusola Sud di Crotone, Manifattura del Matese di Piedimonte Matese, M.T.V di Scafati, Nuova Intesa di Gagliano Castelferrato, Ideal Standard di Salerno, Etheco di Salerno, Basi USA e NATO in Italia, Nuova Scaini di Villacidro, imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis. (Decreto n. 34702).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, e l'art. 11, comma 2, della sopra richiamata legge n. 223/1991;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139;
Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto, mediante la concessione del trattamento di mobilita' o della proroga del predetto trattamento e del trattamento di disoccupazione speciale, potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento di mobilita' e/o la proroga del medesimo trattamento nonche' del trattamento di disoccupazione speciale, entro il 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Decreta:
Art. 1.
a) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 gennaio 2004, punto 1, in favore di un numero massimo di 30 ex dipendenti della societa' Pertusola Sud di Crotone, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi del decreto 16 ottobre 2003, n. 32942 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2003, registro n. 5, foglio n. 106;
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 428.040,00.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.
b) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 gennaio 2004, punto 2, in favore di un numero massimo di 78 ex dipendenti della societa' Pertusola Sud di Crotone, per i quali il trattamento di mobilita' ordinaria e' scaduto o scadra' nel corso del 2004, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, fornito dall'I.N.P.S. di Crotone in data 29 aprile 2004.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 1.239.264,00.
 
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilita' e di disoccupazione speciale, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22 gennaio 2004, in favore di un numero massimo di 79 ex dipendenti delle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, e del decreto direttoriale n. 32386 del 23 maggio 2003.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 1.127.172,00.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.
 
Art. 3.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 2 febbraio 2004, in favore di un numero massimo di 120 ex dipendenti dalla societa' Manifattura del Matese di Piedimonte Matese (Caserta), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32535 del 24 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2003, registro n. 4, foglio n. 255.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 1.712.160,00.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.
 
Art. 4.
a) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 17 marzo 2004, in favore di un numero massimo di 123 ex dipendenti dalla societa' M.T.V. (gia' COPMES) di Scafati (Salerno), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32535 del 24 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2003, registro n. 4, foglio n. 255.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 1.754.964,00.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.
b) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per i periodi di seguito indicati, la concessione del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 17 marzo 2004, in favore di un numero massimo di 13 ex dipendenti dalla societa' M.T.V. (gia' COPMES ) di Scafati (Salerno) i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo del 17 marzo 2004:
dal 20 novembre 2002 al 31 dicembre 2004 in favore di un lavoratore per il quale la mobilita' ordinaria e' scaduta il 19 novembre 2002;
dal 6 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 in favore di 12 lavoratori per i quali il trattamento di mobilita' ordinaria e' scaduto o scadra' nel corso dell'anno 2004.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 224.242,00.
 
Art. 5.
a) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 aprile 2004, in favore di un numero massimo di 85 ex dipendenti dalla societa' Nuova Intesa di Gagliano Castelferrato (Enna), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32535 del 24 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 2003, registro n. 4, foglio n. 255.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 1.212.780,00.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.
b) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 aprile 2004, in favore di un numero massimo di 39 ex dipendenti dalla societa' Nuova Intesa di Gagliano Castelferrato (Enna), ai quali il trattamento di mobilita' ordinaria e' scaduto o scadra' nel corso dell'anno 2004, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di Euro 619.632,00.
 
Art. 6.
a) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 31 maggio 2004, in favore di un numero massimo di 29 ex dipendenti dalla societa' Ideal Standard di Salerno, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32535 del 24 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 2003, registro n. 4, foglio n. 255.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 413.772,00.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.
b) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 31 maggio 2004, in favore di un numero massimo di 22 ex dipendenti dalla societa' Ideal Standard di Salerno, ai quali il trattamento di mobilita' ordinaria e' scaduto il 31 dicembre 2003, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di Euro 349.536,00.
 
Art. 7.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 17 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilita', definita negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 gennaio 2004 e 1° giugno 2004, in favore di un numero massimo di 15 ex dipendenti dalla societa' Etheco di Salerno, ai quali il trattamento di mobilita' ordinaria e' scaduto il 16 gennio 2004.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di Euro 228.390,00.
 
Art. 8.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, autorizzata, per i periodi e per i lavoratori di seguito indicati, ex dipendenti dalle Basi USA e NATO in Italia, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 giugno 2004:
dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 in favore di 7 unita';
dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2004 in favore di 93 unita'.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di Euro 850.008,00.
 
Art. 9.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 16 settembre 2003 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 giugno 2004, in favore di un numero massimo di 133 ex dipendenti della societa' Nuova Scaini di Villacidro (Cagliari).
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di Euro 2.729.426,00.
 
Art. 10.
La concessione e le proroghe del trattamento di mobilita', disposta con i precedenti articoli, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari ad Euro 12.889.386,00, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 
Art. 11.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 10, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 settembre 2004
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 309
 
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