Gazzetta n. 210 del 7 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 luglio 2004
Determinazione della nuova misura mensile dell'assegno di incollocabilita', con decorrenza 1° luglio 2004.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che dispone, fra l'altro, la rivalutazione dell'assegno di incollocabilita' di cui all'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con cadenza annuale;
Vista la delibera n. 444 adottata dal Presidente-Commissario straordinario dell'INAIL in data 17 giugno 2004, che ha proposto il nuovo importo dell'assegno di cui si tratta con decorrenza 1° luglio 2004 sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta fra il 2002 e il 2003, registrata dall'ISTAT e risultata pari al 2,5 per cento;
Considerato che la delibera suddetta ha tenuto conto, come per lo scorso anno, delle indicazioni contenute nella circolare n. 66 del 10 luglio 2001, emanata dalla Direzione generale dell'impiego, orientamento e formazione, per quanto riguarda la sussistenza dell'assegno di cui si tratta, le modalita' di erogazione dello stesso, nonche' i soggetti beneficiari, anche in presenza dell'evoluzione normativa concernente l'incollocabilita';
Ritenuto di determinare il nuovo importo dell'assegno di incollocabilita';
Visto il decreto ministeriale 11 agosto 2003;

Decreta:

Con decorrenza 1° luglio 2004, l'importo mensile dell'assegno di cui in premessa e' determinato nella misura di Euro 210,43.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 luglio 2004
Il Ministro: Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 99
 
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