Gazzetta n. 231 del 1 ottobre 2004 (vai al sommario)
AGENZIA DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE 27 settembre 2004
Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante la determinazione dei termini di conclusione e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza degli uffici centrali e periferici dell'Agenzia del territorio: revisione di alcuni procedimenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 2 e 4 della medesima legge, per la disciplina dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e l'individuazione delle unita' organizzative responsabili della relativa istruttoria;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il regolamento 28 febbraio 2002, adottato con atto del direttore dell'Agenzia, con il quale, in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono stati determinati i termini di conclusione e i responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia stessa;
Considerata la necessita', a seguito dell'assestamento organizzativo di talune strutture centrali e periferiche dell'Agenzia e delle modifiche procedurali intervenute in tema di acquisizioni di beni e servizi, di procedere al riesame dei relativi procedimenti amministrativi (numeri da 81 a 88), dei tempi di conclusione degli stessi e dei relativi responsabili, nonche' all'individuazione degli organi competenti all'emanazione dei provvedimenti finali, gia' determinati con il citato provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 28 febbraio 2002;
Vista la delibera del comitato direttivo dell'Agenzia del territorio, con la quale sono state approvate le modifiche al citato regolamento 28 febbraio 2002;
Determina:
Art. 1.

La tabella di cui all'art. 1, comma 2, del regolamento 28 febbraio 2002 in materia di determinazione dei termini di conclusione e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia del territorio e' sostituita dalla tabella allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante.
 
Art. 2.

I termini indicati nella tabella allegata si applicano, per i procedimenti modificati, ai procedimenti amministrativi avviati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.
 
Art. 3.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' reso consultabile anche sul sito internet dell'Agenzia del territorio (www.agenziaterritorio.it).
Roma, 27 settembre 2004
Il direttore: Picardi
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 45 a pag. 59 <----
 
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