Gazzetta n. 239 del 11 ottobre 2004 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 28 settembre 2004
Autorizzazione ad A.R.A.G. - Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.a., in Verona, ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa al ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, limitatamente al rischio «Ritiro della patente di guida». (Provvedimento n. 2303).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative e integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera i) della legge 12 agosto 1982, n. 576, il quale prevede che il Consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa;
Visti il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa rilasciate ad A.R.A.G. - Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.a., con sede in Verona, viale delle Nazioni 9, ed il successivo decreto ministeriale 5 marzo 1993 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' riassicurativa nel ramo 17. Tutela giudiziaria;
Vista l'istanza in data 15 gennaio 2003 con la quale A.R.A.G. - Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa al ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, limitatamente al rischio «Ritiro della patente di guida»;
Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 10 settembre 2004;
Considerato che il programma di attivita' e la relazione tecnica presentati da A.R.A.G. - Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.a. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 27 settembre 2004;
Dispone:
La societa' A.R.A.G. - Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.a., con sede in Verona, e' autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa al ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, limitatamente al rischio «Ritiro della patente di guida».
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 settembre 2004
Il presidente: Giannini
 
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