Gazzetta n. 212 del 9 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 1 settembre 2004
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Conero», approvazione del relativo disciplinare di produzione e revoca della denominazione di origine controllata del vino «Rosso Conero riserva».

IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalita' e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Rosso Conero» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche;
Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vino «Rosso Conero» di Ancona, in data 14 marzo 2002, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Conero», gia' riconosciuta come denominazione di origine controllata «Rosso Conero riserva» con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 e successive modifiche;
Visto, sulla sopracitata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della regione Marche;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Ancona il 15 aprile 2004, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;
Visti i lavori e la documentazione della commissione delegata per la regione Marche per l'accertamento del «particolare pregio»;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Conero» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 138 del 15 giugno 2004;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Conero» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata del vino «Rosso Conero riserva», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita «Conero» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata e garantita «Conero» e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2004.
3. La denominazione di origine controllata «Rosso Conero riserva» deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.
 
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2004, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Conero» provenienti da vigneti non ancora iscritti ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi all'apposito albo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Ai soli fini dell'iscrizione di cui ai commi precedenti ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 3.
1. Ai vini a denominazione di origine controllata «Rosso Conero riserva», provenienti dalla vendemmia 2002 e precedenti, che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi gia' confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacita' non superiore a 5 litri, e' concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:
di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;
di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;
di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.
2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla Camera di commercio competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2003 o di anni precedenti, purche' documentabili.
3. Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento e' ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.
In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate alla Camera di commercio competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso Ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonche' gli estremi della relativa denuncia.
 
Art. 4.
1. Ai vini a denominazione di origine controllata «Rosso Conero riserva», provenienti dalla vendemmia 2003, che alla data del 31 marzo 2006 trovansi gia' confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacita' non superiore a 5 litri, e' concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:
di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;
di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;
di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.
2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla Camera di commercio competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2003 o di anni precedenti, purche' documentabili.
3. Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento e' ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.
In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate alla Camera di commercio competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso Ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonche' gli estremi della relativa denuncia.
 
Art. 5.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Conero» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° settembre 2004
Il direttore generale: Abate
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA «CONERO»
Art. 1.
Denominazione del vino

La denominazione di origine controllata e garantita «Conero» e' riservata al vino «Rosso Conero riserva» gia' riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 e decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1977, che corrisponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Vitigni ammessi

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Conero» deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
1. Montepulciano minimo 85%;
2. Sangiovese massimo 15%.
E' consentito che i vigneti, con la composizione ampelografica sopra indicata, iscritti all'Albo della denominazione di origine controllata e garantita «Conero» siano anche iscritti all'Albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Rosso Conero».

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione del vino «Conero» comprende l'intero territorio comunale di Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo, Numana e parte dei comuni di Castelfidardo ed Osimo compreso tra la zona suddetta e la linea di demarcazione che partendo dal confine di Numana segue il seguente itinerario: via S. Vittore sino al passaggio a livello della ferrovia Ancona Pescara km 223,773; strada Case Romani sino alla casa cantoniera del km 318,646 della strada statale n. 16 Adriatica; statale n. 16 sino al confine di Loreto; confine di Loreto e Recanati sino alla ex nazionale Flaminia e da questa sino al bivio della scuola di Acquaviva, strada, Acquaviva - Laghi ed indi strada provinciale Val Musone che dalla contrada Laghi va a Case Nuove di Osimo, sino al bivio con la strada comunale La Villa; strada comunale La Villa (Cannone) e strada comunale via Striscione sino alla provinciale Chiaravallese (bivio Offagna), dal bivio di Offagna seguendo la ex via della Venturina, ora via Offagna, sino al comune di Offagna.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Conero» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato specifiche caratteristiche.
Sono, pertanto, da considerare idonei ai fini dell'iscrizione nell'Albo della denominazione di origine controllata e garantita «Conero» i vigneti bene esposti con giacitura collinare, con esclusione di quelli impiantati in terreni umidi e non soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti idonei alla produzione del vino a denominazione controllata e garantita «Conero», all'entrata in vigore del presente disciplinare, la densita' minima ad ettaro deve essere di 3.330 ceppi.
La produzione massima di uva per ettaro ammessa per la produzione del vino di cui all'art. 1 non deve ssere superiore a 9 tonnellate.
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata, purche' la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Conero». Oltre detto limite percentuale decade la denominazione di origine di tutto il prodotto.
La resa dell'uva in vino finito, pronto al consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto; pertanto la resa massima ettolitro/ettaro di vino non deve essere superiore a 63 Hl.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei comuni il cui territorio entra in tutto o in parte nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 e nelle localita' denominate «Barcaglione» e «Guastuglia» del comune di Falconara Marittima, in provincia di Ancona.
E' in facolta' del Ministro delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la valorizzazione e la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta delle aziende agricole interessate, di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione «Conero», che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3 possano essere vinificate in cantine situate al di fuori ma nelle vicinanze del territorio precisato nei precedenti commi e, comunque all'interno della provincia di Ancona, a condizione che:
le aziende agricole interessate dimostrino di essere esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto e di avere alla stessa data terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti del vino «Conero»; le dette aziende agricole presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione Marche sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilita' delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte all'albo dei vigneti; le cantine di cui trattasi siano di proprieta' delle rispettive aziende agricole e costituiscano parte integrante del complesso aziendale; in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per la denominazione di cui al presente disciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Conero» un titolo alcolometrico naturale minimo di 12%.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

Il vino di cui all'art. 1, deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: gradevole, vinoso;
sapore: armonico, asciutto, ricco di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
Il vino prima di essere immesso al consumo deve essere sottoposto ad un periodo d'invecchiamento di almeno 2 anni.
Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela .e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto il limite minimo per l'estratto non riduttore.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

Nella presentazione e designazione del vino «Conero» a denominazione di origine controllata e garantita il termine «Riserva» deve obbligatoriamente figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata e garantita». Detto termine «Riserva» non puo' figurare in caratteri superiori alla denominazione «Conero».
Alla denominazione di origine controllata e garantita «Conero» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree, localita', mappali, compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.

Art. 8.
Confezionamento

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Conero» deve essere commercializzato esclusivamente in bottiglie di vetro di capacita' non superiore a litri 5.
Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero raso bocca.
Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie comunque non consone al prestigio del vino.
 
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