Gazzetta n. 217 del 15 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 settembre 2004
Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo, per la provincia di Campobasso, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE CONCESSIONI GOVERNATIVE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000, con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;
Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;
Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali e' stata istituita la commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;
Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163, del 16 luglio 2001), con il quale e' stata approvata la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;
Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003;
Visto il decreto direttoriale 14 novembre 2003 di modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del bingo per la provincia di Campobasso, con il quale l'Amministrazione, in ottemperanza alla sentenza n. 7621/03 del 25 giugno - 15 settembre 2003 del T.A.R. per il Lazio (sezione seconda), ha ritenuto, dopo attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dalle societa' Bingo S.r.l. (plico n. 102) e Bingo Seven S.p.a. (plico n. 236), di poter attribuire all'offerta della predetta societa' Bingo S.r.l. un punto alla voce c-4 per l'esistenza di un «guardaroba custodito» da un addetto ed all'offerta della societa' Bingo Seven S.p.a. un punto alla voce c-3 per la presenza del «servizio bevande in sala e piccola ristorazione», nonche' di poter confermare, per la Bingo Seven S.p.a., il punteggio (due punti) attribuito alla voce c-6 («ulteriori elementi in rapporto alle situazioni concretamente desumibili dalla proposta»), in quanto il progetto presentato da tale societa' prevede alcuni bagni collocati allo stesso piano della sala e precisamente con ingresso nell'atrio di attesa, il che costituisce un ulteriore servizio a disposizione del pubblico in attesa di poter accedere alla sala;
Considerato che, con sentenza n. 1847/2004 in data 18 febbraio - 1° marzo 2004, il T.A.R. per il Lazio (sezione seconda), accogliendo il ricorso proposto dalla societa' Bingo S.r.l.» (plico n. 102 - provincia di Campobasso), ha annullato in parte qua il predetto decreto direttoriale 14 novembre 2003, poiche' «la riformulazione della graduatoria necessitava di una nuova convocazione della commissione di gara per quanto concerne la valutazione della voce c-6 del progetto della controinteressata, atteso che la menzionata sentenza si era limitata ad annullare il giudizio formulato in merito dal suddetto organo, in quanto basato su un erroneo presupposto fattuale, e si era astenuta da ogni valutazione in ordine al punteggio che per la voce de qua doveva essere riconosciuto.
Ne consegue che, trattandosi di una valutazione ampiamente discrezionale, la stessa non poteva che essere adottata dall'organo competente secondo le richiamate disposizioni che disciplinano la procedura concorsuale»;
Considerato altresi' che, con ordinanza n. 2947/2004 in data 22 giugno 2004, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta) ha rigettato l'istanza cautelare, proposta dall'Amministrazione, di sospensione dell'esecuzione della predetta sentenza n. 1847/2004;
Atteso che, in ottemperanza ai richiamati provvedimenti giurisdizionali, la commissione aggiudicatrice delle concessioni per la gestione delle sale Bingo, all'uopo convocata, si e' riunita in data 15 luglio 2004;
Considerato che la predetta commissione, alla luce di quanto affermato dalla sentenza n. 7621/2003 richiamata nella successiva sentenza n. 1847/2004, ha confermato, sulla base della documentazione delle rispettive offerte di gara, che «alla societa' ricorrente Bingo S.r.l. va attribuito un punto alla voce c-4 per l'esistenza di un guardaroba custodito da un addetto ed alla societa' Bingo Seven S.p.a. un punto alla voce c-3 per la presenza del servizio bevande in sala e piccola ristorazione» ed ha ribadito, altresi', «il proprio convincimento circa la correttezza della effettuata valutazione alla voce c-6 dell'offerta della Bingo Seven S.p.a. sicche' va confermato il medesimo punteggio (due punti) gia' assegnato in base ai presupposti di fatto e alle ragioni giustificative in precedenza emerse»;
Atteso che occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, alla esecuzione della ripetuta sentenza n. 1847/2004 e che, alla luce delle suindicate risultanze dei lavori della commissione aggiudicatrice, si ritiene di poter attribuire all'offerta della societa' Bingo S.r.l. un punto alla voce c-4 per l'esistenza di un guardaroba custodito» da un addetto ed all'offerta della societa' Bingo Seven S.p.a. un punto alla voce c-3 per la presenza del «servizio bevande in sala e piccola ristorazione», nonche' di poter confermare, per la Bingo Seven S.p.a., il punteggio (due punti) attribuito alla voce c-6 («ulteriori elementi in rapporto alle situazioni concretamente desumibili dalla proposta») sulla base della previsione progettuale di alcuni bagni collocati nell'atrio di attesa, ulteriori e distinti rispetto a quelli della sala, elemento che costituisce un ulteriore servizio a disposizione del pubblico in attesa di poter accedere alla sala stessa;
Decreta:
Art. 1.
1. La graduatoria, per la provincia di Campobasso, delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 163, del 16 luglio 2001), e' modificata, per i motivi indicati in premessa, come di seguito indicato:

regione: Molise; provincia: Campobasso

===================================================================== Pos. Plico Mittente Ubicazione Punti --------------------------------------------------------------------- 1 236 Bingo Seven S.p.a. Termoli 44 2 102 Bingo S.r.l. Campobasso 44 3 675 F.P. S.A.S. Termoli 42 4 844 Euro 2000 S.r.l. Termoli 44 5 298 Non solo Bingo S.r.l. Campobasso 33 6 948 F.lli Acanfora Vinchiaturo 33
di Acanfora G. S.A.S. 7 842 Domarvit S.p.l. Campobasso 29 8 747 Planet Cinema S.r.l. Campobasso 29 9 422 Acea 2001 S.r.l. Campobasso 27 10 383 Non solo Bingo S.r.l. Campobasso 27

2. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 163 del 16 luglio 2001.
3. Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Roma, 10 settembre 2004
Il direttore centrale: Tagliaferri
 
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