Gazzetta n. 231 del 1 ottobre 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2004
Disposizioni urgenti per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America. (Ordinanza n. 3377).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 2004 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America, che si terra' nello specchio di mare antistante alla citta' di Trapani;
Considerato che il Comitato organizzatore ha provveduto, con nota del 30 agosto 2004, a proporre la conclusione di apposita convenzione da sottoscriversi con la regione Siciliana, il comune di Trapani e la societa' Sviluppo Italia, disciplinante il programma della manifestazione, la sede dell'evento, gli adempimenti da assumersi in capo alle parti contraenti, nonche' le opere e gli interventi necessari alla celebrazione dell'evento;
Considerato che la manifestazione avra' notevole risonanza a livello nazionale ed internazionale con un rilevante incremento delle presenze nel territorio d'interesse con conseguente insorgenza di problematiche di varia e complessa natura sul piano della mobilita', della ricettivita' alberghiera, dell'accoglienza, dell'assistenza e dell'ordine pubblico, della disciplina del traffico marittimo e portuale e delle attivita' connesse;
Ravvisata la necessita' di disporre misure di carattere straordinario volte a garantire la realizzazione, in un'ottica di proporzionalita' ed in termini di somma urgenza, di tutti gli interventi e di tutte le opere strutturali ed infrastrutturali indispensabili per assicurare il regolare svolgimento di detta manifestazione;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in data 2 settembre 2004, con cui si trasmettono le schede relative agli interventi ed alle opere di competenza dell'Autorita' portuale, da realizzarsi per la celebrazione dell'evento;
Vista la nota del 1° settembre 2004, con la quale il Sindaco di Trapani ha trasmesso le schede tecniche relative agli interventi ed alle opere di competenza comunale, da realizzarsi per la celebrazione dell'evento;
Acquisita l'intesa della regione Siciliana;
Sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Dispone:
Art. 1.

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' nominato Commissario delegato, e provvede a disporre affinche' i soggetti contraenti della convenzione di cui in premessa, da sottoscriversi successivamente all'adozione della presente ordinanza, nonche' le altre autorita' competenti, realizzino gli interventi e le opere ivi previsti in termini di somma urgenza, anche sulla base delle deroghe di cui all'art. 4, limitatamente a quelle finanziate ed assolutamente necessarie per la realizzazione dell'evento, e compatibili con i tempi dell'evento stesso, sulla base di quanto rappresentato dall'Autorita' portuale e dal comune di Trapani con gli atti citati in premessa.
2. Il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi, per le attivita' di cui al comma 1, di uno o piu' soggetti attuatori, cui affidare specifici settori d'intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo; il soggetto attuatore incaricato del settore d'intervento delle opere di competenza dell'Autorita' portuale e' autorizzato ad avvalersi di due unita' di personale con contratto a tempo determinato individuate secondo i criteri di cui al successivo comma 3.
3. Per garantire il necessario supporto al Commissario delegato nello svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, e' istituita apposita struttura di missione, composta da personale del Dipartimento della protezione civile o di altra amministrazione statale o ente pubblico, nonche' da estranei alla pubblica amministrazione nel numero massimo di tre unita' da assumersi con contratto a tempo determinato ed individuate con scelta di carattere fiduciario tenuto conto della professionalita' richiesta e delle pregresse esperienze lavorative.
4. Il Commissario delegato e' inoltre autorizzato ad avvalersi di tre consulenti dal medesimo designati aventi specifica competenza in materia giuridica, amministrativa, tecnica e della comunicazione.
5. Per i consulenti di cui al precedente comma 4, qualora non dipendenti pubblici, il Commissario delegato determina, con proprio provvedimento, i relativi compensi, sulla base di quanto spettante al personale in relazione al profilo professionale ed alle mansioni a cui sono adibiti presso la struttura di cui al comma 3.
6. Al fine di garantire un'efficace programmazione degli interventi e delle opere, nonche' per curare gli aspetti organizzativi necessari per il regolare svolgimento della manifestazione di cui in premessa, e' istituita con apposito decreto del Commissario delegato una Commissione generale d'indirizzo per gli aspetti organizzativi, composta da undici membri, di cui tre designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dalla regione Siciliana, uno dal comune di Trapani, uno dalla provincia di Trapani, uno dal Comando generale delle Capitanerie di porto, uno dalla societa' Sviluppo Italia, uno dalla AC Management s.a., nonche' dal Prefetto di Trapani.
 
Art. 2.

