Gazzetta n. 222 del 21 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 settembre 2004
Riconoscimento, alla sig.ra Olender Anna Elzbieta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Olender Anna Elzbieta, nata a Kluczbork (Polonia) il 28 giugno 1980, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di pedagoga nell'ambito del lavoro sociale conseguito in Polonia presso l'«Accademia della Teologia Cristiana» di Varsavia (Polonia) e rilasciato in data 6 giugno 2002, ai i fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;
Preso atto che il Ministero dell'economia, lavoro e politica sociale di Varsavia ha attestato che in Polonia la professione di assistente sociale e' regolamentata e che a tal fine il titolo accademico di cui e' in possesso la sig.ra Olender e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione;
Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'8 luglio 2004;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali nella seduta di cui sopra;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Olender Anna Elzbieta, nata a Kluczbork (Polonia) il 28 giugno 1980, cittadina polacca, riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica o privata, nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attivita' del servizio sociale.
Le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) metodi e tecniche dei servizi sociali; 2) principi e fondamenti del servizio sociale; 3) organizzazione dei servizi sociali; 4) deontologia professionale.
Roma, 8 settembre 2004
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3.
La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.
Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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