Gazzetta n. 238 del 9 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 12 agosto 2004
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area di Portovesme e di S. Gavino. (Decreto n. 34701).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, in particolare i commi 1 e 2, del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, entrato in vigore il 26 novembre 2003;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139, che prevedono, tra l'altro, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previste da disposizioni di legge, anche in deroga alla disciplina vigente in materia, nonche' concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004;
Considerato che, con lo specifico accordo intervenuto in data 14 gennaio 2004 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, si e' ritenuto che le societa' dei settori industriale, terziario ed artigiano non rientranti nel campo di applicazione della normativa riguardante il trattamento straordinario di integrazione salariale o non aventi i requisiti per accedere al predetto trattamento secondo le vigenti disposizioni, operanti nell'area di Portovesme (Cagliari) e di S. Gavino (Cagliari), coinvolte dalla crisi della societa' Portovesme S.r.l., rientrino nella previsione normativa di cui al citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto, mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati, conseguente al previsto riavvio degli impianti della citata Portovesme S.r.l.;
Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, presentate dalle aziende individuate dal predetto accordo;
Considerato che alcune delle predette istanze presentano una data di decorrenza anteriore all'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 328/2003;
Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale solamente dal 26 novembre 2003 fino al 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie aziendali di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 26 novembre 2003 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 2 dipendenti della societa' S.M. Service S.a.s., unita' di Portoscuso (Cagliari), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2004. Pagamento diretto: si.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 38.900,00.
 
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 26 novembre 2003 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 3 dipendenti della societa' Autonoleggio Mel.Pin di G.P. Melis & C. S.a.s., unita' di Carbonia (Cagliari), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2004. Pagamento diretto: si.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 58.353,00.
 
Art. 3.
Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 26 novembre 2003 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 12 dipendenti della societa' S.I.R.Z. S.r.l., unita' di S. Antioco (Cagliari), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2004. Pagamento diretto: si.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 233.412,00.
 
Art. 4.
Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 24 dipendenti della societa' Nuova Ecotecnica S.r.l., unita' di Carbonia (Cagliari), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2004. Pagamento diretto: si.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 460.824,00.
 
Art. 5.
Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 26 novembre 2003 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 6 dipendenti della societa' Logal S.r.l., unita' di Carbonia (Cagliari), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2004. Pagamento diretto: si.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 116.706,00.
 
Art. 6.
Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 26 novembre 2003 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 3 dipendenti della societa' Melis Gian Paolo, unita' di Carbonia (Cagliari), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2004. Pagamento diretto: si.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 58.353,00.
 
Art. 7.
Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 26 novembre 2003 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 38 dipendenti della societa' I.C.M S.r.l., unita' di Portoscuso (Cagliari), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2004. Pagamento diretto: si.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 739.138,00.
 
Art. 8.
Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 26 novembre 2003 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 15 dipendenti della societa' C.T.I.N. S.r.l., unita' di S. Antioco (Cagliari), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2004. Pagamento diretto: si.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 291.765,00.
 
Art. 9.
Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 26 novembre 2003 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 13 dipendenti della societa' Emmequattro S.r.l., unita' di Portoscuso (Cagliari), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2004. Pagamento diretto: si.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 252.863,00.
 
Art. 10.
Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 26 novembre 2003 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 11 dipendenti della societa' S.O.S. Sardinian Operational Service S.r.l., unita' di S. Gavino Monreale (Cagliari), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2004.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 213.961,00.
 
Art. 11.
Le societa' di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 sono tenute a versare, per il periodo di utilizzo dei predetti trattamenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, la contribuzione addizionale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 
Art. 12.
La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 10, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari a Euro 2.464.277,00 e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 
Art. 13.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 12, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 agosto 2004
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 266
 
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