1. Ove per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui all'art. 1 sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, quest'ultima e' acquisita sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla meta'. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi con riferimento alla data di realizzazione dell'evento, hanno carattere essenziale e perentorio.
2. Nelle more del procedimento di valutazione d'impatto ambientale le amministrazioni appaltanti sono autorizzate a procedere agli affidamenti dei lavori, espressamente riservandosi il potere di imporre al soggetto affidatario le eventuali prescrizioni che dovessero essere impartite successivamente all'esito della valutazione d'impatto ambientale, consentendo, altresi', l'apertura dei cantieri e l'inizio delle opere compatibilmente con le esigenze ambientali.
 
Art. 3.

1. Per l'affidamento delle opere, degli interventi, delle forniture, dei servizi e per ogni acquisizione ritenuta necessaria, nonche' per il miglioramento dei servizi funzionali all'evento, e' autorizzato il ricorso alle deroghe di cui all'art. 4, in considerazione della ricorrente situazione di somma urgenza, nonche' avuto riguardo alle peculiari esigenze connesse all'espletamento della manifestazione, di cui alla premessa della presente ordinanza.
2. Il Presidente della regione Siciliana ed il Sindaco di Trapani sono autorizzati, anche in deroga alla vigente normativa ed ai rispettivi statuti, a sottoscrivere la convenzione di cui in premessa, e successive eventuali modificazioni, conferendo, ove ritenuto utile, apposita procura alla societa' Sviluppo Italia, alla quale potranno, altresi', essere assegnati specifici poteri di rappresentanza da esercitarsi per l'attuazione di determinati adempimenti previsti dalla convenzione stessa.
3. Relativamente alle opere ed agli interventi di competenza dell'amministrazione comunale per le quali si rende necessario disporre il finanziamento o l'ammissione al finanziamento da parte della regione Siciliana o del suo Presidente in qualita' di Commissario delegato per le emergenze in atto presso la regione Siciliana, i relativi decreti sono adottati entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
4. L'autorita' concedente, per le esigenze derivanti dalla realizzazione delle opere di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui in premessa necessarie per la celebrazione dell'evento, puo' revocare e sospendere le concessioni in corso, ovvero modificarne i contenuti, coerentemente con le esigenze connesse con la celebrazione dell'evento medesimo.
 
Art. 4.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi comunitari, alle seguenti disposizioni normative:
regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 55;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18, 20 e 21, e successive modifiche ed integrazioni;
regio-decreto 16 marzo 1942, n. 262, articoli 1571 e segg. e 1804 e segg.;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, art. 24;
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, cosi' come modificata ed integrata dalla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e dalla legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003, articoli 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 41-bis e disposizioni della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, richiamati, integrati o emendati dalle norme sopra indicate;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, ter, quater, quinquies, sexies, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 146, 147, 150 e 152;
legge regionale del 22 dicembre 199, n. 28, articoli 7, 8, 12, 18;
legge regionale del 1° marzo 1995, n. 18, articoli 2, 4, 5, 11, 12 e 13;
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;
decreto dell'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali del 10 agosto 1991, n. 2677;
legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, e successive modifiche ed integrazioni, art. 7;
legge regionale 12 giugno 1976, n. 78;
legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
decreto dell'Assessore regionale allo sviluppo economico del 17 dicembre 1971, n. 259;
decreto dell'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali del 23 gennaio 2004;
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 agosto 2003;
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 9 e 10 limitatamente al dimezzamento dei termini di cui all'art. 1 della presente ordinanza;
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 17 maggio 2004;
legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 limitatamente alla necessita' di acceleramento del procedimento mediante il dimidiamento dei termini di cui all'art. 1 della presente ordinanza;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, l4-bis, 14-ter, 14-quater.
 
Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi e delle opere di cui alla presente ordinanza di competenza dell'Autorita' portuale, nonche' quelli eventuali derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 4, fanno carico alle disponibilita' del capitolo 7841 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2004 nel limite massimo di sessantadue milioni e cinquecentomila euro. Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi e delle opere di competenza comunale di cui alla presente ordinanza si provvede a carico del bilancio comunale, nonche' utilizzando le ulteriori risorse derivanti dai decreti regionali o commissariali di cui all'art. 3, comma 3. Ogni altro onere derivante dalla presente ordinanza e' posto a carico dei fondi regionali di cui all'art. 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni nel limite massimo di quattro milioni di euro; rientra in tale importo anche la somma di un milione e quattrocentocinquantamila euro che il comune di Trapani corrispondera' all'AC Management s.a. per l'organizzazione, la promozione e la gestione dell'evento nella medesima citta' di Trapani secondo le condizioni previste nella convenzione di cui all'art. 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, commi da 2 a 5, sono posti a carico del Fondo della protezione civile, cosi' come appositamente integrato.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 settembre 2004
Il Presidente: Berlusconi
 
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