Gazzetta n. 237 del 8 ottobre 2004 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 28 settembre 2004
Autorizzazione, alla rappresentanza generale per l'Italia, in Milano, della Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellshaft - Societa' svizzera d'assicurazione contro la grandine, con sede legale in Zurigo, all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo 9. Altri danni ai beni di cui al punto a) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, ad esclusione del rischio furto.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' ai tini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa nonche' per la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 4, comma 1, lettera i) della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;
Vista l'istanza del 18 maggio 2004 con la quale la rappresentanza generale per l'Italia in Milano, via Vittor Pisani n. 16, della Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellshaft - Societa' Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, con sede legale in Zurigo, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa nel ramo 9. Altri danni ai beni, di cui al punto a) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, ad esclusione del rischio furto;
Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 17 settembre 2004;
Considerato che il programma di attivita' e la relazione tecnica presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia della Schweizerische Hagel-Versicherungs Gesellshaft - Societa' Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 93, 94, 95 e 100 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 27 settembre 2004;
Dispone:
La rappresentanza generale per l'Italia in Milano, via Vittor Pisani n. 16, della Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellshaft - Societa' Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, con sede in Zurigo, e' autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa nel ramo 9. Altri danni ai beni di cui al punto a) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, ad esclusione del rischio furto.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 settembre 2004
Il presidente: Giannini
 
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