Gazzetta n. 239 del 11 ottobre 2004 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
CCNL di interpretazione autentica dell'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 - Area dirigenza medica e veterinaria

In data 29 settembre 2004, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN:
nella persona dell'Avv. Guido FANTONI - Presidente firmato
e le seguenti Organizzazione e Confederazioni sindacali:

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Organizzazioni sindacali |Confederazioni sindacali =====================================================================
- CGIL MEDICI firmato |- CGIL firmato ---------------------------------------------------------------------
- FED. CISL MEDICI-COSIME firmato |- CISL firmato ---------------------------------------------------------------------
- FED. MEDICI aderente alla UIL firmato |- UIL firmato ---------------------------------------------------------------------
- CIVEMP (SIVEMP-SIMET) firmato | ---------------------------------------------------------------------
- FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, | SEDI, FEMEPA, ANMDO) firmato | ---------------------------------------------------------------------
- UMSPED (AAROI-AIPAC-SNR) firmato | ---------------------------------------------------------------------
- CIMO ASMD firmato | ---------------------------------------------------------------------
- ANAAO ASOMED firmato |- COSMED firmato ---------------------------------------------------------------------
- ANPO firmato |

Preso atto che le OOSS che, rispetto al CCNL dell'8 giugno 2000 (quadriennio 1998-2001), hanno cambiato la propria denominazione vengono riportate con l'attuale denominazione in quanto tuttora esistenti.
In particolare Ia FED. UIL FNAM, FIALS - Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP e' attualmente denominata «Federazione medici» aderente alla UIL.
Al termine della riunione le parti suindicate hanno sottoscritto l'allegato CCNL sulla interpretazione autentica dell'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000.
Premesso che la Corte di appello di Campobasso - Sezione lavoro, in relazione al ricorso del dott. Previati Roberto contro l'Azienda USL n. 3 «Centro Molise» (causa iscritta al n. 90 R.G.Lav. - anno 2003) nella udienza del 1° ottobre 2003, ha ritenuto che, sussistendo una seria questione interpretativa, debba essere esperito il procedimento previsto dall'art. 64 del decreto legislativo n. 165 del 2001 al fine di risolvere la questione concernente la validita' del comma 7 dell'art. 23 del CCNIL 8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medica e veterinaria.
Tenuto presente che l'interpretazione autentica e' richiesta per la parte in cui non e' dato dedurre, con la dovuta chiarezza, quali effetti conseguano alle richieste di parere sulle ipotesi di recesso proposte dalle aziende nei confronti dei dirigenti quando, venendo tali richieste di parere formulate in epoca successiva all'entrata in vigore delle disposizioni del CCNL 8 giugno 2000, il Comitato dei garanti non sia stato istituito presso la regione nel termine - previsto dal primo comma dello stesso art. 23 - di tre mesi da quella data e, in particolare, se debba intendersi che l'azienda, in analogia a quanto stabilito al comma 7 del medesimo art. 23 per le procedure di recesso attivate in epoca anteriore alla vigenza delle disposizioni del citato CCNL, possa, all'inutile trascorrere di tre mesi dall'entrata in vigore delle stesse disposizioni senza che il menzionato Comitato sia stato istituito, far luogo al recesso secondo le procedure degli articoli 36 e seguenti del CCNL del 5 dicembre 1996.
Considerato che Ia sospensione delle procedure di recesso in corso all'entrata in vigore del CCNL 8 giugno 2000 per il penodo di tre mesi, necessario alla costituzione del Comitato dei garanti, si pone a maggior tutela delle posizioni dirigenziali interessate, decorso inutilmente ii quale le stesse avvengono comunque con le procedure dell'art. 36 e seguenti del CCNL 5 dicembre 1996.
Che l'art. 23 assume piena validita' per tutte le procedure di recesso promosse successivamente all'entrata in vigore del CCNIL 8 giugno 2000, che devono avvenire previa espressione del parere del Comitato dei garanti e quindi solo dopo la sua istituzione.
Che il testo contrattuale ha esplicitato la obbligatorieta' e la vincolativita' del parere del Comitato dei garanti, come confermato anche nel CCNL di interpretazione autentica in data 24 ottobre 2001 sul medesimo art. 23.
Ritenuto quindi che la normativa transitoria del comma 7 dell'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 opera limitatamente alle procedure di recesso gia' promosse all'entrata in vigore dello stesso, mentre per le procedure di recesso attivate in data successiva il parere del Comitato dei garanti deve essere sempre necessariamente acquisito.
Tutto quanto sopra premesso le parti concordano l'interpretazione autentica nel testo che segue:
Art. 1.
1) Tutte le procedure di recesso promosse successivamente all'entrata in vigore del CCNL 8 giugno 2000 vanno definite previo conforme parere del Comitato dei garanti, che deve essere pertanto istituito;
2) Solo le procedure di recesso attivate prima dell'entrata in vigore del CCNL indicato al comma 1 possono avere ulteriore corso anche in mancanza dell'istituzione del Comitato dei garanti trascorso il periodo di cui all'art. 23, comma 7, secondo le procedure dell'art. 36 e seguenti del CCNL 5 dicembre 1996.
 
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