Gazzetta n. 241 del 13 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 2 settembre 2004
Concessione e/o proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonche' proroga del contratto di solidarieta' ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attivita' di pulizia presso le Ferrovie dello Stato. (Decreto n. 34704).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9, della stessa legge n. 223/1991;
Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto l'art. 1, in particolare i commi 1 e 2, del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139, che prevedono, tra l'altro, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi - che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previste da disposizioni di legge, anche in deroga alla disciplina vigente in materia, nonche' concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004;
Visto l'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla presenza del Sottosegretario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, on.le Pasquale Viespoli, concernente il cambio di appalto nei servizi dell'indotto delle Ferrovie dello Stato, nel quale si e' convenuto di garantire il mantenimento del posto di lavoro per tutti i lavoratori attualmente occupati attraverso il passaggio alle aziende subentranti, specificatamente prevedendo la possibilita' dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali per affrontare eventuali problematiche relative a singoli appalti, nonche' anche a tutela dei soci lavoratori delle cooperative in regime di decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970 sopra richiamato;
Visto il decreto n. 32534 del 18 giugno 2003, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2003, registro n. 4, foglio n. 275;
Visto il decreto n. 33275 del 12 dicembre 2003, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2003, registro n. 5, foglio n. 273;
Considerato che con il verbale d'accordo, intervenuto in data 10 febbraio 2004, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli, e' stata effettuata una verifica circa lo stato di attuazione del citato accordo del 2 maggio 2002. Dal confronto e' emerso che, nell'attuale situazione, permangono le difficolta' produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari e, pertanto, e' stata confermata la necessita' di utilizzare, anche per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003, gli ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti normative, in favore delle aziende del predetto settore, sia nel caso in cui siano stati raggiunti i limiti temporali previsti dall'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, sia nel caso di estensione dei predetti trattamenti anche nei confronti dei soci lavoratori, delle cooperative ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;
Vista la nota n. 5224 del 23 marzo 2004 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale, con espresso riferimento al sopra richiamato art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003, e sulla base degli accordi del 2 maggio 2002 e del 10 febbraio 2004, si richiede la concessione e/o la proroga, del trattamento straordinario di integrazione salariale e del contratto di solidarieta', in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attivita' di pulizia presso le Ferrovie dello Stato, nonche' la concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarieta' e del trattamento di mobilita', in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970, al fine di agevolare i passaggi di personale all'interno delle aziende in questione e di facilitare il risanamento delle stesse, con l'obiettivo finale del recupero occupazionale dei lavoratori interessati ai suddetti trattamenti;
Ritenuto di poter autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale nonche' la proroga del contratto di solidarieta' in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attivita' di pulizia presso le Ferrovie dello Stato;
Ritenuto, altresi', di poter autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarieta' e del trattamento di mobilita' in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, anche senza soluzione di continuita', e comunque non oltre il 31 dicembre 2004 - la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale nonche' la proroga del contratto di solidarieta', definiti nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 10 febbraio 2004, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attivita' di pulizia presso le Ferrovie dello Stato, interessate al cambio di appalto di cui all'accordo in data 2 maggio 2002 citato in premessa, che hanno superato i limiti temporali stabiliti dall'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
I predetti lavoratori, individuati nel prospetto allegato alla sopraccitata nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 5224 del 23 marzo 2004, sono i seguenti:
1) 60 unita' interessate alla proroga e/o alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale cosi' distinte:
a) 26 unita', aventi diritto alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, avendo gia' fruito del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2003, sulla base di quanto stabilito dall'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32534 del 18 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2003, registro n. 4, foglio n. 275.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 409.344,00.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%;
b) 34 unita', aventi diritto alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 602.616,00;
2) 414 lavoratori interessati alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta', per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, gia' fruitori del trattamento in questione, sulla base di quanto stabilito dall'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32534 del 18 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2003, registro n. 4, foglio n. 275.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 6.518.016,00.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.
 
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, anche senza soluzione di continuita', e comunque non oltre il 31 dicembre 2004 - la concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarieta' e del trattamento di mobilita', definiti nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 10 febbraio 2004, in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative, operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato e soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
I predetti lavoratori, individuati nel prospetto allegato alla sopraccitata nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 5224 del 23 marzo 2004, sono i seguenti:
1) 1072 soci lavoratori interessati alla proroga e/o alla concessione del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarieta', cosi' distinti:
a) 1044 unita', aventi diritto alla proroga del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarieta', dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, gia' fruitori del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2003, sulla base di quanto stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32534 del 18 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2003, registro n. 4, foglio n. 275, e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 33275 del 9 dicembre 2003, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2003, registro n. 5, foglio n. 273.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di Euro 16.436.736,00.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%;
b) 28 unita', aventi diritto alla concessione del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarieta', per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di Euro 496.272,00;
2) 124 soci lavoratori interessati alla proroga e/o alla concessione del trattamento di mobilita', cosi' distinti:
a) 80 unita' aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilita', dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, in quanto gia' fruitori del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2003, sulla base di quanto stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32534 del 18 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2003, registro n. 4, foglio n. 275, e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 33275 del 9 dicembre 2003, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2003, registro n. 5, foglio n. 273.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di Euro 1.141.440,00.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%;
b) 44 unita' per le quali il trattamento di mobilita' ordinaria, ai sensi della legge n. 223/1991, e' scaduto o scadra' nel corso dell'anno 2004 aventi diritto alla concessione del trattamento di mobilita', definito nel sopraccitato accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 10 febbraio 2004, per i periodi sottoelencati:
9 unita' per il periodo dal 1° febbraio 2004 al 31 dicembre 2004;
7 unita' per il periodo dal 31 marzo 2004 al 31 dicembre 2004;
4 unita' per il periodo dal 1° giugno 2004 al 31 dicembre 2004;
2 unita' per il periodo dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2004;
22 unita' per il periodo dal 1° agosto 2004 al 31 dicembre 2004.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di Euro 413.397,00.
 
Art. 3.
Le cooperative di cui all'art. 2 sono tenute a versare, per il periodo di utilizzo dei predetti trattamenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, la contribuzione addizionale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 
Art. 4.
Gli interventi disposti dagli articoli 1 e 2, sono autorizzati nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari ad Euro 26.017.821,00 e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 
Art. 5.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 settembre 2004
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 268
 
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